CASS
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 40096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40096 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AP IO ZI AR R.G.N. 30937/2025 AN NE SENTENZA Sui ricorsi proposti da: MA AN nato a [...]( ITALIA) il 22/03/1971 VE RE nato a [...]( ITALIA) il 18/06/1974 MA NC nato a [...]( ITALIA) il 19/07/1997 avverso il decreto del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ZI AR;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla confisca del motociclo con rigetto del ricorso nel resto;
letta la memoria depositata dalla difesa che ha insistito nei motivi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, con decreto del 13 maggio 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli sezione misure di prevenzione del 29-6-2022, disponeva la restituzione a TA CE di un libretto di deposito a risparmioe confermava la confisca di prevenzione disposta nei confronti di TA GE e dei familiari terzi interessati TA CE e VE EN, avente ad oggetto altri rapporti bancari e postali, beni mobili registrati, e la quota di 8/10 di un appartamento sito in Castellammare di Stabia. Riteneva la Corte di appello sezione prevenzione che per tali beni, pur in sede di rinvio dalla cassazione che aveva annullato il precedente decreto, dovesse confermarsi il giudizio di sproporzionetra redditi leciti del nucleo familiare del TA GE già definitivamente ritenuto pericoloso generico in quanto dedito ad attività di usura, ed acquisti dallo stesso gruppo familiare effettuati.
2. Avverso detto decreto proponeva ricorso per cassazione la difesa del proposto e dei terzi interessati dalla confisca deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per la posizione del proposto TA GE posto che dovendosi conteggiare ai fini del giudizio di sproporzione tutte le poste indicate dalla sentenza rescindente la conclusione doveva essere totalmente rivista e privo di motivazione appariva il decreto impugnato non essendo stati calcolati risparmi pregressi al 2015 nnchè altre somme analiticamente indicate nel motivo che riducevano fortemente il conteggio finale;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40096 Anno 2025 Presidente: AL CO AR Relatore: AR ZI Data Udienza: 03/12/2025 - violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla posizione dei terzi sottoposti a confisca posto che la Corte di appello aveva arbitrariamente esteso il perimetro temporale della pericolosità sociale, pur oggetto di precedente giudicato, in forza di una motivazione apparente nella quale erano stati valorizzati alcuni dati probatori pure esclusi dalla pronuncia di assoluzione del TA GE perché il fatto non sussiste per alcuni degli episodi contestati;
- violazione di legge quanto alle conclusioni assunte nei confronti della terza interessata VE EN che aveva fornito prova della sua capacità reddituale in periodo antecedente il periodo di emersione della pericolosità sociale che giustificava gli acquisti effettuati dalla stessa;
- violazione di legge quanto alla posizione di TA EN sia in relazione all’acqusto dei due veicoli effettuato da un soggetto percettore di regolare reddito autonomo a partire dal 2017, di cui uno, il motoveicolo, acquisitato peraltro con un finanziamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve essere premesso che la sentenza rescidente, dopo avere confermato la pericololsità sociale del TA GE e la misura di prevenzione personale, ha disposto l’annullamento limitatamente al giudizio di sproporzione presupposto della confisca, imponendo al giudice del rinvio di tenere conto delle risorse legittimamente disponibili ed, in particolare, di alcune poste attive specificamente indicate alle pagine 9-10 della pronuncia di legittimità; si stabiliva in particolare come:” l'omessa considerazione di disponibilità da sole potenzialmente in grado di incidere sulla legittima provenienza di (almeno) una parte dei fondi impiegati per gli acquisti integra, per tale parte della decisione, il vizio della motivazione inesistente o meramente apparente”.
1.1 Tanto premesso, quanto alla posizione di TA GE, la corte di merito in sede di giudizio di rinvio, ha proceduto all’analisi specifica di ciascuna posta attiva considerata dalla sentenza rescindente, giungendo alla conclusione della sussistenza del giudizio di assoluta sproporzione tra redditi leciti ed acquisti;
in particolare, con le argomentazioni esposte alle pagine 10-11 del decreto si è esposto come i conti correnti ed i libretti al risparmio intestati al proposto, presentino una serie di movimentazioni in contanti ovvero prive di qualsiasi giustificazione che, in quanto effettuate nel periodo oggetto del giudizio di pericolosità definitivamente acclarato, appaiono rientrare nel novero dei beni confiscabili. E tale valutazione appare certamente avere colmato le lacune ravvisate dalla sentenza rescindente nel precedenti giudizio di appello.
