Art. 4. (Prodotti e servizi finanziari) 1. L'offerta al pubblico in Italia, da parte di non residenti, anche per il tramite di residenti, dei prodotti e dei servizi finanziari di cui ai successivi commi e' consentita nel rispetto delle norme di settore, degli accordi comunitari, degli altri trattati e accordi internazionali. 2. L'offerta e' consentita per le seguenti categorie di prodotti finanziari, purche' questi ultimi non si configurino come valuta estera ai sensi del precedente articolo 3:
a) titoli, anche a breve termine, emessi o garantiti da Stati aderenti all'OCSE o da organismi internazionali; b) azioni, altri titoli con carattere di partecipazione e obbligazioni emessi o estinguibili in Paesi extra CEE aderenti all'OCSE, che siano quotati o in via di quotazione, purche' relativi ad emittenti quotati in mercati regolamentati;
d) valori mobiliari negoziabili emessi, nell'esercizio dell'attivita' specifica, da enti creditizi appartenenti a Paesi aderenti all'OCSE. 3. L'offerta e' consentita per le seguenti categorie di servizi finanziari:
a) attivita' di sottoscrizione, distribuzione e intermediazione, anche con assunzione di posizioni in proprio, nonche' di gestione fiduciaria e di gestione di patrimoni, riguardanti i prodotti di cui al precedente comma 2; b) attivita' di consulenza finanziaria; c) contratti di factoring; d) gestione di carte di credito internazionali. 4. L'offerta di prodotti e servizi finanziari diversi da quelli di cui ai commi precedenti e' soggetta ad autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, da concedersi quando sia verificata la compatibilita', in tema di criteri operativi e di controllo, tra l'ordinamento italiano e quello del Paese che emette il prodotto o offre il servizio. Per i prodotti finanziari la compatibilita' si considera verificata una volta decorsi trenta giorni dalla notifica da parte dell'interessato del positivo espletamento degli adempimenti previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77 , senza che sia intervenuto motivato divieto da parte del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del Tesoro.
Nota all' art. 4:
La legge n. 77/1983 reca: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare". Si trascrive il testo del relativo art. 11:
"Art. 11 (Disciplina della emissione dei valori mobiliari).
- Ai soli fini del controllo dei flussi finanziari le emissioni di valori mobiliari di qualsiasi natura da collocare, anche indirettamente, mediante offerta al pubblico e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri devono essere comunicate alla Banca d'Italia con l'indicazione della quantita' e delle caratteristiche dei titoli suddetti.
Il collocamento dei valori mobiliari esteri resta soggetto alla disciplina prevista dal decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786 , e successive modificazioni.
Sono escluse dall'obbligo della comunicazione le emissioni di valori mobiliari previste dagli articoli 2 , 44 e 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141 , e successive modificazioni e integrazioni, le emissioni di azioni e obbligazioni gia' assoggettate ad autorizzazione dalle leggi vigenti e l'emissione di quote dei fondi comuni di investimento disciplinati dai precedenti articoli.
Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia puo' richiedere notizie e dati integrativi.
Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richiesti, delle notizie e dei dati predetti, la Banca d'Italia puo' stabilire l'ammontare massimo dell'emissione o dell'offerta con decreto motivato con riferimento alle esigenze di controllo della quantita' e della composizione dei flussi finanziari conformemente alle direttive generali stabilite dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e dal CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio).
La disciplina di cui ai precedenti commi non si applica ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
Per le violazioni delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione di cui al quinto comma dell'art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 (v. qui appresso, n.d.r.).
Le disposizioni previste da questo articolo si applicano ai titoli ad emissione continuativa dopo trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Il primo comma dell'art. 12 della predetta Legge n. 77/1983 sostituisce l' art. 18 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 (Disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari), con i seguenti articoli:
"Art. 18. - Coloro che intendono precedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni, anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari od immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, indicando la quantita' e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonche' le modalita' e i termini previsti per lo svolgimento della operazione. Possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, anche convertibili, e di altre attivita' finanziarie soltanto le societa' per azioni con sede in Italia, le societa' estere debitamente autorizzate, secondo le norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici, nonche' le aziende speciali, con bilancio in pareggio, delle regioni, delle provincie e dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalita' giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilita', con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi.
Ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attivita' di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
Entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonche' gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere.
La Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' vietare l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le prescrizioni di cui ai precedenti commi.
La violazione delle disposizioni e delle prescrizioni del presente articolo e' punita con l'ammenda da un quarto alla meta' del valore totale dell'operazione.
