CASS
Sentenza 16 maggio 2023
Sentenza 16 maggio 2023
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 459, comma primo, cod. pen. in relazione all'art. 453, comma primo, n. 3), cod. pen., e non il meno grave reato di cui all'art. 464 cod. pen., la condotta di detenzione dei valori di bollo contraffatti, poiché, in ragione del rinvio dell'art. 459 cod. pen. alla disposizione di cui al precedente art. 453 - che non può intendersi come mero richiamo "quoad poenam" -, ai fini della individuazione della tipicità della fattispecie incriminatrice, è necessario - una volta provato il concerto, anche solo mediato, del soggetto agente con gli autori della contraffazione o alterazione - far riferimento al contenuto della disposizione richiamata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2023, n. 27573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27573 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: MO VI nato a [...] il [...] VA TA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Il Difensore LL AL TO del foro di TARANTO si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27573 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 16/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza in data 13 settembre 2022, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti di NO EN e di leva GA, riconosciuti responsabili del delitto di cui agli artt. 453 e 459 cod. pen., per avere, nella qualità di titolari di agenzie di pratiche automobilistiche, apposto su atti di passaggio di proprietà di autoveicoli recanti la firma autenticata del venditore, destinati ad essere registrati al PRA, il primo, n. 804 valori di bollo da Euro 16,00 ciascuno, alterati o contraffatti, il secondo, n. 103 valori di bollo dello stesso tipo, parimenti alterati o contraffatti;
fatti accertati in MO e RI nell'anno 2015 fino al 16 novembre 2016. A sostegno della decisione assunta, la Corte territoriale ha addotto che la movimentazione di un numero così consistente di marche da bollo implicava un collegamento degli imputati con un'organizzazione di falsari che provvedeva alla commercializzazione dei detti valori alterati o contraffatti, tanto deponendo per l'esistenza del loro concerto - richiesto per l'integrazione della fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 453 e 459 cod. pen. - con gli autori della contraffazione o con intermediari di questi ultimi. Concerto, che, peraltro, non era stato neppure smentito da allegazioni difensive atte a dimostrare l'estraneità dei prevenuti a tale traffico delittuoso, che anzi avevano lucrato la plusvalenza tra il valore nominale delle marche da bollo e il prezzo vile di quelle false. Donde, alla stregua di tali argomentazioni, il giudice della sentenza impugnata ha anche respinto la richiesta di derubricazione del reato contestato in quello di uso di valori di bollo contraffatti o alterati di cui all'art. 464 cod. pen. in quanto infondata. 2. Avverso la sentenza di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con separati atti d'impugnativa, sottoscritti dai rispettivi difensori. 2.1. Il ricorso nell'interesse di NO EN consta di due motivi, che denunciano il vizio di motivazione, in punto di prova della responsabilità del ricorrente, e la violazione dell'art. 459 cod. pen.. Con riguardo al primo profilo, è dedotto che la Corte territoriale, a fronte di motivi di appello specifici, aveva reso una motivazione caratterizzata da lapidarietà delle proposizioni, come tali prive di qualsivoglia capacità di dar conto, sulla base delle informazioni probatorie disponibili, dell'iter del ragionamento seguito per giungere alla decisione di conferma della sentenza di primo grado. Con riguardo al secondo profilo, si eccepisce che, per effetto del mancato confronto con il materiale probatorio a disposizione, ritenuto tale da non offrire elementi di prova idonei a sostenere la tesi del concorso dell'imputato nella 1 contraffazione o nell'alterazione dei valori di bollo o, quantomeno, del concerto con i falsari, la Corte di appello aveva disatteso la richiesta di sussunzione del fatto nello schema di incriminazione di cui all'art. 464 cod. pen., da c:onsiderare, invece, perfettamente aderente alla fattispecie in concreto accertata, posto che l'imputato di era limitato a fare uso dei valori di bollo contraffatti o alterati secondo la loro naturale destinazione, ossia apponendoli sugli atti di autentica di firme per il passaggio di proprietà di autoveicoli. 2.2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di leva GA consta di quattro motivi. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 459 cod. pen. e il vizio di motivazione, in ragione dell'omessa risposta alle specifiche doglianze di gravame con le quali si era lamentata l'assenza di un solido apparato a rgomentativo, che, al di là delle mere illazioni, fosse in grado sorreggere il giudizio di responsabilità dell'imputato. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 27, comma 2, Cost., 6 CEDU e 533 cod. proc. pen., per l'illegittima inversione dell'onere della prova, laddove la Corte territoriale aveva preteso che fosse l'imputato a dovere dimostrare la sua estraneità ai fatti. - Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 459 cod. pen., perché l'imputato si era limitato a fare uso delle marche da bollo secondo la loro destinazione naturale, non essendovi prova che egli le avesse messe in circolazione. - Il quarto motivo la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione da omessa risposta sull'istanza di concessione del beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, ritualmente avanzata con l'atto di gravame. 3. In data 29 aprile 2023, il difensore di NO EN ha depositato richiesta di trattazione orale del ricorso, che gli è stata ritualmente accordata. 4. In data 11 maggio 2023, il difensore di leva GA ha depositato memoria con la quale ha meglio lumeggiato le ragioni di censura articolate nel ricorso e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 2 1. Entrambi i motivi articolati nell'interesse di NO EN sono inammissibili. 1.1. Il motivo che denuncia il vizio di motivazione in punto di prova della responsabilità del ricorrente è generico. A fronte di quanto argomentato dalla Corte territoriale per sostenere che il numero davvero consistente di marche da bollo false (in numero di 804 per un valore complessivo di Euro 12.864,00), apposte sugli atti di autentica di firma compiuti presso l'agenzia di pratiche automobilistiche di cui NO era titolare, era tale da fare ragionevolmente ritenere che egli avesse agito di concerto con un'organizzazione di falsari, dedita alla commercializzazione a prezzo vile di valori da bollo contraffatti o alterati, tanto più in assenza di qualsivoglia giustificazione del dato, oggettivamente provato, del transito presso la sua agenzia dei suddetti valori, le deduzioni difensive che eccepiscono il travisamento di informazioni probatorie peccano di assoluta aspecificità, perché omettono non solo di confrontarsi con la messe di elementi probatori riportati nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 7, in cui è detto che le marche da bollo, apposte sugli atti di autentica delle firme compiuti tanto nell'agenzia di NO che in quella di leva, appartenevano alla medesima partita di valori bollati falsi proveniente da Napoli e da Caserta, e pag. 6, in cui è spiegato come NO non avesse fornito alcun elemento o alcuna fattura idonea a comprovare la sua buona fede al momento dell'acquisto) e, all'evidenza, implicitamente richiamati dal giudice di appello a suffragio dell'affermazione secondo la quale l'imputato aveva agito di concerto con i falsari, ma anche di indicare in maniera puntuale e chiara quali fossero gli elementi di prova capaci di smentire in maniera decisiva l'affermazione censurata. 1.2. Il secondo motivo che eccepisce l'erronea qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondato. Va premesso che il rinvio dell'art. 459 cod. pen. alle disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 cod. pen. non può intendersi come un semplice richiamo "quoad poenam", con la conseguenza che, che per la individuazione della tipicità della fattispecie incriminatrice, è necessario far riferimento al contenuto delle disposizioni richiamate (Sez. 5, n. 3316 del 22/02/1983, Rv. 1.58495). Ciò comporta che, una volta che sia stato provato - come accaduto nel caso di specie, sulla base dei plurimi elementi indiziari (Sez. 5, n. 11092 del 07/01/2015, Rv. 263038; Sez. 5, n. 26189 del 03/06/2010, Rv. 247903) sopra riportati, correttamente e plausibilmente valorizzati dai giudici di merito - il concerto del soggetto agente con gli autori della contraffazione o alterazione - concerto da concepire, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, come «un rapporto qualunque, un'intesa anche solo mediata attraverso 3 uno o più intermediari, tra falsificatori e spenditori, che sussiste ove questi ultimi, ricevendo la moneta falsificata, non abbiano ignorato di agire come una "longa manus" dei contraffattori, e ancorché detti contraffattori o gli intermediari precedenti a quello con cui hanno avuto rapporti, siano rimasti ignoti» (Sez. 5, n. 8269 del 22/04/1986, Rv. 173572; conf. Sez. 6, n. 3013 del 31/01/1996, Rv. 204517; Sez. 5, n. 882 del 16/12/1992, dep. 1993, Rv. 193193; Sez. 6, n. 5006 del 02/06/1988, dep. 1989, Rv. 180987) -, la detenzione dei valori di bollo contraffatti - nella fattispecie al vaglio, conclamata dalla loro apposizione sugli atti di autentica di firma - integra il delitto di cui all'art. 459, comma 1, cod. pen. in relazione all'art. 453, comma 1, n. 3 cod. pen. e non il meno grave reato di cui all'art. 464 cod. pen.. 2. Il ricorso nell'interesse di leva GA è inammissibile. 2.1. La Corte territoriale ha escluso la congetturalità della motivazione ostesa nella sentenza di primo grado a sostegno della dichiarazione di responsabilità dell'imputato osservando come il numero di marche da bollo contraffatte nella sua disponibilità (103 apposte su atti di autentica e 6 trovate in suo possesso nel corso della perquisizione cui egli venne sottoposto), in assenza di elementi oggettivi atti a spiegare come egli potesse avere compiuto presso la sua agenzia, nell'arco temporale compreso tra il 2015 e il 2016, un migliaio di pratiche automobilistiche, avendo regolarmente acquistato soltanto 70 marche da bollo del valore di Euro 16,00 cadauna (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado), deponesse ragionevolmente per l'approvvigionamento dei valori accertati come contraffatti o alterati da un canale clandestino, gestito da un'organizzazione di falsari con i quali egli aveva stretto una qualche intesa. Si tratta di motivazione completa e congrua, che, ancorché in maniera succinta, ha però dato conto delle decisive ragioni per le quali le doglianze di gravame sono state disattese: va, infatti, ricordato che il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, posto che l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involciente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976, dep. 1977, Rv. 135181), dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794). 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Nel caso oggetto di scrutinio, il thema probandum era costituito dalla detenzione da parte di leva di valori da bollo contraffatti o alterati di concerto con i falsari, in relazione al quale la pubblica accusa - come emerge dalla sentenza di primo grado - aveva dimostrato che le marche da bollo false, certamente transitate per l'agenzia dell'imputato in numero considerevole, erano parte di un lotto di valori contraffatti proveniente da Napoli e da Caserta. Dunque, a fronte di un onere della prova del fatto correttamente adempiuto dall'attore pubblico, era onere dell'accusato allegare elementi a sua discolpa, ad esempio, come argomentato dai giudici di merito, addurre elementi oggettivi (desunti da prove dichiarative o documentali) atti a dimostrare che tutte le marche apposte sulle pratiche automobilistiche erano state acquistate da rivenditori autorizzati o portate dagli stessi venditori dei veicoli. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato per le stesse ragioni già illustrate per respingere l'analoga doglianza articolata nell'interesse di NO;
donde, è al punto 1.2. della presente parte motiva che qui va fatto integrale e recettizio rinvio. 2.4. Il quarto motivo è inammissibile per carenza d'interesse. Dall'atto di appello proposto per leva emerge come la richiesta di concessione del beneficio ex art. 175 cod. pen. fosse stata sostenuta dalla mera indicazione della «occasionalità e della circoscrivibilità temporale della condotta» (cfr. pag. 5, atto di appello depositato in data 1 dicembre 2020). Occasionalità e circoscrivibilità temporale della condotta certamente escluse all'esito dell'accertamento di merito, atteso il numero delle marche contraffatte o alterate detenute da leva per un arco temporale di circa due anni (in numero di 103, apposte sugli atti di autentica nel corso del 2015 e fino al 16 novembre 2016, ed in numero di 6 trovate in suo possesso all'atto della perquisizione effettuata nei suoi confronti), di modo che, in considerazione della manifesta infondatezza della richiesta il giudice di appello non era tenuto a disattenderla esplicitamente. E', infatti, jus receptum che, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Rv. 265878; Sez. 6, n. 1338 del 18/07/1979, dep. 1980, Rv. 144159). 5 3. S'impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/05/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Il Difensore LL AL TO del foro di TARANTO si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27573 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 16/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza in data 13 settembre 2022, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti di NO EN e di leva GA, riconosciuti responsabili del delitto di cui agli artt. 453 e 459 cod. pen., per avere, nella qualità di titolari di agenzie di pratiche automobilistiche, apposto su atti di passaggio di proprietà di autoveicoli recanti la firma autenticata del venditore, destinati ad essere registrati al PRA, il primo, n. 804 valori di bollo da Euro 16,00 ciascuno, alterati o contraffatti, il secondo, n. 103 valori di bollo dello stesso tipo, parimenti alterati o contraffatti;
