Sentenza 1 luglio 2016
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., a seguito di opposizione a decreto penale con richiesta di ammissione all'oblazione, dichiari esecutivo il decreto opposto sul presupposto della impossibilità di ammettere l'imputato all'oblazione (non consentendolo il reato contestato nè potendosi procedere, in sede di opposizione, alla riqualificazione del reato stesso), perchè priva l'imputato della possibilità di rimettere in discussione, nel contraddittorio delle parti, la sua responsabilità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2016, n. 35442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35442 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2016 |
Testo completo
westmere 35442/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE I.A. 1628 Composta da Sent. n. sez.- Aldo Fiale - Presidente - -C.C. 01/07/2016 R.G.N. 35401/2015 Gastone Andreazza - Relatore - Andrea Gentili Alessandro M. Andronio Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IN ES, n. a Cagliari il 23/06/1964; avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Cagliari in data 10/12/2014; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio nella parte che dichiara esecutivo il decreto opposto;
RITENUTO IN FATTO 1. IN ES ha proposto ricorso avverso la ordinanza del G.i.p. del W Tribunale di Cagliari con cui è stato dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 256, comma 3, del d. lgs. n. 152 nel 2006 e fatto oggetto di opposizione in data 24/09/2014. In particolare deduce che con l'atto di opposizione era stata altresì avanzata sin da quel momento domanda di oblazione ex art. 162 bis c.p. per l'ipotesi in cui il reato contestato fosse stato . riqualificato in altra contravvenzione che consentisse l'oblazione stessa. Conseguentemente il G.i.p., rigettando la richiesta di oblazione, avrebbe dovuto comunque disporre il giudizio immediato come per legge e non invece dichiarare esecutivo il decreto penale opposto, non essendo consentita una dichiarazione di esecutività al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 461, comma 5, c.p.p. ed essendo comunque tenuto il giudice, a fronte di atto di opposizione con cui non si formuli alcuna richiesta di riti speciali, ad emettere il decreto di giudizio immediato. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è fondato. . Il provvedimento impugnato ha dichiarato esecutivo il decreto penale opposto sul presupposto della impossibilità di ammissione all'oblazione (richiesta con l'opposizione) non consentendolo il reato contestato e non essendo consentita, in sede di opposizione, la riqualificazione del reato stesso. Ciò premesso, e ritenuto che il provvedimento impugnato, con il dichiarare esecutivo il decreto opposto, ha implicitamente dichiarato inammissibile l'opposizione con conseguente ricorribilità dello stesso per cassazione ex art. 461, comma 6, c.p.p., va rammentato che questa Corte ha tuttavia già chiarito che l'art. 461 comma 5 non consente la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione nel caso di dichiarazione di inammissibilità della richiesta di oblazione contenuta nell'atto di opposizione, ed è comunque provvedimento abnorme in quanto si pone al di fuori dell'ordinamento processuale giacché priva l'imputato della possibilità di rimettere in discussione, nel contraddittorio delle parti, la sua responsabilità (Sez. 4, n. 25579 del 12/05/2010, Ghiglione, Rv. 247844). Va inoltre considerato, sotto altro, concorrente, profilo, che è pur vero che con l'atto di opposizione IN non ha richiesto il giudizio ma, proprio con riguardo a tale ipotesi, l'art. 464, comma 1 ultima parte, c.p.p. prevede che il giudice debba emettere decreto di giudizio immediato come del resto sottolineato anche da questa Corte (Sez. 4, n. 1027 del 20/10/2002, Botta, Rv. 223708). Ne consegue dunque l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato laddove lo stesso ha dichiarato esecutivo il decreto penale opposto con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Cagliari. .
P.Q.M.
2 $ Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nella decreto penale opposto e dispone la trasmissione di Cagliari. Così deciso in Roma, I' 1 luglio 2016 Il Consigliere estensore Gastone Andreazz DEPO T 24 ACC IL CANCHLIDERE 3 parte che dichiara esecutivo il degli atti al G.i.p. del Tribunale Il Presidente Aldo Fiale Aero Frele . :