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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/11/2025, n. 5602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5602 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda
N. R.G. 17479/2023
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17479/2023 promossa da:
, n. il 13/10/1970 a MILANO (MI) ( Parte_1 CodiceFiscale_1
), rappresentato e difeso dall'avv. MILESI ALBERTO ed elettivamente domiciliato in come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TO SA ed elettivamente domiciliato in VIA MIRANESE N.
3 - FAX 041950448 VENEZIA-MESTRE come da procura in atti RESISTENTE CONVENUTO nonché
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
CONVENUTI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 20 novembre 2023, la NO , Parte_1
Assistente Capo di Polizia Stradale, nata il [...], conveniva in giudizio quale compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportata, e Controparte_1 il (in persona del Ministro pro tempore), quale litisconsorte Controparte_2 necessario, al fine di ottenere il risarcimento dei danni residui (patrimoniali e non patrimoniali) subiti a seguito di un incidente stradale occorso in data 16 luglio 2020 a Vicenza.
L'attrice domandava l'accertamento della responsabilità esclusiva di , Controparte_3 conducente della Fiat Panda, per aver omesso la dovuta precedenza, e chiedeva la
1 condanna di ex art. 141 del D.Lgs. 209/2005, anche in solido Controparte_1 ex art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni. Tali danni erano stimati in base a una perizia di parte (Dr. che accertava un Danno Biologico Permanente (DBP) del 25% Per_1
e un danno temporaneo complessivo di 223 giorni. Nello specifico, l'attrice richiedeva la liquidazione del danno non patrimoniale calcolato sulle Tabelle del Tribunale di Milano, aumentato fino al 40% a titolo di danno morale e con applicazione della massima personalizzazione (successivamente precisata nel 45% sulle conclusioni definitive), in ragione del lungo decorso della malattia e delle gravi ripercussioni dinamico-relazionali e psichiche (stato ansioso-depressivo). Richiedeva inoltre il risarcimento del danno da perdita di chanches lavorative (non inferiore a € 40.000,00, poi ridotto a € 25.000,00 nelle conclusioni finali), del lucro cessante per la perdita di indennità operative e di missione (€ 6.896,64) conseguente al demansionamento a compiti sedentari, nonché il rimborso di spese vive, tra cui € 7.745,20 per spese mediche e riabilitative, € 15.000,00 per spese future prevedibili, € 6.000,00 per spese di assistenza genitoriale documentate e € 6.344,00 per spese di patrocinio stragiudiziale, fino al versamento dell'acconto. Infine, chiedeva che, qualora l'offerta di CP_1 risultasse inferiore alla metà di quanto liquidato, il Tribunale ordinasse la trasmissione della sentenza all'ISVAP (oggi IVASS) per gli accertamenti relativi alle sanzioni ex art. 148, comma 10, Codice delle Assicurazioni. L'attrice dichiarava di aver già ricevuto un acconto di € 50.000,00 da in data 24 gennaio 2022, a seguito di Controparte_1 numerosi solleciti.
Si costituiva in giudizio confermando l'avvenuta notifica Controparte_1 dell'atto di citazione e non contestando la sussistenza del proprio obbligo risarcitorio nei confronti del terzo trasportato ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. 209/2005. Tuttavia, contestava recisamente il quantum richiesto dall'attrice, sostenendo che la propria valutazione medico-legale (Dr.ssa stimava un DBP nel range 16-18% e, Per_2 soprattutto, escludeva la compromissione della capacità lavorativa specifica. eccepiva in via preliminare che la liquidazione del danno non patrimoniale CP_1 dovesse avvenire sulla base delle Tabelle del Tribunale di Venezia, e non di quelle di Milano. Inoltre, contestava la liquidabilità separata del danno morale e l'aumento percentuale richiesto (40% o 45%), in quanto integrerebbe una duplicazione risarcitoria (richiamando giurisprudenza di legittimità sulla omnicomprensività del danno biologico). Contestava la domanda per perdita di chanches e lucro cessante per mancanza di adeguata allegazione e prova, e la risarcibilità delle spese per assistenza genitoriale e delle spese legali stragiudiziali, ritenute irrisarcibili in quanto mancanti di documentazione fiscalmente rilevante, rientranti nell'obbligo di assistenza familiare o complementari all'attività giudiziale e non necessarie data la semplicità della controversia sull'an debeatur. concludeva chiedendo il rigetto di ogni ulteriore CP_1 domanda attorea, o la limitazione della condanna all'importo ritenuto di giustizia, dato atto dell'acconto di € 50.000,00 già corrisposto.
2 Si costituiva anche il (litisconsorte necessario), confermando la Controparte_2 dinamica del sinistro e la sua qualità di proprietario del veicolo della Polizia. Il
ribadiva la propria assenza di responsabilità e la necessità di essere tenuto CP_2 indenne da ex art. 141, comma 4, Codice delle Assicurazioni per Controparte_1 qualsiasi eventuale condanna. Contestava la sproporzione delle somme richieste rispetto all'acconto già versato e il mancato onere di puntuale allegazione e prova del danno morale, pur evidenziando il danno subito dall'Amministrazione stessa a causa della lunga assenza della dipendente (€ 27.508,23 per la Patrono). Il concludeva CP_2 chiedendo il rigetto o la riduzione della liquidazione richiesta dall'attrice e la manleva da parte di CP_1
FA AC
È pacifico che il sinistro sia avvenuto il 16 luglio 2020 a Vicenza, mentre l'attrice
Assistente Capo di Polizia Stradale, viaggiava quale trasportata Parte_1 sull'autovettura di servizio, targata H-8071 e assicurata con La Controparte_1 dinamica del sinistro è incontestata: l'auto della Polizia entrava in collisione con un veicolo Fiat Panda, condotto da , che ometteva di dare la dovuta Controparte_3 precedenza, coinvolgendo un terzo veicolo fermo. Le lesioni subite dall'attrice furono gravissime, comprendendo, come da documentazione medica di PS, la frattura scomposta pluri-frammentaria del polso destro, la frattura dell'ulna sinistra e la frattura della P1 del quarto dito della mano sinistra. L'attrice subiva un lungo iter clinico, con ricovero, intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con placche, e successiva rimozione dei mezzi di sintesi il 1° luglio 2022. È incontestato l'obbligo risarcitorio di ex art. 141 D.Lgs. 209/2005 e l'avvenuto versamento di un Controparte_1 acconto di € 50.000,00.
Sviluppi Processuali, Istruttoria e FA Controversi
Successivamente allo scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., durante le quali l'attrice ribadiva le proprie istanze istruttorie, in particolare quelle relative all'ammissione di prova testimoniale per dimostrare l'assistenza dei genitori e l'impatto psicologico/lavorativo e la CTU contabile per il decremento di reddito, Controparte_1 eccepiva la non tardività della propria costituzione, in quanto le sue erano "mere
[...] difese" volte a contestare solo il quantum e non l'an, e si opponeva alle prove orali richieste dall'attrice, ritenendole inammissibili per genericità, irrilevanza o natura valutativa o documentale.
All'udienza del 18 aprile 2024, il Giudice prendeva atto della mancata comparizione personale del rappresentante legale di e si riservava sulla richiesta di CP_1 ammissione dei mezzi istruttori.
3 Con Ordinanza del 22 aprile 2024, il Giudice rigettava le prove orali richieste dall'attrice, ritenendole generiche, di natura valutativa o ininfluenti ai fini della decisione. Veniva tuttavia disposta l'ammissione della CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, affidata al Dott. con un quesito mirante ad Persona_3 accertare la natura e l'entità delle lesioni, la durata dell'inabilità temporanea (lavorativa e alle occupazioni ordinarie), i postumi permanenti (inclusi quelli psichici), la loro incidenza sulla sfera individuale, relazionale e lavorativa specifica, e la congruità delle spese.
Nel corso dell'istruttoria tecnica, il CTU Dott. accettava l'incarico e, vista la Per_3 complessità del caso e in particolare dei reperti a carico del rachide, chiedeva e otteneva l'autorizzazione ad avvalersi dell'ausiliario neuroradiologo Dr. Le Persona_4 parti nominavano i rispettivi CCTTPPs e i loro ausiliari specialisti in radiologia.