fatti accertati in MO e RI nell'anno 2015 fino al 16 novembre 2016. A sostegno della decisione assunta, la Corte territoriale ha addotto che la movimentazione di un numero così consistente di marche da bollo implicava un collegamento degli imputati con un'organizzazione di falsari che provvedeva alla commercializzazione dei detti valori alterati o contraffatti, tanto deponendo per l'esistenza del loro concerto - richiesto per l'integrazione della fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 453 e 459 cod. pen. - con gli autori della contraffazione o con intermediari di questi ultimi. Concerto, che, peraltro, non era stato neppure smentito da allegazioni difensive atte a dimostrare l'estraneità dei prevenuti a tale traffico delittuoso, che anzi avevano lucrato la plusvalenza tra il valore nominale delle marche da bollo e il prezzo vile di quelle false. Donde, alla stregua di tali argomentazioni, il giudice della sentenza impugnata ha anche respinto la richiesta di derubricazione del reato contestato in quello di uso di valori di bollo contraffatti o alterati di cui all'art. 464 cod. pen. in quanto infondata. 2. Avverso la sentenza di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con separati atti d'impugnativa, sottoscritti dai rispettivi difensori. 2.1. Il ricorso nell'interesse di NO EN consta di due motivi, che denunciano il vizio di motivazione, in punto di prova della responsabilità del ricorrente, e la violazione dell'art. 459 cod. pen.. Con riguardo al primo profilo, è dedotto che la Corte territoriale, a fronte di motivi di appello specifici, aveva reso una motivazione caratterizzata da lapidarietà delle proposizioni, come tali prive di qualsivoglia capacità di dar conto, sulla base delle informazioni probatorie disponibili, dell'iter del ragionamento seguito per giungere alla decisione di conferma della sentenza di primo grado. Con riguardo al secondo profilo, si eccepisce che, per effetto del mancato confronto con il materiale probatorio a disposizione, ritenuto tale da non offrire elementi di prova idonei a sostenere la tesi del concorso dell'imputato nella 1 contraffazione o nell'alterazione dei valori di bollo o, quantomeno, del concerto con i falsari, la Corte di appello aveva disatteso la richiesta di sussunzione del fatto nello schema di incriminazione di cui all'art. 464 cod. pen., da c:onsiderare, invece, perfettamente aderente alla fattispecie in concreto accertata, posto che l'imputato di era limitato a fare uso dei valori di bollo contraffatti o alterati secondo la loro naturale destinazione, ossia apponendoli sugli atti di autentica di firme per il passaggio di proprietà di autoveicoli. 2.2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di leva GA consta di quattro motivi. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 459 cod. pen. e il vizio di motivazione, in ragione dell'omessa risposta alle specifiche doglianze di gravame con le quali si era lamentata l'assenza di un solido apparato a rgomentativo, che, al di là delle mere illazioni, fosse in grado sorreggere il giudizio di responsabilità dell'imputato. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 27, comma 2, Cost., 6 CEDU e 533 cod. proc. pen., per l'illegittima inversione dell'onere della prova, laddove la Corte territoriale aveva preteso che fosse l'imputato a dovere dimostrare la sua estraneità ai fatti. - Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 459 cod. pen., perché l'imputato si era limitato a fare uso delle marche da bollo secondo la loro destinazione naturale, non essendovi prova che egli le avesse messe in circolazione. - Il quarto motivo la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione da omessa risposta sull'istanza di concessione del beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, ritualmente avanzata con l'atto di gravame. 3. In data 29 aprile 2023, il difensore di NO EN ha depositato richiesta di trattazione orale del ricorso, che gli è stata ritualmente accordata. 4. In data 11 maggio 2023, il difensore di leva GA ha depositato memoria con la quale ha meglio lumeggiato le ragioni di censura articolate nel ricorso e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 2 1. Entrambi i motivi articolati nell'interesse di NO EN sono inammissibili. 1.1. Il motivo che denuncia il vizio di motivazione in punto di prova della responsabilità del ricorrente è generico. A fronte di quanto argomentato dalla Corte territoriale per sostenere che il numero davvero consistente di marche da bollo false (in numero di 804 per un valore complessivo di Euro 12.864,00), apposte sugli atti di autentica di firma compiuti presso l'agenzia di pratiche automobilistiche di cui NO era titolare, era tale da fare ragionevolmente ritenere che egli avesse agito di concerto con un'organizzazione di falsari, dedita alla commercializzazione a prezzo vile di valori da bollo contraffatti o alterati, tanto più in assenza di qualsivoglia giustificazione del dato, oggettivamente provato, del transito presso la sua agenzia dei suddetti valori, le deduzioni difensive che eccepiscono il travisamento di informazioni probatorie peccano di assoluta aspecificità, perché omettono non solo di confrontarsi con la messe di elementi probatori riportati nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 7, in cui è detto che le marche da bollo, apposte sugli atti di autentica delle firme compiuti tanto nell'agenzia di NO che in quella di leva, appartenevano alla medesima partita di valori bollati falsi proveniente da Napoli e da Caserta, e pag. 6, in cui è spiegato come NO non avesse fornito alcun elemento o alcuna fattura idonea a comprovare la sua buona fede al momento dell'acquisto) e, all'evidenza, implicitamente richiamati dal giudice di appello a suffragio dell'affermazione secondo la quale l'imputato aveva agito di concerto con i falsari, ma anche di indicare in maniera puntuale e chiara quali fossero gli elementi di prova capaci di smentire in maniera decisiva l'affermazione censurata. 