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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/09/2024, n. 35733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35733 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DA MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/03/2024 del Tribunale per il riesame di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 35733 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 29/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale per il riesame di Milano, decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., con ordinanza del 4-11 marzo 2024 ha confermato il provvedimento con il quale il G.u.p. del Tribunale di Milano il 22 dicembre 2023 ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere in corso di esecuzione nei confronti di AR DA, imputato riconosciuto responsabile in primo grado il 14 novembre 2023, all'esito del giudizio abbreviato, per plurimi fatti di detenzione e di cessione di cocaina, temporalmente collocati tra il 22 settembre e il 24 dicembre 2020, alcuni qualificati come violazione del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi nn. 41 e 47), altri come violazione del comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi nn. 39, 40, 43, 44, 45, 68 e 69), con l'aggravante di avere agito per agevolare l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, e conseguentemente condannato, operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia (sei anni, tre mesi e venti giorni di reclusione), in continuazione con sentenza di applicazione di pena (nella misura di due anni e otto mesi di reclusione) ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Milano il 9 febbraio 2021, irrevocabile il 10 marzo 2021. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza AR DA, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale, fatto cenno agli antefatti, denunzia promiscuamente violazione di legge (anche sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo) e difetto di motivazione, che sarebbe contraddittoria. Rammenta di avere avanzato il 22 febbraio 2023 istanza volta ad ottenere la retrodatazione dei termini di custodia cautelare e la scarcerazione in ragione della intervenuta perdita di efficacia della misura in ragione della connessione ritenuta sussistente tra i fatti per cui è processo (oltre ai plurimi episodi di violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 con aggravante mafiosa commessi tra il 22 settembre e il 24 dicembre 2020, di cui si è detto, era originariamente contestata a AR DA anche la partecipazione ad associazione protesa al narcotraffico, sub capo n. 37) e quello oggetto della sentenza di applicazione di pena e per il quale era stato arrestato in flagranza di reato il 7 gennaio 2021. Tale istanza era stata rigettata dal G.i.p., con provvedimento confermato dal Tribunale per il riesame il 29 marzo 2023, con la motivazione che nel procedimento plurisoggettivo vi era anche l'imputazione di associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, di cui il P.M. non poteva essere a conoscenza il 7 gennaio 2021, in quanto la relativa notizia era scaturita dall'informativa finale di 2 polizia giudiziaria, depositata nella Segreteria della Procura della Repubblica soltanto il 13 ottobre 2022. L'imputato, nondimeno, all'esito del giudizio abbreviato era stato assolto dalla contestazione associativa: la relativa sentenza riconosceva il nesso della continuazione tra i fatti di cui ai capi nn. 41), 47), 39), 40), 43), 44), 45), 68) e 69), da un lato, e l'episodio del 7 gennaio 2021, dall'altro. Ciò posto, il ricorso censura l'ordinanza del Tribunale per il riesame confermativa del rigetto dell'istanza di retrodatazione, sotto due profili. 2.1. In primo luogo, evidenzia come la motivazione che si rinviene alla p. 7 circa l'adesione del Tribunale ad una tra le possibili interpretazioni degli artt. 297 e 303 cod. proc. pen. è in evidente contrasto con i princìpi di diritto fissati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347-01-02), secondo cui «La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., deve essere effettuata computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee» e «In tema di pluralità di misure cautelari emesse in procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione del termine di durata può riconoscersi esclusivamente qualora, tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari, sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., consistente nel concorso formale di reati, nel reato continuato o nella connessione teleologica, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri». Avere disatteso tali chiari principi implica, ad avviso della Difesa, violazione di legge, in quanto, essendo il meccanismo della retrodatazione volto a garantire l'effettivo rispetto dei valori di certezza e di durata massima della custodia cautelare a fronte del rischio di diluzione dei termini che potrebbe conseguire dal concatenarsi di più contestazioni cautelari ovvero da una imponderabile scelta del P.M., tale finalità può essere realizzata soltanto correlando il periodo di retrodatazione alla entità complessiva della custodia sofferta. 2.2. Inoltre, con precipuo riferimento al passaggio motivazionale che si rinviene alla p. 8 del provvedimento impugnato, ove si limita la possibilità di chiedere la retrodatazione e, conseguentemente, la scarcerazione in riferimento a fasi disomogenee, osserva criticamente il ricorrente che tale motivazione sarebbe illogica, poiché «sostanzialmente il Tribunale rende nel presente caso impossibile avanzare qualsivoglia tipo di ricorso sul punto. E infatti durante la fase del primo grado, l'istanza volta ad ottenere la retrodatazione del termine di custodia cautelare veniva rigettata in considerazione della contestazione del reato associativo di cui il P.M. non era a conoscenza alla data di commissione del reato del 7.1.21. Oggi, invece, che il ricorrente è stato assolto dal reato 3 associativo, si sostiene che l'istanza va rigettata in quanto presentata in una fase successiva» (così, testualmente, alle pp.
3-4 del ricorso). Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 9 maggio 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Si premette che il ragionamento del Tribunale è, in sintesi, il seguente: ripercorsi gli antefatti (pp.
5-6 e 9), sottolinea che i dati processuali rilevanti (assoluzione dal reato associativo e riconoscimento della continuazione) sono sopravvenuti successivamente alla fase delle indagini preliminari (p. 7), precisamente con l'adozione della sentenza in data 14 novembre 2023; richiama, poi, due orientamenti interpretativi, affermando di aderire ad uno di essi;
sottolinea che è esaurita la fase delle indagini preliminari (p. 8) e che si è in presenza di due procedimenti diversi (pp. 8-9); evidenzia che il riconoscimento della continuazione non è sinonimo di identità di fatti né di riunione di procedimenti (p. 10); ritiene non sussistente nel caso di specie la desumibilità ex ante dagli atti (pp. 9-10: «non risultavano al momento della prima ordinanza o del successivo rinvio a giudizio elementi da cui desumere compiutamente i fatti oggetto di addebito nel secondo titolo cautelare, rimarcando che il titolo cautelare oggi ancora efficace era fondato sulle risultanze compendiate con nota riepilogativa del 13.10.2021 e degli ulteriori seguiti, da ultimo l'annotazione del 4.4.2022, che riguardava anche la posizione del DA [...] resta la mancanza di anteriore desumibilità dei fatti»), infine rigettando il ricorso. 2. Ciò posto, il ricorso è strutturato in manieraqspecifica, non confrontandosi puntualmente con il ragionamento che sorregge il provvedimento impugnato. Il - corretto e condivisibile - richiamo da parte del ricorrente al principio di diritto fissato dalla pronunzia della Sezioni Unite (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, cit.: «La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., deve essere effettuata computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee»), secondo cui nel calcolo dei termini di custodia cautelare ex artt. 297 e 303 cod. proc. pen. può tenersi conto di fasi processuali diverse, non risulta nel caso di specie decisivo. Infatti, il ricorrente, concentrandosi invero su altri aspetti, non confuta la motivata affermazione del Tribunale (pp. 9-10) circa la non desumibilità dagli atti 4 dei presupposti per l'applicazione dell'istituto della retrodatazione. In ciò sta il difetto di specificità dell'impugnazione, che conduce alla declaratoria di inammissibilità. 3. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo. 4. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29/05/2024.
sulle conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 35733 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 29/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale per il riesame di Milano, decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., con ordinanza del 4-11 marzo 2024 ha confermato il provvedimento con il quale il G.u.p. del Tribunale di Milano il 22 dicembre 2023 ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere in corso di esecuzione nei confronti di AR DA, imputato riconosciuto responsabile in primo grado il 14 novembre 2023, all'esito del giudizio abbreviato, per plurimi fatti di detenzione e di cessione di cocaina, temporalmente collocati tra il 22 settembre e il 24 dicembre 2020, alcuni qualificati come violazione del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi nn. 41 e 47), altri come violazione del comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi nn. 39, 40, 43, 44, 45, 68 e 69), con l'aggravante di avere agito per agevolare l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, e conseguentemente condannato, operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia (sei anni, tre mesi e venti giorni di reclusione), in continuazione con sentenza di applicazione di pena (nella misura di due anni e otto mesi di reclusione) ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Milano il 9 febbraio 2021, irrevocabile il 10 marzo 2021. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza AR DA, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale, fatto cenno agli antefatti, denunzia promiscuamente violazione di legge (anche sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo) e difetto di motivazione, che sarebbe contraddittoria. Rammenta di avere avanzato il 22 febbraio 2023 istanza volta ad ottenere la retrodatazione dei termini di custodia cautelare e la scarcerazione in ragione della intervenuta perdita di efficacia della misura in ragione della connessione ritenuta sussistente tra i fatti per cui è processo (oltre ai plurimi episodi di violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 con aggravante mafiosa commessi tra il 22 settembre e il 24 dicembre 2020, di cui si è detto, era originariamente contestata a AR DA anche la partecipazione ad associazione protesa al narcotraffico, sub capo n. 37) e quello oggetto della sentenza di applicazione di pena e per il quale era stato arrestato in flagranza di reato il 7 gennaio 2021. Tale istanza era stata rigettata dal G.i.p., con provvedimento confermato dal Tribunale per il riesame il 29 marzo 2023, con la motivazione che nel procedimento plurisoggettivo vi era anche l'imputazione di associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, di cui il P.M. non poteva essere a conoscenza il 7 gennaio 2021, in quanto la relativa notizia era scaturita dall'informativa finale di 2 polizia giudiziaria, depositata nella Segreteria della Procura della Repubblica soltanto il 13 ottobre 2022. L'imputato, nondimeno, all'esito del giudizio abbreviato era stato assolto dalla contestazione associativa: la relativa sentenza riconosceva il nesso della continuazione tra i fatti di cui ai capi nn. 41), 47), 39), 40), 43), 44), 45), 68) e 69), da un lato, e l'episodio del 7 gennaio 2021, dall'altro. Ciò posto, il ricorso censura l'ordinanza del Tribunale per il riesame confermativa del rigetto dell'istanza di retrodatazione, sotto due profili. 