Durante l'esame della documentazione sanitaria, che inizialmente riportava un avvallamento della limitante somatica superiore di D8, D9 e D11 "da frattura", e l'attrice lamentava ancora dolore alla colonna cervicale e toracica, si poneva un fondamentale profilo controverso sul nesso causale relativo a tali lesioni vertebrali. Il CTU, avvalendosi dell'ausiliario e concordando con gli specialisti radiologi delle parti, giungeva alla conclusione che i reperti a livello dorsale (cedimenti somatici in T8, T9 e T11) non presentavano alterazioni edemigene, deponendo per esiti stabilizzati di fratture preesistenti e, pertanto, non riconducibili all'evento traumatico del 16 luglio 2020.
La CTU Medico-Legale definitiva (depositata il 17 gennaio 2025, a correzione di un precedente errore materiale) concludeva che le lesioni effettivamente connesse al sinistro (distorsione del rachide cervico-dorsale e fratture degli arti superiori) avevano causato un Danno Biologico Permanente pari al 14% (quattordici per cento) (a fronte del 25% richiesto dall'attrice e del 16-18% stimato da . Il danno biologico CP_1 temporaneo veniva quantificato in 17 giorni al 100%, 130 giorni al 75%, 65 giorni al 50% e 33 giorni al 25%, per un totale di 245 giorni di Inabilità Lavorativa Temporanea Totale. Il CTU valutava la sofferenza soggettiva come media nella fase acuta e medio- lieve nella fase cronica, e riteneva congrue le spese mediche e di FKT documentate per un totale di € 6.751,24, oltre a € 854,00 per la relazione medico-legale di parte stragiudiziale. Inoltre, il CTU escludeva la prevedibilità di spese mediche future, ad eccezione di quelle relative all'assistenza medico-legale in corso di causa.
Con Ordinanza del 21 gennaio 2025, il Giudice, sciogliendo la riserva assunta, confermava il rigetto delle prove orali e rigettava anche la richiesta di CTU contabile avanzata dall'attrice, ritenendola non ammissibile per difetto di rilevanza alla luce delle risultanze della CTU medico-legale. La causa veniva dichiarata matura per la decisione e rinviata all'udienza del 20 novembre 2025, con concessione dei termini per il deposito
4 delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nelle note di precisazione delle conclusioni e nelle successive comparse conclusionali, l'attrice, pur prendendo atto del DBP del 14% accertato dal CTU, ribadiva la richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale applicando le Tabelle di Milano e personalizzando il danno biologico massimo al 45%, per un totale di € 78.519,15 S.E.O. al netto di interessi e svalutazione. L'attrice insisteva inoltre sulla liquidazione dei danni patrimoniali esclusi dalle istruttorie o contestati, tra cui: il lucro cessante per mancate indennità (€ 6.896,64), la perdita di chanches (non inferiore a € 25.000,00), le spese di assistenza genitoriale (€ 6.000,00) e le spese legali stragiudiziali (€ 6.344,00, più € 1.464,00 per assistenza CTP in giudizio).
al contrario, nelle sue comparse conclusionali, riaffermava che Controparte_1 la CTU avesse ridotto significativamente il danno biologico a un valore che, se liquidato secondo le tabelle applicabili (Venezia, o Milano senza personalizzazione, su una percentuale che in base all'esito della CTU, quantificava attorno all'11% ai fini CP_1 del conteggio minimo), risultava inferiore all'acconto di € 50.000,00 già versato (stimando il danno biologico totale in € 46.865,00). ribadiva la totale CP_1 infondatezza delle richieste di personalizzazione, per assenza di allegazione o prova di conseguenze anomale, e l'irrisarcibilità dei danni patrimoniali controversi (perdita di chanches, assistenza familiare, spese legali stragiudiziali). concludeva CP_1 chiedendo che, data la sostanziale infondatezza delle pretese attoree, l'attrice fosse condannata alla rifusione delle spese di lite o, quantomeno, alla compensazione.
Il , nelle sue conclusioni finali, ribadiva la richiesta di rigetto o Controparte_2 riduzione delle domande attoree e la condanna di a tenerlo Controparte_1 indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole.
L'attrice, , ha presentato la replica conclusionale e le note scritte, Parte_1 insistendo sul riconoscimento del danno biologico permanente al 14% e sull'applicazione delle Tabelle di Milano, contestando l'uso dell'11% e delle TUN da parte della convenuta. Ha rivendicato il risarcimento dei danni patrimoniali documentati, la perdita di chances per le mansioni ridotte, il rimborso delle spese legali stragiudiziali e la trasmissione della sentenza all'ISVAP in caso di offerta insufficiente, chiedendo inoltre la liquidazione delle spese di causa. con Controparte_1 memoria del 5 novembre e note del 19 novembre, ha ribadito la necessità di applicare le Tabelle di Venezia o, in subordine, la TUN, contestando la personalizzazione del danno e riconoscendo solo le spese mediche per € 6.751,24, mentre ha negato lucro cessante, perdita di chances e assistenza familiare. Ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande, sostenendo che l'importo dovuto non supera di molto l'acconto di € 50.000 già versato, e ha domandato la condanna dell'attrice alle spese o la loro compensazione. Il
[...]
[..
[...] non ha depositato nuovi atti dopo il 2 novembre, confermando le CP_4 conclusioni del 19 settembre con richiesta di rigetto e manleva. In sintesi, lo scontro si è cristallizzato tra l'attrice, che insiste per il pieno risarcimento, e che limita la CP_1 propria responsabilità e ridimensiona le pretese.
Ciò premesso, in diritto, posto che nel corso del processo le parti hanno concordato sulle lesioni causalmente riconducibili al sinistro,i profili giuridici su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi attengono a:
1. Criteri di Liquidazione del Danno non Patrimoniale: le parti hanno dibattuto in ordine all'applicabilità delle Tabelle del Tribunale di Milano (richieste dall'attrice) o delle Tabelle del Tribunale di Venezia (richieste da . CP_1
2. Personalizzazione e Danno Morale: Le parti hanno poi dibattuto sulle questioni relative alla legittimità di un incremento percentuale del danno biologico per personalizzazione (massimo 45% in base alle tabelle di Milano), e all'ammissibilità della liquidazione separata del danno morale, posto che per le Generali si pone in contrasto con il principio del divieto di duplicazione risarcitoria e dell'omini- comprensività della liquidazione.
3. Risarcibilità di Danni Patrimoniali Specifici: L'attrice ha insistito anche per la risarcibilità del danno da perdita di chanches lavorative (nonostante il rigetto della CTU contabile).
4. Spese mediche, assistenza Stragiudiziali: Altro punto controverso è la risarcibilità delle spese mediche, quelle legali sostenute nella fase stragiudiziale e la risarcibilità delle spese di assistenza genitoriale.
5. Manleva e Ripartizione Spese tra Convenuti: Nel caso di condanna il CP_2 ha chiesto di essere manlevato da ai sensi dell'art. 141 cod. Controparte_1 assicurazioni, ma l'Assicurazione ha evidenziato come l'an non sia stato contestato. Pertanto, l'Assicurazione ha chiesto la compensazione delle spese di lite tra i due convenuti, posto che la costituzione del non avrebbe avuto alcuna utilità. CP_2
6. Sanzioni ex art. 148 Codice delle Assicurazioni: L'attrice ha domandato richiesta di trasmissione degli atti all'IVASS ai sensi dell'art. 148 cod assicurazione, reputando l'offerta formulata dalle in violazione di questa norma. Questo profilo è stato CP_1 contestato dalle CP_1
Ciò posto, il Tribunale ritiene quanto segue.
1.Criterio di Liquidazione applicabile e 2.personalizzazione danno morale.
In ordine alla questione della tabella applicabile, questo Tribunale deve procedere alla liquidazione equitativa (art. 1226 c.c.) del danno non patrimoniale. La parte attrice ha
6 invocato l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, mentre la convenuta ha richiesto l'applicazione delle tabelle locali (Venezia). CP_1
Preliminarmente, va disattesa la richiesta di applicazione delle Tabelle del Tribunale di Venezia, in quanto la convenuta si è limitata a un mero richiamo, senza tuttavia allegare né produrre tali parametri e senza dedurre alcuno specifico motivo per cui detti criteri locali dovrebbero prevalere sul parametro di riferimento nazionale, individuato dalla costante giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 12408/2011) nelle Tabelle del Tribunale di Milano, quali strumento idoneo a garantire l'uniformità di giudizio.
Il parametro di riferimento ratione temporis (sinistro del 2020) è, dunque, quello milanese. Le Tabelle del Tribunale di Milano (richieste dall'attrice e prodotte in atti nell'edizione 2024) prevedono un sistema di liquidazione "a punto", che include in un unico valore monetario onnicomprensivo sia il danno biologico "statico" sia la sofferenza soggettiva (o "danno morale") standard, ponderato in base all'età del danneggiato. Il danno da inabilità temporanea viene invece liquidato separatamente, attraverso un importo giornaliero.
