Sentenza 3 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2019, n. 28904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28904 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EL NA, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza n.153/18 REP. del giorno 18/06/2018, della Corre di Appello di Lecce -sezione distaccata di Taranto-; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Lecce in data 12/10/2010, RE NA veniva sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere perché ritenuta gravemente indiziata dei delitti di cui agli artt. 110 c.p., 12-quinquies D.L. 8 Giugno 1992 n. 306 (capo G) ed agli artt. 110 c.p., 12-quinquies D.L. 8 Giugno 1992 n. 306 (capo H). Secondo la contestazione riportata dall'ordinanza impugnata, la RE si sarebbe resa responsabile: capo G), assieme al marito DO IA, a IO SC e a RA CC, del reato di trasferimento fraudolento di valori per avere attribuito alla s.a.s. S.G.A. di CC EL & C. la titolarità o comunque la disponibilità del denaro e/o dei beni aziendali dell'esercizio bar del padiglione "Vinci" dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, al fine di consentire al IA al SC e alla stessa RE di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ovvero di agevolare la commissione dei delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen.; fatto accertato nel febbraio 2007; capo H). assieme al marito DO IA, al figlio IA RA e a RA CC, del reato di trasferimento fraudolento di valori per avere attribuito alla s.r.l. Nuovo Bar Padiglione Vinci, della quale risultava socio unico e amministratore il figlio RA IA, la titolarità o comunque la disponibilità del denaro e/o dei beni aziendali dell'esercizio bar del padiglione "Vinci" dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, in base ad un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato il 18.2.2008 tra RA CC, in nome e per conto di S.G.A. s.a.s., e la società Nuovo Bar Padiglione Vinci, rappresentata dal figlio, al fine di consentire al IA e alla stessa RE di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ovvero di agevolare la commissione dei delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen.; fatto commesso nel febbraio 2008. 1.1. Con ordinanza del 06/11/2010, il Tribunale del Riesame, adito dalla odierna ricorrente, rigettava il ricorso.
1.2. Con provvedimento in data 15 aprile 2011 la Corte di Cassazione annullava l'ordinanza del 06/11/2010, con rinvio al Tribunale di Lecce che nuovamente confermava la misura cautelare in carcere disposta dal GIP nei confronti della suddetta RE, tuttavia scarcerata per decorrenza dei termini massimi di custodia già in data 11 gennaio 2011.1.3. Con sentenza in data 5 aprile 2013 il Tribunale di Taranto dichiarava l'imputata colpevole dei reati ascrittile e la condannava alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione.
1.4. Con sentenza emessa in data 5 febbraio 2015 (irrevocabile il 10 ottobre 2015) la Corte di Appello di Lecce -sezione distaccata di Taranto-, accogliendo l'appello proposto dall'imputata, la assolveva dai reati ascritti perché il fatto non costituisce reato.
1.5. Con atto ritualmente e tempestivamente depositato RE NA, dolendosi di avere subito la privazione della libertà personale dal 12 ottobre 2010 all'il gennaio 2011, lamentando danni sul piano morale, fisico e lavorativo, domandava l'attribuzione della somma di euro 516.000,00 ovvero di altra ritenuta di giustizia a titolo di riparazione per la ingiusta detenzione sofferta.
1.6. Con l'ordinanza n.153/18 REP. del giorno 18/06/2018, la Corre di Appello di Lecce -sezione distaccata di Taranto- rigettava l'istanza.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione RE NA, a mezzo del proprio difensore lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Deduce che la condotta della RE, nei fatti ed agli atti del procedimento, si sostanziava ed esauriva in un mero apporto collaborativo all'attività commerciale inserita nella struttura ospedaliera, facente capo alla società legittimata ad esperire quel determinato servizio, il cui amministratore era proprio il figlio della ricorrente. Sostiene che l'ordinanza impugnata difetta per il mancato assolvimento dell'obbligo di motivazione in termini di adeguatezza, congruità e logicità. Afferma che la contestata intestazione fittizia, così come sostenuto in sentenza dai giudici dell'appello, fondava su di "un finto ragionamento per assurdo". Conclude che non vi sono ragioni e spiegazioni concrete che depongano in sfavore della riparazione della detenzione patita dalla ricorrente, perché difettano, nei fatti, indici di colpa grave in tutto l'arco temporale che in questa sede rileva.
