Articolo 6 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 5Articolo 7
Versione
16 febbraio 1963
Art. 6.
La Regione ha facolta' di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:
1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;
2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;
3) antichita' e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione questa facolta'.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1963
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