Articolo 21 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
Articolo 20Articolo 22
Versione
15 maggio 1975
Art. 21.

Per l'anno finanziario 1975, le somme da corrispondere la parte del Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione al regolamento (CEE) 1192/69 del Consiglio in data 26 giugno 1969, relativo alle norme per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (categorie II - III - IV - VIII - X e XV), ed al regolamento (CEE) 1191/69 del 26 giugno 1969, riguardante l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, restano determinate rispettivamente in lire 374.937.003.000 ed in lire 291.228.975.000.
Entrata in vigore il 15 maggio 1975