2.1. Con memoria depositata il giorno 07/05/2019, si è costituita, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Avvocatura dello Stato adducendo considerazioni avversative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e va rigettato.
4. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire -naturalmente- il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 646 c.p.p., secondo capoverso, da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nell'art. 315 c.p.p., comma 3. 4.1. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di Corte di Appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646 c.p.p., comma 3 (al quale rinvia l'art. 315 c.p.p., u.c.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 c.p.p., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097).
5. Ciò posto, le doglianze proposte nell'interesse del ricorrente sono infondate. La Corte d'Appello motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto.
5.1. L'art. 314 c.p., com'è noto, prevede al comma 1 che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perchè il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perchè il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314 c.p.p., comma 1, u.p.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).
5.2. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 1 - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'"id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (cfr. Sez. Un. n. 43 del 13/12/1995, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). Inoltre deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto art. 314 c.p.p., comma 1, quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).
5.3. Ancora, più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "rado" solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. Un., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).
5.4. Le precisazioni di cui sopra agevolano certamente l'individuazione di quella che è la "ratio" dell'istituto dell'equa riparazione: la necessità, cioè, di indennizzare con un riconoscimento di natura patrimoniale un soggetto -il quale abbia richiesto l'indennizzo assumendo di essere stato ingiustamente raggiunto da un provvedimento restrittivo della libertà personale- ove il giudice della riparazione accerti che quel soggetto effettivamente non aveva in alcun modo dato luogo, con il suo comportamento (immune anche da atteggiamenti di grave superficialità o trascuratezza) all'emissione dell'ordinanza coercitiva. In altri termini, deve trattarsi di un periodo di detenzione sofferto da una persona rimasta assolutamente estranea -da un punto di vista reale e storico, e non solo processuale- alla vicenda delittuosa nella quale era stato viceversa ritenuto, dunque ingiustamente, coinvolto. Non pare che possa ritenersi rispondente a siffatta "ratio", e a detti canoni ermeneutici, il riconoscimento di un indennizzo ad un soggetto il quale con il proprio comportamento abbia creato tutti i presupposti per indurre l'autorità ad intervenire nei suoi confronti con un provvedimento di rigore, e sia poi stato assolto, certo doverosamente e legittimamente, in conseguenza dell'applicazione di norme e principi che regolano specificamente ed esclusivamente il giudizio penale (cfr. Sez. 4, n. 35003 del 04/06/2008 Cc. -dep. 09/09/2008- Rv. 241897).
6. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano numerosi elementi a carico della ricorrente integranti una colpa grave a suo carico.
6.1. Nel caso che occupa, infatti, il giudice della riparazione ha, incensurabilmente, valorizzato quanto, non escluso nei giudizi di merito, emergeva dagli atti: a) dall'attività di indagine espletata dalla Squadra Mobile della Questura di Taranto emergeva l'effettiva disponibilità da parte di IA DO (esponente di rilievo delle consorterie mafiose tarantine, ripetutamente condannato per associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsione continuata aggravata, porto e detenzione di armi) e, fino al mese di aprile 2007, anche di SC IO, dell'esercizio bar ubicato nel Padiglione Vinci dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, formalmente gestito da S.G.A. di CC EL & C. s.a.s. e CC RA;
b) dalle intercettazioni telefoniche emergeva l'interesse effettivo allo svolgimento dell'attività di impresa da parte del SC, del IA e di RE NA e il ruolo di mero prestanome svolto, attraverso la società rappresentata, da CC RA;
c) il sopralluogo in data 12 giugno 2006 attestava la presenza, alla cassa dell'esercizio commerciale, di RE NA e, nei pressi del bancone, di SC IO e della convivente Di NZ EF benché, dallo scontrino fiscale rilasciato, l'esercizio risultasse gestito dalla S.G.A.; d) i servizi di osservazione consentivano di accertare che la Di NZ e la RE, coadiuvate da tre dipendenti, si alternavano nell'attività di gestione/direzione dell'esercizio e, insieme al SC, intrattenevano anche i rapporti con i fornitori;
e) il 10 gennaio 2007 veniva costituita la S.r.l. Nuovo Bar Padiglione Vinci, della quale risultava titolare unico e amministratore RA IA, figlio di DO e di RE NA, e il 18 febbraio 2008 veniva formalmente stipulato contratto di affitto di azienda in favore di tale società.
