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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 739/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9714/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249027564141000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320249027564141000, notificata in data 17/12/2024, nella parte relativa alla sottesa cartella n.
29320140013343118000 recante ICI 2008, per la complessiva somma di € 14.084,34 a vario titolo e per l'importo di € . 5.933,51, asseritamente notificata in data 10.6.2014.
Il ricorrente eccepiva:
1. nullità dell'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica della sottesa cartella
29320140013343118000 – violazione dell'art. 25 d. n.P.R. 602/1973;
2. intervenuta prescrizione quinquennale del credito richiesto successiva alla presunta data di notifica della cartella n. 29320140013343118000 oggetto dell'intimazione, precisando che dopo la presunta data di notifica della suddetta cartella, l'agente della riscossione avrebbe mantenuto un atteggiamento di inerzia per oltre cinque anni, arco temporale entro il quale matura la prescrizione in materia di ICI ai sensi della giurisprudenza di Cassazione (Cfr. Cass. SSUU 23397 del 25.10.2016), procedendo alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata solo in data 17/12/2024, come primo atto interruttivo della prescrizione, in assenza di precedenti altri atti interruttivi.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento nella parte relativa alla sottesa cartella n. 29320140013343118000 recante ICI 2008, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Difensore_1
.
Con atto di costituzione in giudizio del 14.2.2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-l'inammissibilità del ricorso pe mancata impugnazione degli atti prodromici e per infondatezza nel merito, poiché, come risultante dalle copie dei referti di notifica versati nel fascicolo telematico unitamente all'estratto di ruolo, le cartelle di pagamento sottese all'impugnata intimazione di pagamento sarebbero state regolarmente e ritualmente notificate e divenute definitive per omessa impugnazione entro il previsto termine di legge;
-l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa all'asserita prescrizione decennale (e non quinquennale) del credito opposto, dovendosi tener conto del periodo di sospensione dei termini per l'attività di riscossione per fronteggiare lo stato emergenziale da COVID-19 di cui al D.L. n. 18/2020 , art. 68, commi
1 e 2, in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31 agosto 2021 per u totale di 478 giorni (ovvero 492 giorni) ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis) del D.L. n. 18/2020 e del comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
Pertanto l'ADER concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze come per legge.
Con memorie illustrative del 30.12.2025 il ricorrente replicava alle controdeduzioni dell'ADER eccependo l'ammissibilità del ricorso e contestando la difesa di parte resistente relativa al non maturato termine di prescrizione del credito richiesto, poiché l'ADER si sarebbe limitata a produrre la prova della notifica della cartella di pagamento n. 29320140013343118000 sottesa all'atto impugnato, avvenuta in data 10.6.2014 ma che tuttavia tra il 10.6.2014 e la data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (17.12.2024) non sarebbe stato prodotto alcun atto interruttivo, ragion per cui nel suddetto lasso di tempo sarebbe decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 cod. civ., successivo alla notifica di tale cartella, trattandosi di tributi locali (ICI), precisando che nel caso di specie nessun pregio potrebbe avere il richiamo alle norme di sospensione COVID, poiché, pur volendo aggiungere ai 5 anni i 24 mesi di sospensione invocati, la prescrizione sarebbe decorsa ugualmente, atteso che tra la notifica della cartella e la successiva intimazione impugnata sono decorsi oltre dieci anni, in assenza di ulteriori atti interruttivi.
Pertanto il ricorrente insisteva per l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento per prescrizione del credito ingiunto, con vittoria di spese, compensi ed onorari in favore del ricorrente e da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Difensore_1.
All'udienza del 27.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ADER, in corso di causa, ha documentato la regolare notifica della cartella di pagamento n.
29320140013343118000 sottesa all'atto impugnato, avvenuta in data 10.6.2014 ma nulla ha, invece, documentato relativamente ad eventuali altri atti successivi da valere come interruttivi del successivo termine di prescrizione quinquennale previsto per il recupero di crediti relativi a tributi locali (nel caso di specie ICI anno d'imposta 2008).
Di conseguenza, nel periodo tra il 10.6.2014 (data di notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato) e la data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (17.12.2024), in mancanza di notifica di qualsivoglia atto interruttivo del suddetto termine di prescrizione quinquennale, risulta abbondantemente maturata la prescrizione del credito richiesto in pagamento a titolo di ICI anno d'imposta
2008 che, pertanto, va annullato, a nulla rilevando, peraltro, nel caso di specie, il termine di sospensione previsto per fronteggiare lo stato emergenziale da COVID-19.
Pertanto il ricorso va accolto, limitatamente al credito richiamato nella cartella di pagamento opposta n.
29320140013343118000, in quanto fondato in fatto ed in diritto per intervenuta prescrizione del credito relativo a tributo locale richiamato nella citata cartella di pagamento.
Si giustifica la compensazione delle spese del giudizio tenuto conto che nel caso di specie si tratta di tributo originariamente dovuto ed evaso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente al credito di cui alla cartella di pagamento n.
29320140013343118000 riguardante l'ICI anno d'imposta 2008.