1.2 Analogogiudizio risulta essere stato compiuto per la moglie del proposto VE EN, soggetto privo di redditi leciti, ed i cui acquisti sono stati ritenuti non giustificati pur a fronte dei proventi da precedenti cessioni di immobili che la corte di merito ha pure valutato nel calcolo del reddito complessivo;
così che il giudizio di sproporzione a fronte di acquisiti per importi assolutamente superiori a quanto percepito ha portato il giudice di merito a ritenere, sulla base di una approfondita valutazione, la sussistenza della sproporzione contestata.
1.3 Quanto a TA CE, il giudice del rinvio ha pure operato una ulteriore valutazione delle poste attive e dei redditi leciti da lavoro dipendente del predetto, pervenendo alla conclusione del giudizio di sproporzione in relazione all’acquisto della autovettura, del motociclo e del saldo attivo del libretto di risparmio presso Banca Stabiese;
dette valutazioni hanno certamente superato i vizi rilevati nella sentenza rescindente del precedente provvedimento, sia con riferimento alla autovettura acquistata con il versamento 2 dell’intero prezzo mediante assegno, che per il libretto di deposito, stante che, per il loro ammontare e per la natura meramente iniziale del rapporto di lavoro, sia il pagamento che l'attivo del rappporto bancario sono risultati del tutto ingiustificati sulla base di un corretto ragionamento privo di qualsiasi vizio, censurabile con il presente ricorso di legitimità. Così che le doglianze riproposte con il ricorso profilano modalità di calcolo differente ovvero lamentano censure motivazionali neppure deducibili nei ricorsi avverso decreto emessi nei giudizi di prevenzione patrimoniale e che, comunque, appaiono non sussistenti. Al rigetto dei ricorsi di TA GE e VE EN segue la copdanna degli stessi al pagamenbto delle spese processuali.
2. A dfifferenti conclusioni deve invece pervenirsi in ordine all’acquisto del motociclo, oggetto pure di censura da parte di TA CE, posto che lo stesso risulta avere importo conferente rispetto ai redditi da lavoro dichiarati e risulta acquistato con un importo oggetto di finanziamento sicchè sul punto l’assenza di qualsiasi specifica motivazione del provvedimento impugnato determina l’annullamento dello stesso e la revoca della confisca. Superfluo si profila, infatti, un ulteriore giudizio di rinvio avendo i giudici del merito nelle due fasi di secondo grado compiutamente esplorato il tema e stante che le particolari modalità di acquisto del bene ne giusitificano la restituzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatatamente al moticiclo Honda SH targato ES94648 di cui ordina la rstituzione a TA CE. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen. rigetta nel resto il ricorso di TA CE. Rigetta i ricorsi di TA GE e VE EN che condanna al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ZI AR CO AR AL 3
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla confisca del motociclo con rigetto del ricorso nel resto;
letta la memoria depositata dalla difesa che ha insistito nei motivi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, con decreto del 13 maggio 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli sezione misure di prevenzione del 29-6-2022, disponeva la restituzione a TA CE di un libretto di deposito a risparmioe confermava la confisca di prevenzione disposta nei confronti di TA GE e dei familiari terzi interessati TA CE e VE EN, avente ad oggetto altri rapporti bancari e postali, beni mobili registrati, e la quota di 8/10 di un appartamento sito in Castellammare di Stabia. Riteneva la Corte di appello sezione prevenzione che per tali beni, pur in sede di rinvio dalla cassazione che aveva annullato il precedente decreto, dovesse confermarsi il giudizio di sproporzionetra redditi leciti del nucleo familiare del TA GE già definitivamente ritenuto pericoloso generico in quanto dedito ad attività di usura, ed acquisti dallo stesso gruppo familiare effettuati.
2. Avverso detto decreto proponeva ricorso per cassazione la difesa del proposto e dei terzi interessati dalla confisca deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per la posizione del proposto TA GE posto che dovendosi conteggiare ai fini del giudizio di sproporzione tutte le poste indicate dalla sentenza rescindente la conclusione doveva essere totalmente rivista e privo di motivazione appariva il decreto impugnato non essendo stati calcolati risparmi pregressi al 2015 nnchè altre somme analiticamente indicate nel motivo che riducevano fortemente il conteggio finale;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40096 Anno 2025 Presidente: AL CO AR Relatore: AR ZI Data Udienza: 03/12/2025 - violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla posizione dei terzi sottoposti a confisca posto che la Corte di appello aveva arbitrariamente esteso il perimetro temporale della pericolosità sociale, pur oggetto di precedente giudicato, in forza di una motivazione apparente nella quale erano stati valorizzati alcuni dati probatori pure esclusi dalla pronuncia di assoluzione del TA GE perché il fatto non sussiste per alcuni degli episodi contestati;
- violazione di legge quanto alle conclusioni assunte nei confronti della terza interessata VE EN che aveva fornito prova della sua capacità reddituale in periodo antecedente il periodo di emersione della pericolosità sociale che giustificava gli acquisti effettuati dalla stessa;
- violazione di legge quanto alla posizione di TA EN sia in relazione all’acqusto dei due veicoli effettuato da un soggetto percettore di regolare reddito autonomo a partire dal 2017, di cui uno, il motoveicolo, acquisitato peraltro con un finanziamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve essere premesso che la sentenza rescidente, dopo avere confermato la pericololsità sociale del TA GE e la misura di prevenzione personale, ha disposto l’annullamento limitatamente al giudizio di sproporzione presupposto della confisca, imponendo al giudice del rinvio di tenere conto delle risorse legittimamente disponibili ed, in particolare, di alcune poste attive specificamente indicate alle pagine 9-10 della pronuncia di legittimità; si stabiliva in particolare come:” l'omessa considerazione di disponibilità da sole potenzialmente in grado di incidere sulla legittima provenienza di (almeno) una parte dei fondi impiegati per gli acquisti integra, per tale parte della decisione, il vizio della motivazione inesistente o meramente apparente”.
1.1 Tanto premesso, quanto alla posizione di TA GE, la corte di merito in sede di giudizio di rinvio, ha proceduto all’analisi specifica di ciascuna posta attiva considerata dalla sentenza rescindente, giungendo alla conclusione della sussistenza del giudizio di assoluta sproporzione tra redditi leciti ed acquisti;
in particolare, con le argomentazioni esposte alle pagine 10-11 del decreto si è esposto come i conti correnti ed i libretti al risparmio intestati al proposto, presentino una serie di movimentazioni in contanti ovvero prive di qualsiasi giustificazione che, in quanto effettuate nel periodo oggetto del giudizio di pericolosità definitivamente acclarato, appaiono rientrare nel novero dei beni confiscabili. E tale valutazione appare certamente avere colmato le lacune ravvisate dalla sentenza rescindente nel precedenti giudizio di appello.
1.2 Analogogiudizio risulta essere stato compiuto per la moglie del proposto VE EN, soggetto privo di redditi leciti, ed i cui acquisti sono stati ritenuti non giustificati pur a fronte dei proventi da precedenti cessioni di immobili che la corte di merito ha pure valutato nel calcolo del reddito complessivo;
così che il giudizio di sproporzione a fronte di acquisiti per importi assolutamente superiori a quanto percepito ha portato il giudice di merito a ritenere, sulla base di una approfondita valutazione, la sussistenza della sproporzione contestata.
1.3 Quanto a TA CE, il giudice del rinvio ha pure operato una ulteriore valutazione delle poste attive e dei redditi leciti da lavoro dipendente del predetto, pervenendo alla conclusione del giudizio di sproporzione in relazione all’acquisto della autovettura, del motociclo e del saldo attivo del libretto di risparmio presso Banca Stabiese;
dette valutazioni hanno certamente superato i vizi rilevati nella sentenza rescindente del precedente provvedimento, sia con riferimento alla autovettura acquistata con il versamento 2 dell’intero prezzo mediante assegno, che per il libretto di deposito, stante che, per il loro ammontare e per la natura meramente iniziale del rapporto di lavoro, sia il pagamento che l'attivo del rappporto bancario sono risultati del tutto ingiustificati sulla base di un corretto ragionamento privo di qualsiasi vizio, censurabile con il presente ricorso di legitimità. Così che le doglianze riproposte con il ricorso profilano modalità di calcolo differente ovvero lamentano censure motivazionali neppure deducibili nei ricorsi avverso decreto emessi nei giudizi di prevenzione patrimoniale e che, comunque, appaiono non sussistenti. Al rigetto dei ricorsi di TA GE e VE EN segue la copdanna degli stessi al pagamenbto delle spese processuali.
2. A dfifferenti conclusioni deve invece pervenirsi in ordine all’acquisto del motociclo, oggetto pure di censura da parte di TA CE, posto che lo stesso risulta avere importo conferente rispetto ai redditi da lavoro dichiarati e risulta acquistato con un importo oggetto di finanziamento sicchè sul punto l’assenza di qualsiasi specifica motivazione del provvedimento impugnato determina l’annullamento dello stesso e la revoca della confisca. Superfluo si profila, infatti, un ulteriore giudizio di rinvio avendo i giudici del merito nelle due fasi di secondo grado compiutamente esplorato il tema e stante che le particolari modalità di acquisto del bene ne giusitificano la restituzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatatamente al moticiclo Honda SH targato ES94648 di cui ordina la rstituzione a TA CE. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen. rigetta nel resto il ricorso di TA CE. Rigetta i ricorsi di TA GE e VE EN che condanna al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ZI AR CO AR AL 3