6.2. Rimarca, poi, il Giudice della riparazione che la Corte di Appello ha assolto la ricorrente (e i coimputati IA DO, IA RA e CC RA) rilevando che pur risultando acclarata -stanti le inequivocabili emergenze probatorie e la ammissione del dato da parte della difesa- l'intestazione fittizia del bene, vi era totale incertezza probatoria in ordine al fine elusivo perseguito nella fattispecie, non potendosi escludere che l'intestazione fittizia fosse avvenuta non già al fine di consentire al IA, al SC e alla RE di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale ovvero di agevolare la commissione dei delitti previsti dagli artt.648 bis e 648 ter cod. pen. ma piuttosto per fini fiscali o -più probabilmente- elusivi di altra prescrizione normativa da individuarsi nell'art. 38 del D.Igs. 163/2006 (codice appalti). Tale norma, infatti, avrebbe impedito a IA DO e RE NA, condannati per gravi reati, di aggiudicarsi il servizio bar che, siccome ubicato in struttura pubblica, era soggetto alla normativa sui contratti della pubblica amministrazione, determinando conseguentemente la necessità dell'intestazione dell'esercizio al figlio RA.
6.3. Come acutamente osservato dal P.G. requirente, emerge dagli atti che l'intestazione fittizia dell'attività commerciale contestata nei capi di imputazione era stata materialmente non solo commessa, ma ammessa e rivendicata dalla stessa imputata, prosciolta poi perché il fatto non costituisce reato non essendo emersa piena prova del dolo di riciclaggio e non di mera elusione della preclusione a contrarre con la pubblica amministrazione o delle norme fiscali.
7. Alla stregua dei suddetti elementi non esclusi dal giudice del merito e valorizzati dalla corte della riparazione, sono stati ravvisati -ineccepibilmente in questa sede- nella condotta del ricorrente profili di colpa grave con ruolo eziologico in relazione all'adozione dell'atto restrittivo posto che si è in presenza di una pronunzia assolutoria definitiva distinta da quella della gravità indiziaria propria della sede cautelare (cfr. Sez. 4, n. 51726 del 13/11/2013 Rv. 258231).
8. La valutazione del giudice della riparazione si è svolta, correttamente, su un piano diverso, autonomo, rispetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice ha valutato la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputata; il primo, invece, ha valutato non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" effettuando una serie di accertamenti e valutazioni tali da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte al corretto rigetto dell'istanza.
8.1. Vale, infine, rammentare che nello svolgere detta valutazione il giudice deve rapportarsi alla situazione esistente nel momento in cui il provvedimento cautelare è stato adottato o mantenuto ed effettuare il proprio giudizio sulla base del medesimo materiale di cui ha disposto il giudice della cautela (cfr. Sez. 4, n. 30408 del 19/06/2008).
9. Conclusivamente, il giudice della impugnata ordinanza ha, quindi, pronunciato il rigetto dell'istanza di riparazione con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente con gli evidenziati elementi negativi, e perciò non censurabile in questa sede di legittimità, effettuando il vaglio delle circostanze di fatto idonee ad integrare il dolo o la colpa grave mediante un giudizio ex ante e così ritenendo idonea la condotta dell'indagata a "trarre in inganno" l'Autorità giudiziaria ed a porsi come situazione sinergica alla causazione dell'evento "detenzione" (cfr. Sez. 4, n. 1114 del 13/04/1999).
9.1. In riferimento alla normale diligenza, la ricorrente se ne è evidentemente allontanata, optando per tenere le condotte, con dovizia elencate dalla stessa corte, in un contesto in cui le informazioni in suo possesso erano del tutto atte a farle cogliere l'idoneità alla verosimile creazione di una apparenza gravemente indiziante, esattamente nei termini in cui poi avvenuto. 10. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento 10.1. La ricorrente va altresì condannata alla rifusione delle spese al resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc