Accoglimento
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/04/2026, n. 3292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3292 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03292/2026REG.PROV.COLL.
N. 02504/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2504 del 2024, proposto da ON CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Longobardi e Ciro Coticelli, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune Castellammare di Stabia, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonella Verde e Giuseppina Moccia, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione sesta) n. 7345/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 15 aprile 2026 il consigliere BI RA;
Viste le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. Con istanza acquisita al protocollo del Comune di Castellammare di Stabia in data 2 marzo 1995 (n. 575) il padre dell’odierna appellante, CA IC, poi deceduto (in data 5 novembre 2009), domandava il condono edilizio per un piccolo fabbricato unifamiliare edificato in assenza di titolo sul terreno di sua proprietà, sito in via provinciale Napoli 148, censito a catasto al foglio 5, particella 1089.
2. La domanda di condono veniva respinta dall’amministrazione comunale, con provvedimento in data 28 giugno 2018, n. 32991. Il provvedimento, recante anche l’ingiunzione a demolire l’opera abusiva, veniva notificato al coniuge superstite il 29 giugno successivo, ed era motivato attraverso il richiamo al preavviso di rigetto di cui alla nota comunale del 16 marzo 2018, prot. n. 16343. A sua volta, nella nota richiamata veniva dato atto che l’istante non aveva fornito la documentazione integrativa - « ulteriori rilievi fotografici ad ampio raggio che mostrino l’immobile nella sua interezza e nel contesto ambientale » - richiesta dalla commissione per il paesaggio con parere espresso nella seduta del 16 giugno 2005, comunicato all’istante con nota raccomandata prot. 43073 del 30 settembre 2005.
3. L’odierna appellante impugnava il diniego di condono con ricorso al Tribunale amministrativo per la Campania - sede di Napoli notificato all’amministrazione comunale l’11 febbraio 2019. Nel ricorso veniva riferito dell’intervenuta conoscenza del provvedimento impugnato solo a seguito di accesso agli atti presso quest’ultima in data 14 dicembre 2018, malgrado la sua qualità di erede e comproprietaria del fabbricato abusivo, e se ne deduceva l’illegittimità per mancata notifica all’istante della sopra menzionata richiesta di integrazione documentale. A questo scopo, veniva riferito della proposizione in sede civile di una querela di falso della firma apposta in calce alla relata di notifica della richiesta comunale di integrazione documentale. In ragione della pendenza del giudizio civile si instava quindi per la sospensione ex art. 77 cod. proc. amm. del giudizio amministrativo di impugnazione. Con un distinto ordine di censure si deduceva l’illegittimità del provvedimento di diniego di condono perché mai notificato alla ricorrente, così come anche il prodromico preavviso ex art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione l’adito Tribunale amministrativo dichiarava il ricorso irricevibile, sul rilievo, in fatto, che il diniego di condono impugnato era stato notificato « il 29 giugno 2018 presso l’ultimo domicilio del de cuius alla moglie AR CO »; ed in diritto, che la descritta modalità di notifica « collettiva e impersonale agli eredi ai sensi dell’art. 330, comma 2, c.p.c. » era stata validamente eseguita « nell’ultimo domicilio del de cuius, ovvero nel luogo in cui è stata aperta la successione ». Sulla base di queste premesse il ricorso « notificato l’11 febbraio 2019 e depositato il successivo 7 marzo », era da considerarsi tardivo per inosservanza del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 29 cod. proc. amm.
5. Contro la sentenza di primo grado l’originaria ricorrente ha proposto appello.
6. Si è costituito in resistenza il Comune di Castellamare di Stabia.
RI
1. L’appello censura la dichiarazione di irricevibilità del ricorso in primo grado sotto un duplice profilo:
- per falsa applicazione dell’art. 330, comma 2, cod. proc. civ., che si deduce essere una disposizione eccezionale, circoscritta all’impugnazione delle sentenze civili, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, pertanto non estensibile alla notificazione di provvedimenti amministrativi;
- per travisamento dei fatti, consistito nell’avere la sentenza supposto che la notificazione del diniego di condono impugnato sia stata fatta al coniuge del defunto istante nella sua qualità di erede, quando invece dalla relata di notifica risulta che essa è stata fatta in persona del medesimo coniuge.