Deve, tuttavia, darsi atto della novità normativa sopravvenuta in corso di causa, ossia la c.d. Tabella Unica Nazionale (TUN), introdotta dalla Legge n. 124/2017 e attuata con DPR n. 12 del 13/01/2025 (in G.U. dal 18/02/2025).
Sebbene la TUN rappresenti l'odierna volontà del legislatore in tema di concretizzazione del punto equitativo nazionale, la medesima norma attuativa (art. 5 D.P.R. n. 12/2025) ne limita espressamente l'applicazione "ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore" (5 marzo 2025). La TUN, pertanto, non è direttamente applicabile al sinistro de quo, avvenuto nel 2020.
Il Tribunale si trova, quindi, a dover esercitare la propria potestà equitativa (art. 1226 c.c.) avendo a riferimento due diversi parametri nazionali:
1. Le Tabelle di Milano 2024 (parametro ratione temporis), che, applicate al caso di specie (49 anni, 14% DBP, 245 giorni ponderati di IT), condurrebbero a un danno standard di € 60.613,14 (di cui € 42.759,39 per il permanente e € 17.853,75 per il temporaneo).
2. La Tabella Unica Nazionale 2025 (parametro superveniens), che, se applicata in via analogica, condurrebbe a un danno standard di € 55.724,15 (di cui € 43.288,94 per il permanente e € 12.435,21 per il temporaneo).
Ritiene questo Giudice che la corretta via equitativa, volta a garantire l'uniformità di trattamento (evitando l'applicazione contra legem della TUN) ma tenendo conto del più recente orientamento legislativo in materia di quantificazione economica del danno
7 (espresso dalla TUN), imponga di individuare un valore che ponderi entrambi i parametri.
Si reputa pertanto equo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., liquidare il danno non patrimoniale standard (permanente e temporaneo) in un valore intermedio, che si fissa in € 58.500,00.
Infine, sulla base dell'articolo 138, comma 3 del CAP (richiamato anche dai criteri milanesi), si ritiene congrua un'ulteriore personalizzazione. L'attrice ha richiesto un incremento massimo (45%), ma si ritiene equo un aumento del 20%. La danneggiata, infatti, a causa della gravità delle lesioni (fratture pluri-frammentarie a entrambi gli arti superiori) e per un periodo protrattosi per 221 giorni dal sinistro, non ha potuto svolgere le occupazioni del vivere quotidiano (come cucinare, pulire i panni, stirare, riordinare la casa, anche in relazione ai suoi tre figli) e sul lavoro è stata adibita ad attività d'ufficio e non più al c.d. servizio esterno. Siffatte circostanze, documentate e non contestate, eccedono la sofferenza standard ed integrano un'incidenza rilevante sugli aspetti dinamico-relazionali, giustificando un incremento del 20%.
Si applica, quindi, un aumento del 20% sull'importo standard (€ 58.500,00), aggiungendo ulteriori € 11.700,00 (Voce C).
Il risarcimento totale generale dovuto al danneggiato per danno non patrimoniale, ammonta a € 70.200,00.
Per la pacifica giurisprudenza (Cass. S.U. 1712/1995), il risarcimento del danno alla persona è un debito di valore. L'importo liquidato oggi è già rivalutato. Per calcolare l'ulteriore danno da ritardato pagamento (interessi compensativi), è necessario svalutare tale importo alla data del sinistro, applicando gli indici ISTAT. Questa "devalutazione" serve solo a trovare la base di calcolo originaria su cui applicare gli interessi, anno per anno, fino alla liquidazione, evitando duplicazioni e garantendo un ristoro integrale.
Prima di procedere va anche devalutato e sottratto l'acconto di 50.000 euro ricevuto dall'attrice a gennaio 2022.
In termini pratici si ha che l'importo di € 70.200,00 devalutato alla data del sinistro (16/07/2020) è pari a euro € 61.149,00. L'acconto di € 50.000,00 devalutato alla data del sinistro ammonta a euro € 47.483,38. La somma residua spettante all'attrice a titolo di danno non patrimoniale è pari a euro 13.665,62. Detta somma va rivalutata di giorno in giorno dalla data del sinistro e fino alla data odierna con l'applicazione di interessi compensativi. Pertanto, la somma residua spettante alla data della decisione ammonta a euro € 17.018,40. Dal deposito e fino al soddisfo decorrono interessi legali.
3. Risarcibilità di Danni Patrimoniali Specifici.
8 Questo profilo attiene all'incapacità lavorativa specifica lamentata dall'attrice. Si ritiene che l'attrice ha fornito una prova soddisfacente sia del danno emergente (spese) sia del lucro cessante (mancate indennità).
In proposito non sono condivisibili le osservazioni del CTU sul punto (relative alla capacità lavorativa), che ha illogicamente considerato l'attività svolta successiva al sinistro (sedentaria) e non quella (operativa) svolta prima e al momento dell'illecito. La richiedente ha fornito con molta precisione la prova del danno patrimoniale da lucro cessante temporaneo.
Per calcolare questo danno si ritiene di utilizzare il prospetto contabile prodotto dall'attrice e prodotto dall'Amministrazione di apparntenza. L'Amministrazione ha adottato un approccio contabile basato sulla quantità di servizio non svolto e sul valore unitario previsto per quel tipo di servizio o indennità. La base di partenza è stata la constatazione che la NO ha fruito di 222 giorni di malattia e, Pt_1 successivamente, ha ripreso servizio con un impiego limitato ad attività interne (attività sedentarie) fino al 12 dicembre 2022, venendo esentata da tutte le attività dinamiche e operative che generano indennità aggiuntive (ginnica, tiro, servizio auto montato, notturno, ecc.).
L'Ufficio Amministrativo Contabile (Allegato 15) ha listato analiticamente le voci di indennità non percepite:
Voce di Indennità / Servizio Perso Tipo di Quantità Importo Unità Totale Unitario Lordo Rilevata (€)
PRESENZE ESTERNE GG 395 6,00
SERVIZIO FESTIVO ANNO 2020 GG 21 12,00
SERVIZIO FESTIVO ANNO 2021 GG 8 14,00
SERVIZIO NOTTURNO ANNO 2020 HH 264 4,10
SERVIZIO NOTTURNO ANNO 2021 HH 86 4,30
LAVORO STR. FEST. O NOTT HH 101 12,85 ANNO 2020
Controllo del Territorio ER TURNI 44 5,00
Controllo del Territorio NOTTURNO TURNI 43 10,00
(e altre voci simili, specialmente per lavoro straordinario festivo/notturno
9 2021/2022)
L'Amministrazione ha calcolato l'importo totale lordo di € 11.678,63 perso dalla NO . L'attrice, nel chiedere il risarcimento del lucro cessante nel periodo Pt_1 di inabilità lavorativa di 245 giorni accertato dal CTU, ha poi richiesto l'importo netto di € 6.896,64, che rappresenta il danno emergente per le mancate indennità e straordinari.
Non è possibile accordare il risarcimento in termini di lucro cessante, posto che sarebbe stata necessaria ulteriore documentazione, contrattuale o organizzativa, per comprendere come si articolano i turni di lavoro dai 49 anni e fino all'età pensionabile. Detta mancanza non consente di riconoscere una perdita risarcibile neanche in termini di chance.
Quanto al profilo non patrimoniale si ritiene satisfattiva la somma determinata per il danno biologico, che comprende anche la c.d. cenestesi lavorativa.
4. Spese stragiudiziali.
Spese mediche sostenute.
L'attrice ha richiesto il rimborso di € 7.745,20 per spese mediche e riabilitative e trasferte. ha contestato l'entità, veramente importante, della richiesta. Ha CP_1 chiesto che l'oggetto della CTU includesse la verifica della congruità e pertinenza di tali spese. Il CTU, attraverso la sua analisi specialistica, ha confermato che l'importo di
€ 6.751,24 corrispondeva a spese congrue e pertinenti al sinistro di causa. Dette spese sono state pienamente documentate dall'attrice. Si condivide la valutazione del CTU.
Spese mediche future.
L'attrice ha richiesto € 15.000,00 per possibili spese future necessarie per prevenire l'aggravamento della patologia. ha contestato la risarcibilità di queste spese. Il CP_1
CTU ha escluso la prevedibilità di spese mediche future, ad eccezione di quelle per l'assistenza medico-legale in corso di causa. Sul punto ci si riporta alle conclusioni del perito, che si condividono pienamente.
Spese legali stragiudiziali.
Il principio fondamentale in materia di spese legali stragiudiziali è quello secondo il quale le stesse vengono rimborsate dall'assicurazione quando il sinistro presenta particolari problemi giuridici oppure quando egli non ha ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore (Cassazione civile 14 Febbraio 2019 numero 4306). Nella fattispecie, le attività svolte dal legale dell'attrice prima dell'instaurazione della causa non soddisfano alcuno di detti requisiti. La controversia,
10 infatti, non presentava profili di complessità giuridica tali da rendere necessaria l'assistenza di un legale, vertendo unicamente sulla quantificazione del danno a fronte di un an debeatur pacifico. Le attività svolte (messa in mora, sollecito pagamento acconto) potevano essere compiute direttamente dalla parte. Si ritiene, peraltro, che l'attrice, in ragione del lavoro svolto (Assistente Capo di Polizia Stradale), abbia sufficiente conoscenza del diritto e delle procedure di liquidazione per gestire la fase preliminare. Di conseguenza, le spese legali stragiudiziali richieste non possono essere liquidate.Risarcibilità delle somme erogate ai genitori.
L'attrice ha chiesto il risarcimento delle somme erogate ai genitori per l'attività di assistenza svolta da costoro. La domanda non può essere accolta. L'assistenza prestata dai genitori rientra nel generalissimo obbligo di assistenza, fisica e morale, fra genitori e figli e, come tale, non è retribuibile o compensabile monetariamente. Si configura come un obbligazione naturale, eseguita in adempimento dei doveri di solidarietà familiare che legano i congiunti e che non presuppone una controprestazione economica. Per superare questo principio di solidarietà e trasformare l'aiuto familiare in una spesa risarcibile, sarebbe necessario un quid pluris: ovvero, si dovrebbe dimostrare che l'assistenza sia stata prestata nell'ambito di un rapporto giuridico oneroso formalmente stabilito, o che l'attività abbia precluso ai genitori un proprio reddito, elementi che nel caso in esame non sono stati allegati o provati rigorosamente e sui quali non è stata formulata richiesta di prova. Se l'assistenza richiesta avesse richiesto competenze specifiche non proprie del ménage familiare o avesse costretto i genitori a rinunciare a opportunità di guadagno, tali elementi avrebbero potuto giustificare il risarcimento. In assenza di ciò, il trasferimento e l'assistenza prestata per un periodo di circa sette mesi appaiono come la naturale e gratuita esplicazione del vincolo di parentela. Conseguentemente, la somma di € 6.000,00 costituisce una erogazione liberale o un rimborso di cortesia, dettato dal mero affetto dell'attrice, che ha voluto soddisfare un'obbligazione naturale Di conseguenza, la richiesta risarcitoria non può essere accolta, in quanto l'erogazione monetaria non è collegabile all'illecito ma a un atto dispositivo dell'attrice.
5. Responsabilità solidale, manleva e spese di lite.
L'attrice ha convenuto in giudizio sia quale impresa assicuratrice Controparte_1 del veicolo trasportante (ex art. 141 D.Lgs. 209/2005), sia il , Controparte_2 quale proprietario del medesimo veicolo e litisconsorte necessario.
La domanda attorea merita accoglimento nei confronti di entrambi i convenuti, i quali devono essere condannati in solido al risarcimento. La responsabilità di Controparte_1 discende direttamente dalla sua qualità di impresa assicuratrice del vettore, in
[...] forza della presunzione legale di cui all'art. 141 D.Lgs. 209/2005, che accorda al trasportato azione diretta. La responsabilità del discende dalla Controparte_2
11 sua qualità di proprietario del veicolo (ex art. 2054, co. 3, c.c.), e la sua partecipazione al giudizio è imposta quale litisconsorte necessario nell'azione ex art. 141.
Occorre ora regolare i rapporti interni tra i condebitori solidali. Il Controparte_2 ha formulato espressa domanda di manleva nei confronti di Controparte_1
Tale domanda è fondata e deve essere accolta.
Il è l'assicurato/contraente della polizza R.C.A. stipulata con Il CP_2 CP_1 contratto di assicurazione ha la funzione tipica di trasferire sull'assicuratore il rischio patrimoniale derivante dalla circolazione del veicolo. L'obbligo di manleva costituisce la diretta esecuzione di tale rapporto di garanzia e obbliga a sollevare CP_1
l'Amministrazione da ogni onere economico derivante dalla richiesta risarcitoria. deve, pertanto, essere condannata a tenere indenne il Controparte_1 [...]
da ogni esborso che quest'ultimo fosse tenuto a corrispondere all'attrice in CP_2 forza della presente sentenza (capitale, interessi e spese).
6.Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nei rapporti tra l'attrice e i convenuti in solido ( e ), questi ultimi CP_1 CP_2 devono rifondere le spese legali all'attrice. Si ritiene tuttavia equa una parziale compensazione nella misura del 10%, in quanto l'attrice è risultata soccombente su alcuni profili (rigetto perdita di chance, spese future, assistenza genitori e spese stragiudiziali). I convenuti, in solido tra loro, sono quindi condannati al pagamento del residuo 90%. Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va determinata in applicazione del criterio del "disputatum": il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (Sez. 3 - , Ordinanza n. 13145 del 17/05/2025). Pertanto, si deve considerare la somma totale di quanto richiesto dal'attirce ( € 145.504). Questo importo totale determina lo scaglione tariffario di riferimento (es. da € 52.001 a € 260.000): per l'andamento del processo e l'attività svolta si considera un valore medio.
Nei rapporti interni tra i convenuti, le spese di lite tra e devono CP_1 CP_2 essere compensate, posto che quest'ultimo si è limitato a una contestazione generica della propria responsabilità.
Le spese di CTU vanno poste a carico di atteso che il non ha CP_1 CP_2 concretamente partecipato al contraddittorio tecnico.
6. Trasmissione IVASS.
La richiesta di ordinare la trasmissione degli atti all'IVASS, ex articolo 148, comma 10, del Codice delle Assicurazioni, deve essere respinta. La disposizione è volta a
12 sanzionare l'impresa che abbia formulato un'offerta in misura "inferiore alla metà della somma liquidata in via definitiva".
Nel caso di specie, la somma liquidata in via definitiva (comprensiva di DNP totale, spese mediche e lucro cessante) ammonta a € 84.701,88 (€ 70.200,00 + € 7.605,24 + € 6.896,64).
La metà di tale somma è pari a € 42.350,94. ha versato un acconto Controparte_1 di € 50.000,00. Poiché l'acconto versato è superiore alla metà della somma liquidata, non sussistono i presupposti normativi per la segnalazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 17479/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta e Dichiara la responsabilità solidale di e del Controparte_1
nel risarcimento dei danni subiti dall'attrice Controparte_2 Pt_1
a seguito del sinistro del 16 luglio 2020;
[...]
2. Per l'effetto, NN e il , in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento in favore di delle seguenti somme: Parte_1
o € 17.018,40 a titolo di danno non patrimoniale residuo (comprensivo di rivalutazione e interessi compensativi), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
o € 6.896,64 a titolo di lucro cessante, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
o € 7.605,24 a titolo di danno emergente (spese mediche e CTP), oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo;
3. Rigetta ogni altra domanda risarcitoria formulata dall'attrice, ivi inclusa la richiesta di rimborso delle spese legali stragiudiziali;
4. Applica la compensazione tra l'attrice e i convenuti in solido le spese di lite nella misura del 10% e, per l'effetto, NN e il Controparte_1
, in solido tra loro, a rifondere all'attrice il residuo 90% Controparte_2 delle spese di lite, liquidate (per l'intero) in € 12.692,70 per compensi, oltre contributo unificato per esborsi, iva, cpa e spese generali, oltre accessori di legge;
5. Accoglie la domanda di manleva formulata dal e, per Controparte_2
l'effetto, NN a tenere indenne il Controparte_1 CP_2
13 da ogni somma che quest'ultimo sarà tenuto a pagare all'attrice in CP_2 esecuzione della presente sentenza, a titolo di capitale, interessi e spese;
6. Compensa le spese di lite tra e al;
Controparte_1 Controparte_2
7. Pone le spese di CTU, come liquidate in atti, definitivamente a carico di
Controparte_1
8. Rigetta la richiesta di trasmissione degli atti all'IVASS.
Venezia 20/11/2025
Il Giudice
MO AS
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Seconda
N. R.G. 17479/2023
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17479/2023 promossa da:
, n. il 13/10/1970 a MILANO (MI) ( Parte_1 CodiceFiscale_1
), rappresentato e difeso dall'avv. MILESI ALBERTO ed elettivamente domiciliato in come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TO SA ed elettivamente domiciliato in VIA MIRANESE N.
3 - FAX 041950448 VENEZIA-MESTRE come da procura in atti RESISTENTE CONVENUTO nonché
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
CONVENUTI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 20 novembre 2023, la NO , Parte_1
Assistente Capo di Polizia Stradale, nata il [...], conveniva in giudizio quale compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportata, e Controparte_1 il (in persona del Ministro pro tempore), quale litisconsorte Controparte_2 necessario, al fine di ottenere il risarcimento dei danni residui (patrimoniali e non patrimoniali) subiti a seguito di un incidente stradale occorso in data 16 luglio 2020 a Vicenza.
L'attrice domandava l'accertamento della responsabilità esclusiva di , Controparte_3 conducente della Fiat Panda, per aver omesso la dovuta precedenza, e chiedeva la
1 condanna di ex art. 141 del D.Lgs. 209/2005, anche in solido Controparte_1 ex art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni. Tali danni erano stimati in base a una perizia di parte (Dr. che accertava un Danno Biologico Permanente (DBP) del 25% Per_1
e un danno temporaneo complessivo di 223 giorni. Nello specifico, l'attrice richiedeva la liquidazione del danno non patrimoniale calcolato sulle Tabelle del Tribunale di Milano, aumentato fino al 40% a titolo di danno morale e con applicazione della massima personalizzazione (successivamente precisata nel 45% sulle conclusioni definitive), in ragione del lungo decorso della malattia e delle gravi ripercussioni dinamico-relazionali e psichiche (stato ansioso-depressivo). Richiedeva inoltre il risarcimento del danno da perdita di chanches lavorative (non inferiore a € 40.000,00, poi ridotto a € 25.000,00 nelle conclusioni finali), del lucro cessante per la perdita di indennità operative e di missione (€ 6.896,64) conseguente al demansionamento a compiti sedentari, nonché il rimborso di spese vive, tra cui € 7.745,20 per spese mediche e riabilitative, € 15.000,00 per spese future prevedibili, € 6.000,00 per spese di assistenza genitoriale documentate e € 6.344,00 per spese di patrocinio stragiudiziale, fino al versamento dell'acconto. Infine, chiedeva che, qualora l'offerta di CP_1 risultasse inferiore alla metà di quanto liquidato, il Tribunale ordinasse la trasmissione della sentenza all'ISVAP (oggi IVASS) per gli accertamenti relativi alle sanzioni ex art. 148, comma 10, Codice delle Assicurazioni. L'attrice dichiarava di aver già ricevuto un acconto di € 50.000,00 da in data 24 gennaio 2022, a seguito di Controparte_1 numerosi solleciti.
Si costituiva in giudizio confermando l'avvenuta notifica Controparte_1 dell'atto di citazione e non contestando la sussistenza del proprio obbligo risarcitorio nei confronti del terzo trasportato ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. 209/2005. Tuttavia, contestava recisamente il quantum richiesto dall'attrice, sostenendo che la propria valutazione medico-legale (Dr.ssa stimava un DBP nel range 16-18% e, Per_2 soprattutto, escludeva la compromissione della capacità lavorativa specifica. eccepiva in via preliminare che la liquidazione del danno non patrimoniale CP_1 dovesse avvenire sulla base delle Tabelle del Tribunale di Venezia, e non di quelle di Milano. Inoltre, contestava la liquidabilità separata del danno morale e l'aumento percentuale richiesto (40% o 45%), in quanto integrerebbe una duplicazione risarcitoria (richiamando giurisprudenza di legittimità sulla omnicomprensività del danno biologico). Contestava la domanda per perdita di chanches e lucro cessante per mancanza di adeguata allegazione e prova, e la risarcibilità delle spese per assistenza genitoriale e delle spese legali stragiudiziali, ritenute irrisarcibili in quanto mancanti di documentazione fiscalmente rilevante, rientranti nell'obbligo di assistenza familiare o complementari all'attività giudiziale e non necessarie data la semplicità della controversia sull'an debeatur. concludeva chiedendo il rigetto di ogni ulteriore CP_1 domanda attorea, o la limitazione della condanna all'importo ritenuto di giustizia, dato atto dell'acconto di € 50.000,00 già corrisposto.
2 Si costituiva anche il (litisconsorte necessario), confermando la Controparte_2 dinamica del sinistro e la sua qualità di proprietario del veicolo della Polizia. Il
ribadiva la propria assenza di responsabilità e la necessità di essere tenuto CP_2 indenne da ex art. 141, comma 4, Codice delle Assicurazioni per Controparte_1 qualsiasi eventuale condanna. Contestava la sproporzione delle somme richieste rispetto all'acconto già versato e il mancato onere di puntuale allegazione e prova del danno morale, pur evidenziando il danno subito dall'Amministrazione stessa a causa della lunga assenza della dipendente (€ 27.508,23 per la Patrono). Il concludeva CP_2 chiedendo il rigetto o la riduzione della liquidazione richiesta dall'attrice e la manleva da parte di CP_1
FA AC
È pacifico che il sinistro sia avvenuto il 16 luglio 2020 a Vicenza, mentre l'attrice
Assistente Capo di Polizia Stradale, viaggiava quale trasportata Parte_1 sull'autovettura di servizio, targata H-8071 e assicurata con La Controparte_1 dinamica del sinistro è incontestata: l'auto della Polizia entrava in collisione con un veicolo Fiat Panda, condotto da , che ometteva di dare la dovuta Controparte_3 precedenza, coinvolgendo un terzo veicolo fermo. Le lesioni subite dall'attrice furono gravissime, comprendendo, come da documentazione medica di PS, la frattura scomposta pluri-frammentaria del polso destro, la frattura dell'ulna sinistra e la frattura della P1 del quarto dito della mano sinistra. L'attrice subiva un lungo iter clinico, con ricovero, intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con placche, e successiva rimozione dei mezzi di sintesi il 1° luglio 2022. È incontestato l'obbligo risarcitorio di ex art. 141 D.Lgs. 209/2005 e l'avvenuto versamento di un Controparte_1 acconto di € 50.000,00.
Sviluppi Processuali, Istruttoria e FA Controversi
Successivamente allo scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., durante le quali l'attrice ribadiva le proprie istanze istruttorie, in particolare quelle relative all'ammissione di prova testimoniale per dimostrare l'assistenza dei genitori e l'impatto psicologico/lavorativo e la CTU contabile per il decremento di reddito, Controparte_1 eccepiva la non tardività della propria costituzione, in quanto le sue erano "mere
[...] difese" volte a contestare solo il quantum e non l'an, e si opponeva alle prove orali richieste dall'attrice, ritenendole inammissibili per genericità, irrilevanza o natura valutativa o documentale.
All'udienza del 18 aprile 2024, il Giudice prendeva atto della mancata comparizione personale del rappresentante legale di e si riservava sulla richiesta di CP_1 ammissione dei mezzi istruttori.
3 Con Ordinanza del 22 aprile 2024, il Giudice rigettava le prove orali richieste dall'attrice, ritenendole generiche, di natura valutativa o ininfluenti ai fini della decisione. Veniva tuttavia disposta l'ammissione della CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, affidata al Dott. con un quesito mirante ad Persona_3 accertare la natura e l'entità delle lesioni, la durata dell'inabilità temporanea (lavorativa e alle occupazioni ordinarie), i postumi permanenti (inclusi quelli psichici), la loro incidenza sulla sfera individuale, relazionale e lavorativa specifica, e la congruità delle spese.
Nel corso dell'istruttoria tecnica, il CTU Dott. accettava l'incarico e, vista la Per_3 complessità del caso e in particolare dei reperti a carico del rachide, chiedeva e otteneva l'autorizzazione ad avvalersi dell'ausiliario neuroradiologo Dr. Le Persona_4 parti nominavano i rispettivi CCTTPPs e i loro ausiliari specialisti in radiologia.
Durante l'esame della documentazione sanitaria, che inizialmente riportava un avvallamento della limitante somatica superiore di D8, D9 e D11 "da frattura", e l'attrice lamentava ancora dolore alla colonna cervicale e toracica, si poneva un fondamentale profilo controverso sul nesso causale relativo a tali lesioni vertebrali. Il CTU, avvalendosi dell'ausiliario e concordando con gli specialisti radiologi delle parti, giungeva alla conclusione che i reperti a livello dorsale (cedimenti somatici in T8, T9 e T11) non presentavano alterazioni edemigene, deponendo per esiti stabilizzati di fratture preesistenti e, pertanto, non riconducibili all'evento traumatico del 16 luglio 2020.
La CTU Medico-Legale definitiva (depositata il 17 gennaio 2025, a correzione di un precedente errore materiale) concludeva che le lesioni effettivamente connesse al sinistro (distorsione del rachide cervico-dorsale e fratture degli arti superiori) avevano causato un Danno Biologico Permanente pari al 14% (quattordici per cento) (a fronte del 25% richiesto dall'attrice e del 16-18% stimato da . Il danno biologico CP_1 temporaneo veniva quantificato in 17 giorni al 100%, 130 giorni al 75%, 65 giorni al 50% e 33 giorni al 25%, per un totale di 245 giorni di Inabilità Lavorativa Temporanea Totale. Il CTU valutava la sofferenza soggettiva come media nella fase acuta e medio- lieve nella fase cronica, e riteneva congrue le spese mediche e di FKT documentate per un totale di € 6.751,24, oltre a € 854,00 per la relazione medico-legale di parte stragiudiziale. Inoltre, il CTU escludeva la prevedibilità di spese mediche future, ad eccezione di quelle relative all'assistenza medico-legale in corso di causa.
Con Ordinanza del 21 gennaio 2025, il Giudice, sciogliendo la riserva assunta, confermava il rigetto delle prove orali e rigettava anche la richiesta di CTU contabile avanzata dall'attrice, ritenendola non ammissibile per difetto di rilevanza alla luce delle risultanze della CTU medico-legale. La causa veniva dichiarata matura per la decisione e rinviata all'udienza del 20 novembre 2025, con concessione dei termini per il deposito
4 delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nelle note di precisazione delle conclusioni e nelle successive comparse conclusionali, l'attrice, pur prendendo atto del DBP del 14% accertato dal CTU, ribadiva la richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale applicando le Tabelle di Milano e personalizzando il danno biologico massimo al 45%, per un totale di € 78.519,15 S.E.O. al netto di interessi e svalutazione. L'attrice insisteva inoltre sulla liquidazione dei danni patrimoniali esclusi dalle istruttorie o contestati, tra cui: il lucro cessante per mancate indennità (€ 6.896,64), la perdita di chanches (non inferiore a € 25.000,00), le spese di assistenza genitoriale (€ 6.000,00) e le spese legali stragiudiziali (€ 6.344,00, più € 1.464,00 per assistenza CTP in giudizio).
al contrario, nelle sue comparse conclusionali, riaffermava che Controparte_1 la CTU avesse ridotto significativamente il danno biologico a un valore che, se liquidato secondo le tabelle applicabili (Venezia, o Milano senza personalizzazione, su una percentuale che in base all'esito della CTU, quantificava attorno all'11% ai fini CP_1 del conteggio minimo), risultava inferiore all'acconto di € 50.000,00 già versato (stimando il danno biologico totale in € 46.865,00). ribadiva la totale CP_1 infondatezza delle richieste di personalizzazione, per assenza di allegazione o prova di conseguenze anomale, e l'irrisarcibilità dei danni patrimoniali controversi (perdita di chanches, assistenza familiare, spese legali stragiudiziali). concludeva CP_1 chiedendo che, data la sostanziale infondatezza delle pretese attoree, l'attrice fosse condannata alla rifusione delle spese di lite o, quantomeno, alla compensazione.
Il , nelle sue conclusioni finali, ribadiva la richiesta di rigetto o Controparte_2 riduzione delle domande attoree e la condanna di a tenerlo Controparte_1 indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole.
L'attrice, , ha presentato la replica conclusionale e le note scritte, Parte_1 insistendo sul riconoscimento del danno biologico permanente al 14% e sull'applicazione delle Tabelle di Milano, contestando l'uso dell'11% e delle TUN da parte della convenuta. Ha rivendicato il risarcimento dei danni patrimoniali documentati, la perdita di chances per le mansioni ridotte, il rimborso delle spese legali stragiudiziali e la trasmissione della sentenza all'ISVAP in caso di offerta insufficiente, chiedendo inoltre la liquidazione delle spese di causa. con Controparte_1 memoria del 5 novembre e note del 19 novembre, ha ribadito la necessità di applicare le Tabelle di Venezia o, in subordine, la TUN, contestando la personalizzazione del danno e riconoscendo solo le spese mediche per € 6.751,24, mentre ha negato lucro cessante, perdita di chances e assistenza familiare. Ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande, sostenendo che l'importo dovuto non supera di molto l'acconto di € 50.000 già versato, e ha domandato la condanna dell'attrice alle spese o la loro compensazione. Il
[...]
[..
[...] non ha depositato nuovi atti dopo il 2 novembre, confermando le CP_4 conclusioni del 19 settembre con richiesta di rigetto e manleva. In sintesi, lo scontro si è cristallizzato tra l'attrice, che insiste per il pieno risarcimento, e che limita la CP_1 propria responsabilità e ridimensiona le pretese.
Ciò premesso, in diritto, posto che nel corso del processo le parti hanno concordato sulle lesioni causalmente riconducibili al sinistro,i profili giuridici su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi attengono a:
1. Criteri di Liquidazione del Danno non Patrimoniale: le parti hanno dibattuto in ordine all'applicabilità delle Tabelle del Tribunale di Milano (richieste dall'attrice) o delle Tabelle del Tribunale di Venezia (richieste da . CP_1
2. Personalizzazione e Danno Morale: Le parti hanno poi dibattuto sulle questioni relative alla legittimità di un incremento percentuale del danno biologico per personalizzazione (massimo 45% in base alle tabelle di Milano), e all'ammissibilità della liquidazione separata del danno morale, posto che per le Generali si pone in contrasto con il principio del divieto di duplicazione risarcitoria e dell'omini- comprensività della liquidazione.
3. Risarcibilità di Danni Patrimoniali Specifici: L'attrice ha insistito anche per la risarcibilità del danno da perdita di chanches lavorative (nonostante il rigetto della CTU contabile).
4. Spese mediche, assistenza Stragiudiziali: Altro punto controverso è la risarcibilità delle spese mediche, quelle legali sostenute nella fase stragiudiziale e la risarcibilità delle spese di assistenza genitoriale.
5. Manleva e Ripartizione Spese tra Convenuti: Nel caso di condanna il CP_2 ha chiesto di essere manlevato da ai sensi dell'art. 141 cod. Controparte_1 assicurazioni, ma l'Assicurazione ha evidenziato come l'an non sia stato contestato. Pertanto, l'Assicurazione ha chiesto la compensazione delle spese di lite tra i due convenuti, posto che la costituzione del non avrebbe avuto alcuna utilità. CP_2
6. Sanzioni ex art. 148 Codice delle Assicurazioni: L'attrice ha domandato richiesta di trasmissione degli atti all'IVASS ai sensi dell'art. 148 cod assicurazione, reputando l'offerta formulata dalle in violazione di questa norma. Questo profilo è stato CP_1 contestato dalle CP_1
Ciò posto, il Tribunale ritiene quanto segue.
1.Criterio di Liquidazione applicabile e 2.personalizzazione danno morale.
In ordine alla questione della tabella applicabile, questo Tribunale deve procedere alla liquidazione equitativa (art. 1226 c.c.) del danno non patrimoniale. La parte attrice ha
6 invocato l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, mentre la convenuta ha richiesto l'applicazione delle tabelle locali (Venezia). CP_1
Preliminarmente, va disattesa la richiesta di applicazione delle Tabelle del Tribunale di Venezia, in quanto la convenuta si è limitata a un mero richiamo, senza tuttavia allegare né produrre tali parametri e senza dedurre alcuno specifico motivo per cui detti criteri locali dovrebbero prevalere sul parametro di riferimento nazionale, individuato dalla costante giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. 12408/2011) nelle Tabelle del Tribunale di Milano, quali strumento idoneo a garantire l'uniformità di giudizio.
Il parametro di riferimento ratione temporis (sinistro del 2020) è, dunque, quello milanese. Le Tabelle del Tribunale di Milano (richieste dall'attrice e prodotte in atti nell'edizione 2024) prevedono un sistema di liquidazione "a punto", che include in un unico valore monetario onnicomprensivo sia il danno biologico "statico" sia la sofferenza soggettiva (o "danno morale") standard, ponderato in base all'età del danneggiato. Il danno da inabilità temporanea viene invece liquidato separatamente, attraverso un importo giornaliero.
Deve, tuttavia, darsi atto della novità normativa sopravvenuta in corso di causa, ossia la c.d. Tabella Unica Nazionale (TUN), introdotta dalla Legge n. 124/2017 e attuata con DPR n. 12 del 13/01/2025 (in G.U. dal 18/02/2025).
Sebbene la TUN rappresenti l'odierna volontà del legislatore in tema di concretizzazione del punto equitativo nazionale, la medesima norma attuativa (art. 5 D.P.R. n. 12/2025) ne limita espressamente l'applicazione "ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore" (5 marzo 2025). La TUN, pertanto, non è direttamente applicabile al sinistro de quo, avvenuto nel 2020.
Il Tribunale si trova, quindi, a dover esercitare la propria potestà equitativa (art. 1226 c.c.) avendo a riferimento due diversi parametri nazionali:
1. Le Tabelle di Milano 2024 (parametro ratione temporis), che, applicate al caso di specie (49 anni, 14% DBP, 245 giorni ponderati di IT), condurrebbero a un danno standard di € 60.613,14 (di cui € 42.759,39 per il permanente e € 17.853,75 per il temporaneo).
2. La Tabella Unica Nazionale 2025 (parametro superveniens), che, se applicata in via analogica, condurrebbe a un danno standard di € 55.724,15 (di cui € 43.288,94 per il permanente e € 12.435,21 per il temporaneo).
Ritiene questo Giudice che la corretta via equitativa, volta a garantire l'uniformità di trattamento (evitando l'applicazione contra legem della TUN) ma tenendo conto del più recente orientamento legislativo in materia di quantificazione economica del danno
7 (espresso dalla TUN), imponga di individuare un valore che ponderi entrambi i parametri.
Si reputa pertanto equo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., liquidare il danno non patrimoniale standard (permanente e temporaneo) in un valore intermedio, che si fissa in € 58.500,00.
Infine, sulla base dell'articolo 138, comma 3 del CAP (richiamato anche dai criteri milanesi), si ritiene congrua un'ulteriore personalizzazione. L'attrice ha richiesto un incremento massimo (45%), ma si ritiene equo un aumento del 20%. La danneggiata, infatti, a causa della gravità delle lesioni (fratture pluri-frammentarie a entrambi gli arti superiori) e per un periodo protrattosi per 221 giorni dal sinistro, non ha potuto svolgere le occupazioni del vivere quotidiano (come cucinare, pulire i panni, stirare, riordinare la casa, anche in relazione ai suoi tre figli) e sul lavoro è stata adibita ad attività d'ufficio e non più al c.d. servizio esterno. Siffatte circostanze, documentate e non contestate, eccedono la sofferenza standard ed integrano un'incidenza rilevante sugli aspetti dinamico-relazionali, giustificando un incremento del 20%.
Si applica, quindi, un aumento del 20% sull'importo standard (€ 58.500,00), aggiungendo ulteriori € 11.700,00 (Voce C).
Il risarcimento totale generale dovuto al danneggiato per danno non patrimoniale, ammonta a € 70.200,00.
Per la pacifica giurisprudenza (Cass. S.U. 1712/1995), il risarcimento del danno alla persona è un debito di valore. L'importo liquidato oggi è già rivalutato. Per calcolare l'ulteriore danno da ritardato pagamento (interessi compensativi), è necessario svalutare tale importo alla data del sinistro, applicando gli indici ISTAT. Questa "devalutazione" serve solo a trovare la base di calcolo originaria su cui applicare gli interessi, anno per anno, fino alla liquidazione, evitando duplicazioni e garantendo un ristoro integrale.
Prima di procedere va anche devalutato e sottratto l'acconto di 50.000 euro ricevuto dall'attrice a gennaio 2022.
In termini pratici si ha che l'importo di € 70.200,00 devalutato alla data del sinistro (16/07/2020) è pari a euro € 61.149,00. L'acconto di € 50.000,00 devalutato alla data del sinistro ammonta a euro € 47.483,38. La somma residua spettante all'attrice a titolo di danno non patrimoniale è pari a euro 13.665,62. Detta somma va rivalutata di giorno in giorno dalla data del sinistro e fino alla data odierna con l'applicazione di interessi compensativi. Pertanto, la somma residua spettante alla data della decisione ammonta a euro € 17.018,40. Dal deposito e fino al soddisfo decorrono interessi legali.
3. Risarcibilità di Danni Patrimoniali Specifici.
8 Questo profilo attiene all'incapacità lavorativa specifica lamentata dall'attrice. Si ritiene che l'attrice ha fornito una prova soddisfacente sia del danno emergente (spese) sia del lucro cessante (mancate indennità).
In proposito non sono condivisibili le osservazioni del CTU sul punto (relative alla capacità lavorativa), che ha illogicamente considerato l'attività svolta successiva al sinistro (sedentaria) e non quella (operativa) svolta prima e al momento dell'illecito. La richiedente ha fornito con molta precisione la prova del danno patrimoniale da lucro cessante temporaneo.
Per calcolare questo danno si ritiene di utilizzare il prospetto contabile prodotto dall'attrice e prodotto dall'Amministrazione di apparntenza. L'Amministrazione ha adottato un approccio contabile basato sulla quantità di servizio non svolto e sul valore unitario previsto per quel tipo di servizio o indennità. La base di partenza è stata la constatazione che la NO ha fruito di 222 giorni di malattia e, Pt_1 successivamente, ha ripreso servizio con un impiego limitato ad attività interne (attività sedentarie) fino al 12 dicembre 2022, venendo esentata da tutte le attività dinamiche e operative che generano indennità aggiuntive (ginnica, tiro, servizio auto montato, notturno, ecc.).
L'Ufficio Amministrativo Contabile (Allegato 15) ha listato analiticamente le voci di indennità non percepite:
Voce di Indennità / Servizio Perso Tipo di Quantità Importo Unità Totale Unitario Lordo Rilevata (€)
PRESENZE ESTERNE GG 395 6,00
SERVIZIO FESTIVO ANNO 2020 GG 21 12,00
SERVIZIO FESTIVO ANNO 2021 GG 8 14,00
SERVIZIO NOTTURNO ANNO 2020 HH 264 4,10
SERVIZIO NOTTURNO ANNO 2021 HH 86 4,30
LAVORO STR. FEST. O NOTT HH 101 12,85 ANNO 2020
Controllo del Territorio ER TURNI 44 5,00
Controllo del Territorio NOTTURNO TURNI 43 10,00
(e altre voci simili, specialmente per lavoro straordinario festivo/notturno
9 2021/2022)
L'Amministrazione ha calcolato l'importo totale lordo di € 11.678,63 perso dalla NO . L'attrice, nel chiedere il risarcimento del lucro cessante nel periodo Pt_1 di inabilità lavorativa di 245 giorni accertato dal CTU, ha poi richiesto l'importo netto di € 6.896,64, che rappresenta il danno emergente per le mancate indennità e straordinari.
Non è possibile accordare il risarcimento in termini di lucro cessante, posto che sarebbe stata necessaria ulteriore documentazione, contrattuale o organizzativa, per comprendere come si articolano i turni di lavoro dai 49 anni e fino all'età pensionabile. Detta mancanza non consente di riconoscere una perdita risarcibile neanche in termini di chance.
Quanto al profilo non patrimoniale si ritiene satisfattiva la somma determinata per il danno biologico, che comprende anche la c.d. cenestesi lavorativa.
4. Spese stragiudiziali.
Spese mediche sostenute.
L'attrice ha richiesto il rimborso di € 7.745,20 per spese mediche e riabilitative e trasferte. ha contestato l'entità, veramente importante, della richiesta. Ha CP_1 chiesto che l'oggetto della CTU includesse la verifica della congruità e pertinenza di tali spese. Il CTU, attraverso la sua analisi specialistica, ha confermato che l'importo di
€ 6.751,24 corrispondeva a spese congrue e pertinenti al sinistro di causa. Dette spese sono state pienamente documentate dall'attrice. Si condivide la valutazione del CTU.
Spese mediche future.
L'attrice ha richiesto € 15.000,00 per possibili spese future necessarie per prevenire l'aggravamento della patologia. ha contestato la risarcibilità di queste spese. Il CP_1
CTU ha escluso la prevedibilità di spese mediche future, ad eccezione di quelle per l'assistenza medico-legale in corso di causa. Sul punto ci si riporta alle conclusioni del perito, che si condividono pienamente.
