Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 04/12/2025, n. 7854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7854 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07854/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04656/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4656 del 2025, proposto da
NA SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sull'istanza di rilascio del titolo di soggiorno
per lavoro subordinato e/o per attesa occupazione trasmessa per competenza alla Prefettura di Napoli in data 30/10/2024 dalla Prefettura di Caserta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AR SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato e depositato il 18 settembre 2025, il ricorrente lamenta l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza da lui presentata di conclusione del c.d. procedimento di primo ingresso ex art. 22 del TUI, trasmessa per competenza alla Prefettura di Napoli in data 30/10/2024 dalla Prefettura di Caserta.
Il ricorrente evidenzia che la Prefettura di Napoli, nonostante sia stata formalmente investita in data 31/10/2024 della competenza a decidere sulla istanza del 25/11/2023, ad oggi non ha adottato alcun provvedimento espresso, in violazione del termine per provvedere.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, argomentando per la reiezione del ricorso (tra l’altro l’Avvocatura dello Stato nella memoria espone che la Prefettura di Napoli non avrebbe mai rilasciato il nulla osta in favore del ricorrente, motivo per cui non avrebbe provveduto alla convocazione richiesta, e che, a seguito del ricorso, ha chiesto all’help desk del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione il motivo per cui non era stato rilasciato il nulla osta e successivamente ha sollecitato l’acquisizione dei pareri della Questura locale, nonché dell’Ispettorato nazionale del lavoro per il tramite l'apposito applicativo informatico propedeutici per il rilascio dello stesso).
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il presente ricorso avverso il silenzio è fondato e va accolto, considerato che il ricorrente ha depositato in giudizio il nulla osta all’ingresso rilasciato in suo favore ed il visto di ingresso del 2023 e che la Prefettura di Napoli, cui è stata inviata per competenza dalla Prefettura di Caserta la richiesta del ricorrente di conclusione del procedimento, non ha ancora provveduto a concludere il procedimento nonostante siano scaduti i relativi termini di legge, in violazione dell’obbligo di provvedere sussistente a suo carico.
Va dunque ordinato alla Prefettura di Napoli di concludere il procedimento di cui alla richiesta del ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore, mediante adozione di una determinazione espressa, qualunque ne sia il segno.
In accoglimento della domanda del ricorrente, per il caso di ulteriore inerzia, si nomina commissario ad acta il responsabile della Direzione Centrale per le Politiche Migratorie del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un funzionario del suo ufficio, il quale, allo spirare del termine per l’adempimento da parte della Prefettura di Napoli, su istanza del ricorrente, si insedierà e darà attuazione alla presente sentenza.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Prefettura di Napoli di concludere il procedimento con una determinazione espressa entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta il responsabile della Direzione Centrale per le Politiche Migratorie del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega ad un funzionario del suo ufficio, secondo quanto indicato in motivazione.
Spese compensate, salva restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TI UD, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
AR SP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR SP | TI UD |
IL SEGRETARIO