Spese compensate.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 27.1.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9714/2024 depositato il 24/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249027564141000 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320249027564141000, notificata in data 17/12/2024, nella parte relativa alla sottesa cartella n.
29320140013343118000 recante ICI 2008, per la complessiva somma di € 14.084,34 a vario titolo e per l'importo di € . 5.933,51, asseritamente notificata in data 10.6.2014.
Il ricorrente eccepiva:
1. nullità dell'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica della sottesa cartella
29320140013343118000 – violazione dell'art. 25 d. n.P.R. 602/1973;
2. intervenuta prescrizione quinquennale del credito richiesto successiva alla presunta data di notifica della cartella n. 29320140013343118000 oggetto dell'intimazione, precisando che dopo la presunta data di notifica della suddetta cartella, l'agente della riscossione avrebbe mantenuto un atteggiamento di inerzia per oltre cinque anni, arco temporale entro il quale matura la prescrizione in materia di ICI ai sensi della giurisprudenza di Cassazione (Cfr. Cass. SSUU 23397 del 25.10.2016), procedendo alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata solo in data 17/12/2024, come primo atto interruttivo della prescrizione, in assenza di precedenti altri atti interruttivi.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento nella parte relativa alla sottesa cartella n. 29320140013343118000 recante ICI 2008, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Difensore_1
.
Con atto di costituzione in giudizio del 14.2.2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-l'inammissibilità del ricorso pe mancata impugnazione degli atti prodromici e per infondatezza nel merito, poiché, come risultante dalle copie dei referti di notifica versati nel fascicolo telematico unitamente all'estratto di ruolo, le cartelle di pagamento sottese all'impugnata intimazione di pagamento sarebbero state regolarmente e ritualmente notificate e divenute definitive per omessa impugnazione entro il previsto termine di legge;
-l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa all'asserita prescrizione decennale (e non quinquennale) del credito opposto, dovendosi tener conto del periodo di sospensione dei termini per l'attività di riscossione per fronteggiare lo stato emergenziale da COVID-19 di cui al D.L. n. 18/2020 , art. 68, commi
1 e 2, in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31 agosto 2021 per u totale di 478 giorni (ovvero 492 giorni) ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis) del D.L. n. 18/2020 e del comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015.
Pertanto l'ADER concludeva per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze come per legge.
Con memorie illustrative del 30.12.2025 il ricorrente replicava alle controdeduzioni dell'ADER eccependo l'ammissibilità del ricorso e contestando la difesa di parte resistente relativa al non maturato termine di prescrizione del credito richiesto, poiché l'ADER si sarebbe limitata a produrre la prova della notifica della cartella di pagamento n. 29320140013343118000 sottesa all'atto impugnato, avvenuta in data 10.6.2014 ma che tuttavia tra il 10.6.2014 e la data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (17.12.2024) non sarebbe stato prodotto alcun atto interruttivo, ragion per cui nel suddetto lasso di tempo sarebbe decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 cod. civ., successivo alla notifica di tale cartella, trattandosi di tributi locali (ICI), precisando che nel caso di specie nessun pregio potrebbe avere il richiamo alle norme di sospensione COVID, poiché, pur volendo aggiungere ai 5 anni i 24 mesi di sospensione invocati, la prescrizione sarebbe decorsa ugualmente, atteso che tra la notifica della cartella e la successiva intimazione impugnata sono decorsi oltre dieci anni, in assenza di ulteriori atti interruttivi.
Pertanto il ricorrente insisteva per l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento per prescrizione del credito ingiunto, con vittoria di spese, compensi ed onorari in favore del ricorrente e da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Difensore_1.
All'udienza del 27.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ADER, in corso di causa, ha documentato la regolare notifica della cartella di pagamento n.
29320140013343118000 sottesa all'atto impugnato, avvenuta in data 10.6.2014 ma nulla ha, invece, documentato relativamente ad eventuali altri atti successivi da valere come interruttivi del successivo termine di prescrizione quinquennale previsto per il recupero di crediti relativi a tributi locali (nel caso di specie ICI anno d'imposta 2008).
Di conseguenza, nel periodo tra il 10.6.2014 (data di notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato) e la data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (17.12.2024), in mancanza di notifica di qualsivoglia atto interruttivo del suddetto termine di prescrizione quinquennale, risulta abbondantemente maturata la prescrizione del credito richiesto in pagamento a titolo di ICI anno d'imposta
2008 che, pertanto, va annullato, a nulla rilevando, peraltro, nel caso di specie, il termine di sospensione previsto per fronteggiare lo stato emergenziale da COVID-19.
Pertanto il ricorso va accolto, limitatamente al credito richiamato nella cartella di pagamento opposta n.
29320140013343118000, in quanto fondato in fatto ed in diritto per intervenuta prescrizione del credito relativo a tributo locale richiamato nella citata cartella di pagamento.
Si giustifica la compensazione delle spese del giudizio tenuto conto che nel caso di specie si tratta di tributo originariamente dovuto ed evaso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente al credito di cui alla cartella di pagamento n.
29320140013343118000 riguardante l'ICI anno d'imposta 2008.
Spese compensate.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 27.1.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)