Spese legali stragiudiziali.
Il principio fondamentale in materia di spese legali stragiudiziali è quello secondo il quale le stesse vengono rimborsate dall'assicurazione quando il sinistro presenta particolari problemi giuridici oppure quando egli non ha ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore (Cassazione civile 14 Febbraio 2019 numero 4306). Nella fattispecie, le attività svolte dal legale dell'attrice prima dell'instaurazione della causa non soddisfano alcuno di detti requisiti. La controversia,
10 infatti, non presentava profili di complessità giuridica tali da rendere necessaria l'assistenza di un legale, vertendo unicamente sulla quantificazione del danno a fronte di un an debeatur pacifico. Le attività svolte (messa in mora, sollecito pagamento acconto) potevano essere compiute direttamente dalla parte. Si ritiene, peraltro, che l'attrice, in ragione del lavoro svolto (Assistente Capo di Polizia Stradale), abbia sufficiente conoscenza del diritto e delle procedure di liquidazione per gestire la fase preliminare. Di conseguenza, le spese legali stragiudiziali richieste non possono essere liquidate.Risarcibilità delle somme erogate ai genitori.
L'attrice ha chiesto il risarcimento delle somme erogate ai genitori per l'attività di assistenza svolta da costoro. La domanda non può essere accolta. L'assistenza prestata dai genitori rientra nel generalissimo obbligo di assistenza, fisica e morale, fra genitori e figli e, come tale, non è retribuibile o compensabile monetariamente. Si configura come un obbligazione naturale, eseguita in adempimento dei doveri di solidarietà familiare che legano i congiunti e che non presuppone una controprestazione economica. Per superare questo principio di solidarietà e trasformare l'aiuto familiare in una spesa risarcibile, sarebbe necessario un quid pluris: ovvero, si dovrebbe dimostrare che l'assistenza sia stata prestata nell'ambito di un rapporto giuridico oneroso formalmente stabilito, o che l'attività abbia precluso ai genitori un proprio reddito, elementi che nel caso in esame non sono stati allegati o provati rigorosamente e sui quali non è stata formulata richiesta di prova. Se l'assistenza richiesta avesse richiesto competenze specifiche non proprie del ménage familiare o avesse costretto i genitori a rinunciare a opportunità di guadagno, tali elementi avrebbero potuto giustificare il risarcimento. In assenza di ciò, il trasferimento e l'assistenza prestata per un periodo di circa sette mesi appaiono come la naturale e gratuita esplicazione del vincolo di parentela. Conseguentemente, la somma di € 6.000,00 costituisce una erogazione liberale o un rimborso di cortesia, dettato dal mero affetto dell'attrice, che ha voluto soddisfare un'obbligazione naturale Di conseguenza, la richiesta risarcitoria non può essere accolta, in quanto l'erogazione monetaria non è collegabile all'illecito ma a un atto dispositivo dell'attrice.
5. Responsabilità solidale, manleva e spese di lite.
L'attrice ha convenuto in giudizio sia quale impresa assicuratrice Controparte_1 del veicolo trasportante (ex art. 141 D.Lgs. 209/2005), sia il , Controparte_2 quale proprietario del medesimo veicolo e litisconsorte necessario.
La domanda attorea merita accoglimento nei confronti di entrambi i convenuti, i quali devono essere condannati in solido al risarcimento. La responsabilità di Controparte_1 discende direttamente dalla sua qualità di impresa assicuratrice del vettore, in
[...] forza della presunzione legale di cui all'art. 141 D.Lgs. 209/2005, che accorda al trasportato azione diretta. La responsabilità del discende dalla Controparte_2
11 sua qualità di proprietario del veicolo (ex art. 2054, co. 3, c.c.), e la sua partecipazione al giudizio è imposta quale litisconsorte necessario nell'azione ex art. 141.
Occorre ora regolare i rapporti interni tra i condebitori solidali. Il Controparte_2 ha formulato espressa domanda di manleva nei confronti di Controparte_1
Tale domanda è fondata e deve essere accolta.
Il è l'assicurato/contraente della polizza R.C.A. stipulata con Il CP_2 CP_1 contratto di assicurazione ha la funzione tipica di trasferire sull'assicuratore il rischio patrimoniale derivante dalla circolazione del veicolo. L'obbligo di manleva costituisce la diretta esecuzione di tale rapporto di garanzia e obbliga a sollevare CP_1
l'Amministrazione da ogni onere economico derivante dalla richiesta risarcitoria. deve, pertanto, essere condannata a tenere indenne il Controparte_1 [...]
da ogni esborso che quest'ultimo fosse tenuto a corrispondere all'attrice in CP_2 forza della presente sentenza (capitale, interessi e spese).
6.Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nei rapporti tra l'attrice e i convenuti in solido ( e ), questi ultimi CP_1 CP_2 devono rifondere le spese legali all'attrice. Si ritiene tuttavia equa una parziale compensazione nella misura del 10%, in quanto l'attrice è risultata soccombente su alcuni profili (rigetto perdita di chance, spese future, assistenza genitori e spese stragiudiziali). I convenuti, in solido tra loro, sono quindi condannati al pagamento del residuo 90%. Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va determinata in applicazione del criterio del "disputatum": il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (Sez. 3 - , Ordinanza n. 13145 del 17/05/2025). Pertanto, si deve considerare la somma totale di quanto richiesto dal'attirce ( € 145.504). Questo importo totale determina lo scaglione tariffario di riferimento (es. da € 52.001 a € 260.000): per l'andamento del processo e l'attività svolta si considera un valore medio.
Nei rapporti interni tra i convenuti, le spese di lite tra e devono CP_1 CP_2 essere compensate, posto che quest'ultimo si è limitato a una contestazione generica della propria responsabilità.
Le spese di CTU vanno poste a carico di atteso che il non ha CP_1 CP_2 concretamente partecipato al contraddittorio tecnico.
6. Trasmissione IVASS.
La richiesta di ordinare la trasmissione degli atti all'IVASS, ex articolo 148, comma 10, del Codice delle Assicurazioni, deve essere respinta. La disposizione è volta a
12 sanzionare l'impresa che abbia formulato un'offerta in misura "inferiore alla metà della somma liquidata in via definitiva".
Nel caso di specie, la somma liquidata in via definitiva (comprensiva di DNP totale, spese mediche e lucro cessante) ammonta a € 84.701,88 (€ 70.200,00 + € 7.605,24 + € 6.896,64).
La metà di tale somma è pari a € 42.350,94. ha versato un acconto Controparte_1 di € 50.000,00. Poiché l'acconto versato è superiore alla metà della somma liquidata, non sussistono i presupposti normativi per la segnalazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 17479/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accerta e Dichiara la responsabilità solidale di e del Controparte_1
nel risarcimento dei danni subiti dall'attrice Controparte_2 Pt_1
a seguito del sinistro del 16 luglio 2020;
[...]
2. Per l'effetto, NN e il , in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento in favore di delle seguenti somme: Parte_1
o € 17.018,40 a titolo di danno non patrimoniale residuo (comprensivo di rivalutazione e interessi compensativi), oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
o € 6.896,64 a titolo di lucro cessante, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
o € 7.605,24 a titolo di danno emergente (spese mediche e CTP), oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo;
3. Rigetta ogni altra domanda risarcitoria formulata dall'attrice, ivi inclusa la richiesta di rimborso delle spese legali stragiudiziali;
4. Applica la compensazione tra l'attrice e i convenuti in solido le spese di lite nella misura del 10% e, per l'effetto, NN e il Controparte_1
, in solido tra loro, a rifondere all'attrice il residuo 90% Controparte_2 delle spese di lite, liquidate (per l'intero) in € 12.692,70 per compensi, oltre contributo unificato per esborsi, iva, cpa e spese generali, oltre accessori di legge;
5. Accoglie la domanda di manleva formulata dal e, per Controparte_2
l'effetto, NN a tenere indenne il Controparte_1 CP_2
13 da ogni somma che quest'ultimo sarà tenuto a pagare all'attrice in CP_2 esecuzione della presente sentenza, a titolo di capitale, interessi e spese;
6. Compensa le spese di lite tra e al;
Controparte_1 Controparte_2
7. Pone le spese di CTU, come liquidate in atti, definitivamente a carico di
Controparte_1
8. Rigetta la richiesta di trasmissione degli atti all'IVASS.
Venezia 20/11/2025
Il Giudice
MO AS
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