2. Le censure sono fondate.
3. Lo sono in primo luogo in fatto. Infatti, diversamente da quanto supposto dalla sentenza di primo grado la notifica del diniego di condono impugnato non è diretta collettivamente e personalmente agli eredi dell’istante, ai sensi dell’art. 330, comma 2, cod. proc. civ., ma al solo coniuge, in qualità di sua « vedova », e come tale obbligata ai sensi dell’art. 31 del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, a rimuovere l’abuso (il richiamo nel provvedimento all’art. 33 va più correttamente ascritto alla disposizione poc’anzi citata).
4. Nessuna notifica risulta essere stata invece fatta nelle forme della disposizione processuale richiamata dalla sentenza di primo grado. Tanto meno nessuna notifica è stata fatta all’odierna appellante, erede al pari della propria madre del rispettivo padre e marito, secondo la sua incontestata allegazione.
5. Pertanto, non è corretto estendere nei suoi confronti gli effetti della notifica del provvedimento di diniego e dunque individuare in tale data la decorrenza del termine per impugnarlo.
6. Le censure sono fondate anche in diritto.
7. Come infatti deduce l’appello, la notifica nelle forme del citato art. 330, comma 2, cod. proc. civ., relativo alle impugnazioni civili, ha carattere eccezionale, non estensibile al di fuori dei casi ivi contemplati. Esso presuppone l’indicazione di un recapito per le comunicazioni nel giudizio definito con la sentenza impugnata e la successiva morte della parte che tale indicazione ha fatto. Più precisamente, secondo l’alternativa ivi prevista, si prevede la notificazione dell’impugnazione in forma collettiva ed impersonale agli eredi nel luogo di elezione del domicilio fatta in occasione della notifica della sentenza; altrimenti la stessa modalità può essere seguita presso il procuratore costituito, il domicilio eletto o la residenza dichiarata nel giudizio.
8. La forma collettiva e impersonale di notificazione si giustifica in relazione al termine per impugnare, che in caso di notifica della sentenza è particolarmente breve (art. 325 cod. proc. civ.). In questo modo si consente alla parte che intende impugnare la sentenza di avvalersi delle indicazioni fornitegli dalla controparte e la si esonera dal ricercare gli eredi e il loro luogo di residenza.
9. L’ultrattività domicilio eletto in sede di notificazione della sentenza o gli altri luoghi indicati nel giudizio deve dunque ritenersi prevista per gli stretti fini previsti dalla medesima disposizione. Infatti, la giurisprudenza di legittimità è univoca nell’escludere la possibilità di avvalersi di questa modalità di notificazione dell’impugnazione al di fuori dei casi previsti (da ultimo: Cass. civ., VI, ord. 6 luglio 2021, n. 19092).
10. Sulla base delle considerazioni finora svolte la dichiarazione di irricevibilità del ricorso pronunciata in primo grado è errata, nella misura a suo fondamento è stata posta la validità anche nei confronti dell’odierna appellante di una notifica del provvedimento impugnato pacificamente mai avvenuta nei suoi confronti, né tanto meno rientrante in una modalità consentita per esonerare l’amministrazione notificante dal rispetto delle forme di una notifica personale. Ne deriva che in mancanza di contestazioni sul punto, la decorrenza del termine per impugnare va fatta risalire all’avvenuto accesso al provvedimento, in data 14 dicembre 2018, rispetto al quale la notifica del ricorso il successivo 11 febbraio 2019 è tempestiva.
11. Il duplice errore da cui è inficiata la dichiarazione di irricevibilità, per i profili in precedenza esposti, integra i presupposti della nullità della sentenza ex art. 105, comma 1, cod. proc. amm., secondo i principi affermati in materia dalla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato.
12. L’appello deve quindi essere accolto nei termini ora esposti. Per l’effetto la sentenza di appellata va annullata con rinvio ex art. 105, comma 1, cod. proc. amm. al giudice di primo grado. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie controversa e della natura in rito della statuizione di accoglimento dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata e rinvia al giudice di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
BI RA, Presidente, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BI RA |
IL SEGRETARIO