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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/12/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3073/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa BR ET Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3073/2025 v.g. promossa da:
, (C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]
e
, (C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2 Villanova d'Asti entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BARUFFALDI ROBERTA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in VILLANOVA D'ASTI il 20/09/1987.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLANOVA D'ASTI (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 07.11.1992 e il 09.08.2000, entrambi Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 435/2025 emessa dal Tribunale di Asti in data 09/10/2024 (R.G. 2056/2024).
1 Con ricorso depositato il 06/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico. spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in VILLANOVA D'ASTI il 20/09/1987, Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1987, parte II, serie A, n. 13 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO DI dichiarare compensate le spese legali
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLANOVA D'ASTI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 03/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa BR ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa BR ET Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3073/2025 v.g. promossa da:
, (C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]
e
, (C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2 Villanova d'Asti entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BARUFFALDI ROBERTA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in VILLANOVA D'ASTI il 20/09/1987.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLANOVA D'ASTI (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1987).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 07.11.1992 e il 09.08.2000, entrambi Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 435/2025 emessa dal Tribunale di Asti in data 09/10/2024 (R.G. 2056/2024).
1 Con ricorso depositato il 06/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico. spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in VILLANOVA D'ASTI il 20/09/1987, Parte_1 Parte_2 iscritto nel registro del detto Comune all'anno 1987, parte II, serie A, n. 13 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO DI dichiarare compensate le spese legali
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLANOVA D'ASTI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 03/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa BR ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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