Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 776
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Competenza territoriale basata sulla sede legale dell'ente di riscossione

    La Corte ha ritenuto errato il richiamo all'art. 19 c.p.c. in quanto non applicabile alla Pubblica Amministrazione e inconferente in materia tributaria. Ha invece applicato l'art. 4 D.Lgs. 546/1992, che radica la competenza territoriale sulla base della sede dell'ufficio finanziario o del concessionario della riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato. Ha altresì accertato che l'iscrizione a ruolo è stata curata dall'Agenzia delle Entrate di Prato, il contribuente ha il domicilio fiscale a Prato e risiede a Carmignano (Prato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 776
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 776
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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