TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 04/02/2026, n. 140
TAR
Sentenza breve 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge, in particolare: art. 10 bis L. 241/90

    L'obbligo del preavviso di rigetto non impone la confutazione analitica delle deduzioni dell'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale, purché non contenga elementi nuovi. L'Amministrazione ha ritenuto che le osservazioni del ricorrente non potessero superare il giudizio di pericolosità.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 4, comma 3 D. Lgs 286/98

    Il reato di maltrattamenti in famiglia rientra tra le fattispecie di cui all’art. 380 c.p.p. ed è ritenuto sintomatico della pericolosità dello straniero. I fatti ascritti destano allarme sociale e si pongono in antitesi con i valori dell'ordinamento. L'amministrazione non ha fondato il proprio giudizio di pericolosità automaticamente sulla condanna, ma ha posto l'accento sulla gravità del fatto criminoso e sulla sua reiterazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria sulla condizione soggettiva del richiedente

    Non è sufficiente allegare l'inserimento sociale e lavorativo per far recedere l'interesse dello Stato a negare il permesso di soggiorno a soggetti che non diano affidamento in ordine alla loro buona condotta, quando i fatti contestati siano connotati da significativo grado di gravità e conseguente allarme sociale. Non sono state allegate esigenze meritevoli di particolare salvaguardia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 04/02/2026, n. 140
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 140
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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