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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/12/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3791/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II Collegio
Il Collegio, composto dai magistrati:
1. dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2. dott. Aldo De Luca Giudice
3. dott.ssa Valeria Protano Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3791 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Silvio Falato, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Guardia Sanframondi al C.so Umberto I, n. 347;
-RICORRENTE-
E
, c.f. o a Benevento, il 16.03.77, residente in [...]CP_1 C.F._2
NZ AG (BN) alla C/da Molino, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Pastore, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Paupisi (BN) alla Via C. Pagani n.
45;
-RESISTENTE-
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 20.11.25. MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha adito il Tribunale di Benevento al fine di ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il resistente in Guardia Sanframondi il
30.08.2008 (atto n. 15, parte II, serie A, anno 2008), dalla cui unione è nata la figlia Per_1
(25.10.2009).
In particolare, parte ricorrente ha rappresentato che, a causa delle profonde incompatibilità caratteriali, il rapporto coniugale iniziava a deteriorarsi, tanto che la stessa decideva di separarsi dal marito, e che, con sentenza n. 1998/23, pubblicata in data 09.10.2023, il Tribunale di Benevento dichiarava la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affido condiviso della minore , Per_1 la sua collocazione prevalente presso la dimora della madre e l'obbligo a carico del padre di corrispondere un assegno di mantenimento mensile di € 100,00 in favore della figlia.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento mensile di € 350,00 per la figlia, poiché l'attuale gestione della minore adolescente comportava oneri di spesa maggiori rispetto a quelli preesistenti all'epoca della separazione.
Nel costituirsi, il resistente si è associato completamente alle richieste della ricorrente, opponendosi soltanto alla richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento mensile in favore della figlia nella misura richiesta dalla ricorrente, stante l'assenza di un'opportuna documentazione che comprovasse l'effettivo aggravamento delle esigenze della minore e la variazione significativa delle condizioni economiche della madre.
All'udienza di comparizione del 20.11.25, le parti sono comparse personalmente e hanno chiesto la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, avendo trovato un accordo integrativo delle condizioni già stabilite in sede di separazione consensuale che di seguito si riporta:
“- affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre
- i tempi di visita saranno determinati di volta in volta dai genitori, tenendo conto della volontà della minore;
- pagamento da parte del Sig. di un assegno di mantenimento in favore della CP_1 figlia pari ad euro 200,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo Per_1
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
- l'assegno unico in favore dei figli previsto dalla vigente normativa verrà richiesto dalla madre nella misura del 100%;
- spese del giudizio compensate”. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in
Guardia Sanframondi il 30.08.2008 (atto n. 15, parte II, serie A, anno 2008), è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi (09.10.2023) emessa dal Tribunale di Benevento, alle condizioni concordate tra le parti come riportate nel verbale conciliativo del 20.11.2025, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Considerato che le pattuizioni non appaiono contrarie agli interessi della prole e delle parti, né tantomeno a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, esse possono essere accolte e vanno, pertanto, recepite nella presente sentenza.
L'accordo raggiunto tra le parti in corso di causa in ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio giustifica l'integrale compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili fra , (nata a [...] il Parte_1
03.07.1985), e , (nato a [...] il [...]), uniti in matrimonio CP_1 concordatario in Guardia Sanframondi il 30.08.2008 (atto n. 15, parte II, serie A, anno 2008) alle condizioni riportate nel verbale conciliativo del 20.11.2025, secondo le condizioni necessarie stabilite nell'accordo, limitandosi a prendere atto di quelle aventi carattere eventuale;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile, in conformità dell'art. 10, L.
1.12.1970 n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.200 n. 396;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Benevento nella Camera di consiglio dell'11.12.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Valeria Protano Dr.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II Collegio
Il Collegio, composto dai magistrati:
1. dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
2. dott. Aldo De Luca Giudice
3. dott.ssa Valeria Protano Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3791 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Silvio Falato, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Guardia Sanframondi al C.so Umberto I, n. 347;
-RICORRENTE-
E
, c.f. o a Benevento, il 16.03.77, residente in [...]CP_1 C.F._2
NZ AG (BN) alla C/da Molino, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Pastore, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Paupisi (BN) alla Via C. Pagani n.
45;
-RESISTENTE-
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 20.11.25. MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha adito il Tribunale di Benevento al fine di ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il resistente in Guardia Sanframondi il
30.08.2008 (atto n. 15, parte II, serie A, anno 2008), dalla cui unione è nata la figlia Per_1
(25.10.2009).
In particolare, parte ricorrente ha rappresentato che, a causa delle profonde incompatibilità caratteriali, il rapporto coniugale iniziava a deteriorarsi, tanto che la stessa decideva di separarsi dal marito, e che, con sentenza n. 1998/23, pubblicata in data 09.10.2023, il Tribunale di Benevento dichiarava la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affido condiviso della minore , Per_1 la sua collocazione prevalente presso la dimora della madre e l'obbligo a carico del padre di corrispondere un assegno di mantenimento mensile di € 100,00 in favore della figlia.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento mensile di € 350,00 per la figlia, poiché l'attuale gestione della minore adolescente comportava oneri di spesa maggiori rispetto a quelli preesistenti all'epoca della separazione.
Nel costituirsi, il resistente si è associato completamente alle richieste della ricorrente, opponendosi soltanto alla richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento mensile in favore della figlia nella misura richiesta dalla ricorrente, stante l'assenza di un'opportuna documentazione che comprovasse l'effettivo aggravamento delle esigenze della minore e la variazione significativa delle condizioni economiche della madre.
All'udienza di comparizione del 20.11.25, le parti sono comparse personalmente e hanno chiesto la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, avendo trovato un accordo integrativo delle condizioni già stabilite in sede di separazione consensuale che di seguito si riporta:
“- affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre
- i tempi di visita saranno determinati di volta in volta dai genitori, tenendo conto della volontà della minore;
- pagamento da parte del Sig. di un assegno di mantenimento in favore della CP_1 figlia pari ad euro 200,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo Per_1
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
- l'assegno unico in favore dei figli previsto dalla vigente normativa verrà richiesto dalla madre nella misura del 100%;
- spese del giudizio compensate”. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in
Guardia Sanframondi il 30.08.2008 (atto n. 15, parte II, serie A, anno 2008), è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi (09.10.2023) emessa dal Tribunale di Benevento, alle condizioni concordate tra le parti come riportate nel verbale conciliativo del 20.11.2025, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Considerato che le pattuizioni non appaiono contrarie agli interessi della prole e delle parti, né tantomeno a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, esse possono essere accolte e vanno, pertanto, recepite nella presente sentenza.
L'accordo raggiunto tra le parti in corso di causa in ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio giustifica l'integrale compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili fra , (nata a [...] il Parte_1
03.07.1985), e , (nato a [...] il [...]), uniti in matrimonio CP_1 concordatario in Guardia Sanframondi il 30.08.2008 (atto n. 15, parte II, serie A, anno 2008) alle condizioni riportate nel verbale conciliativo del 20.11.2025, secondo le condizioni necessarie stabilite nell'accordo, limitandosi a prendere atto di quelle aventi carattere eventuale;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile, in conformità dell'art. 10, L.
1.12.1970 n. 898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.200 n. 396;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Benevento nella Camera di consiglio dell'11.12.25
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Valeria Protano Dr.ssa Maria Ilaria Romano