Art. 18- bis. - Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18, per valore mobiliare e' da intendere ogni documento o certificato che direttamente o indirettamente rappresenti diritti in societa', associazioni, imprese o enti di qualsiasi tipo, ivi compresi i fondi di investimento italiani od esteri, ogni documento o certificato rappresentativo di un credito o di un interesse negoziabile e non; ogni documento o certificato rappresentativo di diritti relativi a beni materiali o proprieta' immobiliari, nonche' ogni documento o certificato idoneo a conferire diritti di acquisto di uno dei valori mobiliari sopra indicati ed ivi compresi i titoli emessi dagli enti di gestione fiduciaria di cui all'art. 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 .
Art. 18. ter. - Per sollecitazione al pubblico risparmio deve intendersi, ai fini della applicazione dell'art. 18, ogni pubblico annuncio di emissione; ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico, ogni offerta di pubblica sottoscrizione; ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari; ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genere, nonche ogni annuncio pubblicitario tendente ad offrire informazioni o consigli al pubblico degli investitori, concernenti valori mobiliari non ancora emessi o per i quali l'emittente o l'offerente non abbia gia' predisposto il prospetto informativo, fatta eccezione per quelli quotati presso le borse valori.
L'efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a domicilio e' sospesa per la durata di cinque giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l'acquirente ha facolta' di comunicare al venditore o al suo agente, procuratore o commissario, a mezzo telegramma, il proprio recesso senza corrispettivo. Quanto disposto nel presente comma deve essere riprodotto nei contratti stessi.
Con decorrenza dell'emanazione di apposito regolamento predisposto dalla commissione nazionale per le societa' e la borsa ed approvato dal Ministro del tesoro, la vendita a domicilio di valori mobiliari e' soggetta ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi in via generale per ciascuna societa' od ente richiedente.
Sono nulli i contratti stipulati in violazione di quanto prescritto nei precedenti commi.
Art. 18-quater (come modificato dall' art. 16 della legge 4 giugno 1985, n. 281 ). - Dalla data della comunicazione di cui all'art. 18, primo comma, le societa' e gli enti pubblici, di cui al medesimo primo comma, sono soggetti alla disciplina di cui ai precedenti articoli 3, lettera b ) e c), e 4.
La stessa disciplina si applica:
a) ai soggetti emittenti valori mobiliari per i quali altri solleciti il pubblico risparmio;
b) ai soggetti i quali debbano detenere, possedere o amministrare valori mobiliari per conto e comunque nell'interesse degli acquirenti, quando l'acquisto avvenga a seguito di sollecitazione del pubblico risparmio e l'obbligo a carico degli acquirenti sia posto come modalita' dell'operazione.
La Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' altresi' disporre che le societa' e gli enti di cui sopra siano assoggettati alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ".
Il terzo comma dell'art. 12 della legge n. 77/1983 prevede che: "Le disposizioni dell' art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , non si applicano per il collocamento: dei valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato dei titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge.
a) titoli, anche a breve termine, emessi o garantiti da Stati aderenti all'OCSE o da organismi internazionali; b) azioni, altri titoli con carattere di partecipazione e obbligazioni emessi o estinguibili in Paesi extra CEE aderenti all'OCSE, che siano quotati o in via di quotazione, purche' relativi ad emittenti quotati in mercati regolamentati;
d) valori mobiliari negoziabili emessi, nell'esercizio dell'attivita' specifica, da enti creditizi appartenenti a Paesi aderenti all'OCSE. 3. L'offerta e' consentita per le seguenti categorie di servizi finanziari:
a) attivita' di sottoscrizione, distribuzione e intermediazione, anche con assunzione di posizioni in proprio, nonche' di gestione fiduciaria e di gestione di patrimoni, riguardanti i prodotti di cui al precedente comma 2; b) attivita' di consulenza finanziaria; c) contratti di factoring; d) gestione di carte di credito internazionali. 4. L'offerta di prodotti e servizi finanziari diversi da quelli di cui ai commi precedenti e' soggetta ad autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, da concedersi quando sia verificata la compatibilita', in tema di criteri operativi e di controllo, tra l'ordinamento italiano e quello del Paese che emette il prodotto o offre il servizio. Per i prodotti finanziari la compatibilita' si considera verificata una volta decorsi trenta giorni dalla notifica da parte dell'interessato del positivo espletamento degli adempimenti previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77 , senza che sia intervenuto motivato divieto da parte del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del Tesoro.
Nota all' art. 4:
La legge n. 77/1983 reca: "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare". Si trascrive il testo del relativo art. 11:
"Art. 11 (Disciplina della emissione dei valori mobiliari).
- Ai soli fini del controllo dei flussi finanziari le emissioni di valori mobiliari di qualsiasi natura da collocare, anche indirettamente, mediante offerta al pubblico e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri devono essere comunicate alla Banca d'Italia con l'indicazione della quantita' e delle caratteristiche dei titoli suddetti.
Il collocamento dei valori mobiliari esteri resta soggetto alla disciplina prevista dal decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786 , e successive modificazioni.
