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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 776/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5325/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 669/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 16/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13620249002444056000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620060004237575503 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620060007417367503 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620080000468718503 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620100004187262503 IRPEF-ALTRO 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620100006539152000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620100007395358002 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620120006276690002 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620150002859289501 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620220007650783000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Alle ore 10:45 il difensore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione non era collegato da remoto nonostante avesse richiesto la trattazione a distanza regolarmente notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 26/06/2024, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 13620249002444056000, notificata il 22/05/2024, eccependo la nullità dell'atto opposto per diversi motivi, come meglio riportati in atti.
Si costituiva l'ente di riscossione, con propria memoria e relative controdeduzioni, insistendo per l'incompetenza territoriale dell'adita Corte di Giustizia e in ogni caso per l'integrale reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 669/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma accertava e dichiarava la propria incompetenza territoriale, riconoscendo competente la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Prato.
Il contribuente, con ricorso in appello, impugnava la predetta ordinanza n. 669/2025 e depositata 05/03/2025, chiedendone la riforma, per ritenuta competenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Roma.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva anche nel presente giudizio, con propria memoria, richiamando le controdeduzioni di primo grado, contestando in toto le avverse pretese e chiedendo l'integrale conferma della appellata ordinanza.
La causa era trattata all'udienza del 15.01.2026 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello di cui trattasi, funzionale alla declaratoria della competenza territoriale della
CGT di Roma in luogo di quella di Prato, è fondato sulla tesi, poggiante sull'art. 19 c.p.c. in tema di “foro generale delle persone giuridiche”, per cui “la presenza di una sede operativa [n.d.r. sita in Prato] in località diversa dalla sede legale [n.d.r. di Roma]” e asseritamente “priva di soggetto legittimato a rappresentare legalmente l'Agenzia delle Entrate Riscossione”, “non è idonea a radicare la competenza per territorio con riferimento al forum commissi delicti”.
Innanzitutto, il richiamo normativo all'art. 19 c.p.c., oltreché errato (trattandosi di disciplina inapplicabile alla
Pubblica Amministrazione, per la quale, nell'ambito processuale civilistico, opererebbero piuttosto le disposizioni di cui all'art. 25 c.p.c. in tema di “foro della pubblica amministrazione”), è in ogni caso inconferente, dal momento che, nel caso di specie, si verte in tema di giudizio tributario, regolato dall'art. 4 D.Lgs. 546/1992, a tenore del quale: “le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il 3 AL 1362025164 regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.”
Confermativa del principio della individuazione della competenza territoriale della CGT in base alla sede dell'ufficio finanziario, ovvero del concessionario della riscossione, che ha emesso il provvedimento impugnato è la recentissima sentenza resa dalla Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 16/04/2024) 09-05-2024, n.
12651: “la Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo ove ha sede l'Ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera dell'art. 4 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che radica la competenza territoriale non sulla base di criteri contenutistici, inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione, salvo eccezioni tassativamente previste, all'allocazione spaziale dei soggetti in causa (Cass.
V, n. 4682/2012).”.
Chiarita la normativa di corretto riferimento e la lettura giurisprudenziale consolidatasi in tema, occorre evidenziare che in sede di compiuta istruttoria si è potuto accertare con assoluta certezza la competenza per territorio della CGT di Prato.
Si è potuto, infatti, verificare che:
- l'iscrizione a ruolo è stata curata dall'Ente Impositore, Agenzia delle Entrate di Prato;
- all'atto dell'iscrizione a ruolo del debitore, l'ente impositore ne ha individuato in Prato il domicilio fiscale, nel rispetto degli artt. 12 e 24 DPR 602/1973;
- il contribuente risulta risiedere a Carmignano (Prato), come da visura anagrafica storica, prodotta in atti.
Del resto, la tesi di parte appellante per cui la competenza territoriale della CGT di 1° grado verrebbe a radicarsi, sempre e comunque, in base alla sede legale di Roma dell' ente di riscossione, oltre ad essere infondata per quanto anzidetto, si palesa insensata e foriera di pericolosi effetti distorsivi sul sistema della giustizia tributaria, perché concentrerebbe il contenzioso, di cui è parte l'agente della riscossione, sulla sola
Corte di giustizia tributaria della Capitale.
Ancora. Occorre anche considerare l'assetto organizzativo dell'ente di riscossione, come declinato in base allo Statuto e al Regolamento di Amministrazione. L' ADER, infatti, si articola in strutture centrali e in strutture periferiche, individuate dall'art. 6 del predetto Regolamento AL 1362025164 nelle Direzioni Regionali e, all'interno di queste, nelle Aree Territoriali “istituite con competenza su base provinciale ovvero anche sovra- provinciale” e, pertanto, anche la competenza territoriale in sede di giudizio tributario segue tale analitica organizzazione.
In considerazione di quanto sopra esposto l'appello deve essere rigettato, con la precisazione che la dichiarazione di incompetenza territoriale si fa con sentenza e non con ordinanza, come avvenuto nel caso di specie, sicchè si ritiene di ribadire l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia di Roma in favore di quella di Prato, dinanzi alla quale il giudizio andrà eventualmente riassunto nei termini e modi di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5325/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 669/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 16/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13620249002444056000 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620060004237575503 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620060007417367503 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620080000468718503 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620100004187262503 IRPEF-ALTRO 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620100006539152000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620100007395358002 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620120006276690002 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620150002859289501 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620220007650783000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Alle ore 10:45 il difensore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione non era collegato da remoto nonostante avesse richiesto la trattazione a distanza regolarmente notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 26/06/2024, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 13620249002444056000, notificata il 22/05/2024, eccependo la nullità dell'atto opposto per diversi motivi, come meglio riportati in atti.
Si costituiva l'ente di riscossione, con propria memoria e relative controdeduzioni, insistendo per l'incompetenza territoriale dell'adita Corte di Giustizia e in ogni caso per l'integrale reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 669/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma accertava e dichiarava la propria incompetenza territoriale, riconoscendo competente la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Prato.
Il contribuente, con ricorso in appello, impugnava la predetta ordinanza n. 669/2025 e depositata 05/03/2025, chiedendone la riforma, per ritenuta competenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Roma.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva anche nel presente giudizio, con propria memoria, richiamando le controdeduzioni di primo grado, contestando in toto le avverse pretese e chiedendo l'integrale conferma della appellata ordinanza.
La causa era trattata all'udienza del 15.01.2026 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello di cui trattasi, funzionale alla declaratoria della competenza territoriale della
CGT di Roma in luogo di quella di Prato, è fondato sulla tesi, poggiante sull'art. 19 c.p.c. in tema di “foro generale delle persone giuridiche”, per cui “la presenza di una sede operativa [n.d.r. sita in Prato] in località diversa dalla sede legale [n.d.r. di Roma]” e asseritamente “priva di soggetto legittimato a rappresentare legalmente l'Agenzia delle Entrate Riscossione”, “non è idonea a radicare la competenza per territorio con riferimento al forum commissi delicti”.
Innanzitutto, il richiamo normativo all'art. 19 c.p.c., oltreché errato (trattandosi di disciplina inapplicabile alla
Pubblica Amministrazione, per la quale, nell'ambito processuale civilistico, opererebbero piuttosto le disposizioni di cui all'art. 25 c.p.c. in tema di “foro della pubblica amministrazione”), è in ogni caso inconferente, dal momento che, nel caso di specie, si verte in tema di giudizio tributario, regolato dall'art. 4 D.Lgs. 546/1992, a tenore del quale: “le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il 3 AL 1362025164 regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.”
Confermativa del principio della individuazione della competenza territoriale della CGT in base alla sede dell'ufficio finanziario, ovvero del concessionario della riscossione, che ha emesso il provvedimento impugnato è la recentissima sentenza resa dalla Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 16/04/2024) 09-05-2024, n.
12651: “la Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo ove ha sede l'Ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera dell'art. 4 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che radica la competenza territoriale non sulla base di criteri contenutistici, inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione, salvo eccezioni tassativamente previste, all'allocazione spaziale dei soggetti in causa (Cass.
V, n. 4682/2012).”.
Chiarita la normativa di corretto riferimento e la lettura giurisprudenziale consolidatasi in tema, occorre evidenziare che in sede di compiuta istruttoria si è potuto accertare con assoluta certezza la competenza per territorio della CGT di Prato.
Si è potuto, infatti, verificare che:
- l'iscrizione a ruolo è stata curata dall'Ente Impositore, Agenzia delle Entrate di Prato;
- all'atto dell'iscrizione a ruolo del debitore, l'ente impositore ne ha individuato in Prato il domicilio fiscale, nel rispetto degli artt. 12 e 24 DPR 602/1973;
- il contribuente risulta risiedere a Carmignano (Prato), come da visura anagrafica storica, prodotta in atti.
Del resto, la tesi di parte appellante per cui la competenza territoriale della CGT di 1° grado verrebbe a radicarsi, sempre e comunque, in base alla sede legale di Roma dell' ente di riscossione, oltre ad essere infondata per quanto anzidetto, si palesa insensata e foriera di pericolosi effetti distorsivi sul sistema della giustizia tributaria, perché concentrerebbe il contenzioso, di cui è parte l'agente della riscossione, sulla sola
Corte di giustizia tributaria della Capitale.
Ancora. Occorre anche considerare l'assetto organizzativo dell'ente di riscossione, come declinato in base allo Statuto e al Regolamento di Amministrazione. L' ADER, infatti, si articola in strutture centrali e in strutture periferiche, individuate dall'art. 6 del predetto Regolamento AL 1362025164 nelle Direzioni Regionali e, all'interno di queste, nelle Aree Territoriali “istituite con competenza su base provinciale ovvero anche sovra- provinciale” e, pertanto, anche la competenza territoriale in sede di giudizio tributario segue tale analitica organizzazione.
In considerazione di quanto sopra esposto l'appello deve essere rigettato, con la precisazione che la dichiarazione di incompetenza territoriale si fa con sentenza e non con ordinanza, come avvenuto nel caso di specie, sicchè si ritiene di ribadire l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia di Roma in favore di quella di Prato, dinanzi alla quale il giudizio andrà eventualmente riassunto nei termini e modi di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna l'appellante alle spese del grado, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.