Articolo 74 della Legge 2 aprile 1958, n. 377
Articolo 73Articolo 75
Versione
23 aprile 1958
Art. 74.
Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e, in genere, l'attuazione delle disposizioni della legge stessa, e' ammesso ricorso, in via amministrativa, al Comitato speciale di cui all'art. 4.
Per il procedimento amministrativo e per i ricorsi all'autorita' giudiziaria, si osservano i termini di cui alla legge 5 febbraio 1957, n. 18 .
Entrata in vigore il 23 aprile 1958