Sono escluse dall'obbligo della comunicazione le emissioni di valori mobiliari previste dagli articoli 2 , 44 e 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141 , e successive modificazioni e integrazioni, le emissioni di azioni e obbligazioni gia' assoggettate ad autorizzazione dalle leggi vigenti e l'emissione di quote dei fondi comuni di investimento disciplinati dai precedenti articoli.
Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia puo' richiedere notizie e dati integrativi.
Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richiesti, delle notizie e dei dati predetti, la Banca d'Italia puo' stabilire l'ammontare massimo dell'emissione o dell'offerta con decreto motivato con riferimento alle esigenze di controllo della quantita' e della composizione dei flussi finanziari conformemente alle direttive generali stabilite dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e dal CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio).
La disciplina di cui ai precedenti commi non si applica ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
Per le violazioni delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione di cui al quinto comma dell'art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 (v. qui appresso, n.d.r.).
Le disposizioni previste da questo articolo si applicano ai titoli ad emissione continuativa dopo trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Il primo comma dell'art. 12 della predetta Legge n. 77/1983 sostituisce l' art. 18 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 (Disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari), con i seguenti articoli:
"Art. 18. - Coloro che intendono precedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni, anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari od immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, indicando la quantita' e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonche' le modalita' e i termini previsti per lo svolgimento della operazione. Possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, anche convertibili, e di altre attivita' finanziarie soltanto le societa' per azioni con sede in Italia, le societa' estere debitamente autorizzate, secondo le norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici, nonche' le aziende speciali, con bilancio in pareggio, delle regioni, delle provincie e dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalita' giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilita', con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi.
Ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attivita' di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
Entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonche' gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere.
La Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' vietare l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le prescrizioni di cui ai precedenti commi.
La violazione delle disposizioni e delle prescrizioni del presente articolo e' punita con l'ammenda da un quarto alla meta' del valore totale dell'operazione.
Art. 18- bis. - Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18, per valore mobiliare e' da intendere ogni documento o certificato che direttamente o indirettamente rappresenti diritti in societa', associazioni, imprese o enti di qualsiasi tipo, ivi compresi i fondi di investimento italiani od esteri, ogni documento o certificato rappresentativo di un credito o di un interesse negoziabile e non; ogni documento o certificato rappresentativo di diritti relativi a beni materiali o proprieta' immobiliari, nonche' ogni documento o certificato idoneo a conferire diritti di acquisto di uno dei valori mobiliari sopra indicati ed ivi compresi i titoli emessi dagli enti di gestione fiduciaria di cui all'art. 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 .
Art. 18. ter. - Per sollecitazione al pubblico risparmio deve intendersi, ai fini della applicazione dell'art. 18, ogni pubblico annuncio di emissione; ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico, ogni offerta di pubblica sottoscrizione; ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari; ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genere, nonche ogni annuncio pubblicitario tendente ad offrire informazioni o consigli al pubblico degli investitori, concernenti valori mobiliari non ancora emessi o per i quali l'emittente o l'offerente non abbia gia' predisposto il prospetto informativo, fatta eccezione per quelli quotati presso le borse valori.
L'efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a domicilio e' sospesa per la durata di cinque giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l'acquirente ha facolta' di comunicare al venditore o al suo agente, procuratore o commissario, a mezzo telegramma, il proprio recesso senza corrispettivo. Quanto disposto nel presente comma deve essere riprodotto nei contratti stessi.
Con decorrenza dell'emanazione di apposito regolamento predisposto dalla commissione nazionale per le societa' e la borsa ed approvato dal Ministro del tesoro, la vendita a domicilio di valori mobiliari e' soggetta ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi in via generale per ciascuna societa' od ente richiedente.
Sono nulli i contratti stipulati in violazione di quanto prescritto nei precedenti commi.
Art. 18-quater (come modificato dall' art. 16 della legge 4 giugno 1985, n. 281 ). - Dalla data della comunicazione di cui all'art. 18, primo comma, le societa' e gli enti pubblici, di cui al medesimo primo comma, sono soggetti alla disciplina di cui ai precedenti articoli 3, lettera b ) e c), e 4.
La stessa disciplina si applica:
a) ai soggetti emittenti valori mobiliari per i quali altri solleciti il pubblico risparmio;
b) ai soggetti i quali debbano detenere, possedere o amministrare valori mobiliari per conto e comunque nell'interesse degli acquirenti, quando l'acquisto avvenga a seguito di sollecitazione del pubblico risparmio e l'obbligo a carico degli acquirenti sia posto come modalita' dell'operazione.
La Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' altresi' disporre che le societa' e gli enti di cui sopra siano assoggettati alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ".
Il terzo comma dell'art. 12 della legge n. 77/1983 prevede che: "Le disposizioni dell' art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , non si applicano per il collocamento: dei valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato dei titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attivita' di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge.