Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 04/02/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00140/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00872/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 872 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Reginelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di -OMISSIS- Prot.n. -OMISSIS- del 05.06.2025 notificato 09.09.2025 di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e conversione da protezione speciale a lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. NI RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il presente ricorso, il ricorrente, cittadino -OMISSIS- impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento in epigrafe con cui è stato disposto il rigetto di conversione del permesso di soggiorno per casi speciali in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
L’atto gravato è motivato, in particolare, con riferimento all’art. 4 commi 3 e 5, e 5 d.lgs. n. 286/1998, e in considerazione della condanna ad anni 2 e mesi 2 di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate (art.572 c.2 CP - art.582 c.2 CP - art.576 c.1 n.1, n.5 CP-art.585 CP - art.577 c.1 n.1 CP), condanna confermata in data 11 luglio 2023 anche dalla Corte d'Appello di -OMISSIS-. Inoltre, come riportato nel provvedimento, emerge che i maltrattamenti si sono protratti da giugno 2022 alla data del 24 novembre 2022, quando la compagna dell'interessato, all'epoca in stato di gravidanza, si era recata al pronto soccorso dell'Ospedale -OMISSIS- di -OMISSIS- per aver subito lesioni, chiedendo inoltre l'inserimento in una struttura protetta unitamente al figlio minore. Si osserva nel provvedimento che le osservazioni del legale incaricato dall’interessato al preavviso ex art. 10 bis l. 241/1990 non possono essere accolte, alla luce della pericolosità della condotta dell’interessato e del rischio che questa possa degenerare ulteriormente fino a condurre a un esito di maggiore gravità.
A sostegno dell’impugnazione parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
1)Violazione di legge, in particolare: art. 10 bis L. 241/90.
Le puntuali osservazioni di parte ricorrente nel procedimento sarebbero state oggetto di una valutazione esclusivamente formale.
2) Violazione dell’art. 4, comma 3 D. Lgs 286/98 in quanto le fattispecie di reato contestate al ricorrente non rientrerebbero rientrano tra quelle per le quali è previsto un automatismo in relazione all’impedimento del soggiorno in T.N., né sussisterebbe alcuna declaratoria di pericolosità sociale a carico del ricorrente. Ai sensi dell’art. 5, comma 5 e comma 9 del D. Lgs 286/98 la decisione riguardante il rinnovo e/o la conversione del permesso di soggiorno dovrebbe inoltre tener conto di tutte le circostanze esistenti al momento della domanda ed eventualmente sopravvenute, le quali concorrono in egual misura alla dimostrazione dei requisiti per il rilascio o rinnovo del permesso richiesto.
3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria sulla condizione soggettiva del richiedente, sia dal punto di vista del precedente penale, sia da quello della sua condizione socio – lavorativa.
A fronte del carattere non ostativo del reato oggetto della condanna, il ricorrente sarebbe lavorativamente inserito con contratto a tempo indeterminato, con conseguente applicazione dell’art. 5 comma 5 cpa-
Si è costituito il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025 il ricorso, sussistendone i presupposti, è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 CPA:
1 Il ricorso è infondato.
1.1 Con riguardo al primo motivo, per giurisprudenza costante, l'obbligo del preavviso di rigetto non impone, ai fini della legittimità del provvedimento adottato, la confutazione analitica delle deduzioni dell'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale, purché non contenga elementi nuovi e non enucleabili dalla comunicazione ex art. 10-bis, l. n. 241/1990 (Cons Stato II, 18 novembre 2025, n. 9018). Nel caso in esame l’Amministrazione ha ritenuto che le osservazioni del ricorrente non potessero superare il giudizio di pericolosità e la possibilità di condotte più gravi in seguito.
2 Con riguardo al secondo e al terzo motivo, parte ricorrente argomenta sul fatto che la fattispecie di cui all’art. 572 CP per il quale è stato condannato il ricorrente non rientrerebbe tra i reati c.d. ostativi di cui all’art. 4 comma 3 del dlgs 286/1998. Il ricorrente è stato però condannato anche per la violazione dell’art. 572 CP. Il reato di maltrattamenti in famiglia rientra nel novero delle fattispecie di cui all’art. 380 c.p.p. ed è pertanto ritenuto per espressa decisione del legislatore ex se sintomatico, della pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico, nel quale dev’essere ricompreso anche l’ordine pubblico familiare. I fatti ascritti al ricorrente, come puntualmente menzionati nel provvedimento impugnato, destano un forte allarme sociale e si pongono “in antitesi con i valori dell’ordinamento, che garantisce la dignità, la libertà e l’integrità fisica di ogni persona e richiede il rispetto reciproco tra i genitori, nell’interesse alla stabilità del nucleo familiare” Tar Veneto, 27 gennaio 2025, n. 115). In particolare, trattasi di reati particolarmente gravi e ritenuti incompatibili con i principi costituzionali che “impongono alla Repubblica di garantire i diritti inviolabili di ogni persona sia come singolo che nelle formazioni sociali - come il nucleo familiare - in cui si svolge la propria personalità con particolare riguardo nella fattispecie considerata a precetti costituzionali che impongono la tutela della vita, dell’integrità fisica, della parità e della libertà della donna” (Cons. Stato, III, 29 novembre 2019, n. 8175). Il disvalore che il legislatore attribuisce ai reati commessi in ambito di violenza domestica è poi dimostrato anche dalla previsione di cui all’art. 18 bis, comma 4 bis del d.lgs. n. 286/1998, che attribuisce espressamente al Questore la facoltà di revoca del permesso di soggiorno e di procedere all'espulsione dello straniero che si renda colpevole di uno dei delitti di cui al comma 1 della stessa norma, tra cui anche i maltrattamenti in famigli (Tar Marche 19 settembre 2025 n.675).
2.1 Sotto altro profilo, è bene evidenziare che le ragioni poste a base del diniego non sono risiedono in un mero automatismo ostativo conseguente alla condanna subita dal ricorrente in sede di patteggiamento per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 CP) e di lesioni personali in danno della moglie all’epoca convivente.
2.2 A ben vedere l’amministrazione non ha fondato il proprio giudizio di pericolosità automaticamente sulla condanna riportata dal ricorrente – sebbene per un titolo di reato che, in base ad apposita presunzione di legge, è espressione di pericolosità sociale del suo autore – ma ha posto l’accento sulla gravità del fatto criminoso in quanto lesivo di valori primari direttamente imputabili alla persona, nella prospettiva di una ponderazione in concreto delle circostanze e dei fatti occorsi.
Nella specie l’Amministrazione ha posto in risalto la natura reiterata della condotta ascritta al ricorrente, continuata per diversi mesi, che ha portato la moglie incinta al pronto soccorso per lesioni, con inserimento in una struttura protetta.
2.3 Alla luce di quanto sopra ritiene il Collegio che l’amministrazione abbia adeguatamente assolto al proprio onere istruttorio e motivazionale, ritenendo il giudizio di pericolosità prevalente sulle osservazioni sull’inserimento sociale e lavorativo apportate dal ricorrente durante il procedimento.
2.4 Ad ogni modo, non è sufficiente allegare l'inserimento sociale e lavorativo dell'interessato (cha ha un contratto a tempo determinato)per far recedere l'interesse dello Stato a negare il permesso di soggiorno ai soggetti che non diano affidamento in ordine alla loro buona condotta, quando, come nella fattispecie in esame, i fatti contestati in sede penale siano connotati da un significativo grado di gravità e conseguente allarme sociale, dall'altro lato, non siano allegate esigenze, anche di ordine familiare, meritevoli di particolare salvaguardia (quale, ad esempio, la presenza di figli minori, che ovviamente non ha rilevanza in caso di maltrattamenti in famiglia e relativo allontanamento Cons. St. III 23.05.2024 n.-OMISSIS-).
2.5 Infine, come già detto il ricorrente è stato condannato per un reato di cui all’art. 4 comma 3 del d.lgs 286/1998 di forte allarme sociale, e non è chiaro, a parte il già menzionato inserimento lavorativo, quali circostanze avrebbero dovuto essere valutate ai sensi dell’art. 5 comma 5 c.p.a.
3 Per quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3.1 La natura delle posizioni soggettive oggetto del presente ricorso giustifica la compensazione de
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare reati e condanne penali.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA GR, Presidente
NI RU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI RU | Renata MA GR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.