2.1. In primo luogo, evidenzia come la motivazione che si rinviene alla p. 7 circa l'adesione del Tribunale ad una tra le possibili interpretazioni degli artt. 297 e 303 cod. proc. pen. è in evidente contrasto con i princìpi di diritto fissati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347-01-02), secondo cui «La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., deve essere effettuata computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee» e «In tema di pluralità di misure cautelari emesse in procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione del termine di durata può riconoscersi esclusivamente qualora, tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari, sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., consistente nel concorso formale di reati, nel reato continuato o nella connessione teleologica, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri». Avere disatteso tali chiari principi implica, ad avviso della Difesa, violazione di legge, in quanto, essendo il meccanismo della retrodatazione volto a garantire l'effettivo rispetto dei valori di certezza e di durata massima della custodia cautelare a fronte del rischio di diluzione dei termini che potrebbe conseguire dal concatenarsi di più contestazioni cautelari ovvero da una imponderabile scelta del P.M., tale finalità può essere realizzata soltanto correlando il periodo di retrodatazione alla entità complessiva della custodia sofferta. 2.2. Inoltre, con precipuo riferimento al passaggio motivazionale che si rinviene alla p. 8 del provvedimento impugnato, ove si limita la possibilità di chiedere la retrodatazione e, conseguentemente, la scarcerazione in riferimento a fasi disomogenee, osserva criticamente il ricorrente che tale motivazione sarebbe illogica, poiché «sostanzialmente il Tribunale rende nel presente caso impossibile avanzare qualsivoglia tipo di ricorso sul punto. E infatti durante la fase del primo grado, l'istanza volta ad ottenere la retrodatazione del termine di custodia cautelare veniva rigettata in considerazione della contestazione del reato associativo di cui il P.M. non era a conoscenza alla data di commissione del reato del 7.1.21. Oggi, invece, che il ricorrente è stato assolto dal reato 3 associativo, si sostiene che l'istanza va rigettata in quanto presentata in una fase successiva» (così, testualmente, alle pp.
3-4 del ricorso). Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 9 maggio 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Si premette che il ragionamento del Tribunale è, in sintesi, il seguente: ripercorsi gli antefatti (pp.
5-6 e 9), sottolinea che i dati processuali rilevanti (assoluzione dal reato associativo e riconoscimento della continuazione) sono sopravvenuti successivamente alla fase delle indagini preliminari (p. 7), precisamente con l'adozione della sentenza in data 14 novembre 2023; richiama, poi, due orientamenti interpretativi, affermando di aderire ad uno di essi;
sottolinea che è esaurita la fase delle indagini preliminari (p. 8) e che si è in presenza di due procedimenti diversi (pp. 8-9); evidenzia che il riconoscimento della continuazione non è sinonimo di identità di fatti né di riunione di procedimenti (p. 10); ritiene non sussistente nel caso di specie la desumibilità ex ante dagli atti (pp. 9-10: «non risultavano al momento della prima ordinanza o del successivo rinvio a giudizio elementi da cui desumere compiutamente i fatti oggetto di addebito nel secondo titolo cautelare, rimarcando che il titolo cautelare oggi ancora efficace era fondato sulle risultanze compendiate con nota riepilogativa del 13.10.2021 e degli ulteriori seguiti, da ultimo l'annotazione del 4.4.2022, che riguardava anche la posizione del DA [...] resta la mancanza di anteriore desumibilità dei fatti»), infine rigettando il ricorso. 2. Ciò posto, il ricorso è strutturato in manieraqspecifica, non confrontandosi puntualmente con il ragionamento che sorregge il provvedimento impugnato. Il - corretto e condivisibile - richiamo da parte del ricorrente al principio di diritto fissato dalla pronunzia della Sezioni Unite (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, cit.: «La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., deve essere effettuata computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee»), secondo cui nel calcolo dei termini di custodia cautelare ex artt. 297 e 303 cod. proc. pen. può tenersi conto di fasi processuali diverse, non risulta nel caso di specie decisivo. Infatti, il ricorrente, concentrandosi invero su altri aspetti, non confuta la motivata affermazione del Tribunale (pp. 9-10) circa la non desumibilità dagli atti 4 dei presupposti per l'applicazione dell'istituto della retrodatazione. In ciò sta il difetto di specificità dell'impugnazione, che conduce alla declaratoria di inammissibilità. 3. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo. 4. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29/05/2024.