Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 739
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha documentato la regolare notifica della cartella di pagamento, ma il giudice ha ritenuto che tale documentazione non fosse sufficiente a provare la regolarità della notifica.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale del credito

    Il giudice ha ritenuto che tra la notifica della cartella di pagamento (10.06.2014) e la notifica dell'intimazione di pagamento (17.12.2024) sia maturata la prescrizione quinquennale, non essendo stati prodotti atti interruttivi della prescrizione. La sospensione dei termini per l'emergenza COVID-19 non è stata ritenuta ostativa alla maturazione della prescrizione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 739
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 739
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo