Art. 8.
Lo stanziamento autorizzato dall' articolo 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 702 , e' elevato da L. 104.602.400.000 a L. 138.812.400.000.
Lo stanziamento autorizzato dall' articolo 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 702 , e' elevato da L. 104.602.400.000 a L. 138.812.400.000.