1.2. Il secondo motivo che eccepisce l'erronea qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondato. Va premesso che il rinvio dell'art. 459 cod. pen. alle disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 cod. pen. non può intendersi come un semplice richiamo "quoad poenam", con la conseguenza che, che per la individuazione della tipicità della fattispecie incriminatrice, è necessario far riferimento al contenuto delle disposizioni richiamate (Sez. 5, n. 3316 del 22/02/1983, Rv. 1.58495). Ciò comporta che, una volta che sia stato provato - come accaduto nel caso di specie, sulla base dei plurimi elementi indiziari (Sez. 5, n. 11092 del 07/01/2015, Rv. 263038; Sez. 5, n. 26189 del 03/06/2010, Rv. 247903) sopra riportati, correttamente e plausibilmente valorizzati dai giudici di merito - il concerto del soggetto agente con gli autori della contraffazione o alterazione - concerto da concepire, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, come «un rapporto qualunque, un'intesa anche solo mediata attraverso 3 uno o più intermediari, tra falsificatori e spenditori, che sussiste ove questi ultimi, ricevendo la moneta falsificata, non abbiano ignorato di agire come una "longa manus" dei contraffattori, e ancorché detti contraffattori o gli intermediari precedenti a quello con cui hanno avuto rapporti, siano rimasti ignoti» (Sez. 5, n. 8269 del 22/04/1986, Rv. 173572; conf. Sez. 6, n. 3013 del 31/01/1996, Rv. 204517; Sez. 5, n. 882 del 16/12/1992, dep. 1993, Rv. 193193; Sez. 6, n. 5006 del 02/06/1988, dep. 1989, Rv. 180987) -, la detenzione dei valori di bollo contraffatti - nella fattispecie al vaglio, conclamata dalla loro apposizione sugli atti di autentica di firma - integra il delitto di cui all'art. 459, comma 1, cod. pen. in relazione all'art. 453, comma 1, n. 3 cod. pen. e non il meno grave reato di cui all'art. 464 cod. pen.. 2. Il ricorso nell'interesse di leva GA è inammissibile. 2.1. La Corte territoriale ha escluso la congetturalità della motivazione ostesa nella sentenza di primo grado a sostegno della dichiarazione di responsabilità dell'imputato osservando come il numero di marche da bollo contraffatte nella sua disponibilità (103 apposte su atti di autentica e 6 trovate in suo possesso nel corso della perquisizione cui egli venne sottoposto), in assenza di elementi oggettivi atti a spiegare come egli potesse avere compiuto presso la sua agenzia, nell'arco temporale compreso tra il 2015 e il 2016, un migliaio di pratiche automobilistiche, avendo regolarmente acquistato soltanto 70 marche da bollo del valore di Euro 16,00 cadauna (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado), deponesse ragionevolmente per l'approvvigionamento dei valori accertati come contraffatti o alterati da un canale clandestino, gestito da un'organizzazione di falsari con i quali egli aveva stretto una qualche intesa. Si tratta di motivazione completa e congrua, che, ancorché in maniera succinta, ha però dato conto delle decisive ragioni per le quali le doglianze di gravame sono state disattese: va, infatti, ricordato che il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, posto che l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involciente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976, dep. 1977, Rv. 135181), dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794). 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Nel caso oggetto di scrutinio, il thema probandum era costituito dalla detenzione da parte di leva di valori da bollo contraffatti o alterati di concerto con i falsari, in relazione al quale la pubblica accusa - come emerge dalla sentenza di primo grado - aveva dimostrato che le marche da bollo false, certamente transitate per l'agenzia dell'imputato in numero considerevole, erano parte di un lotto di valori contraffatti proveniente da Napoli e da Caserta. Dunque, a fronte di un onere della prova del fatto correttamente adempiuto dall'attore pubblico, era onere dell'accusato allegare elementi a sua discolpa, ad esempio, come argomentato dai giudici di merito, addurre elementi oggettivi (desunti da prove dichiarative o documentali) atti a dimostrare che tutte le marche apposte sulle pratiche automobilistiche erano state acquistate da rivenditori autorizzati o portate dagli stessi venditori dei veicoli. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato per le stesse ragioni già illustrate per respingere l'analoga doglianza articolata nell'interesse di NO;
donde, è al punto 1.2. della presente parte motiva che qui va fatto integrale e recettizio rinvio. 2.4. Il quarto motivo è inammissibile per carenza d'interesse. Dall'atto di appello proposto per leva emerge come la richiesta di concessione del beneficio ex art. 175 cod. pen. fosse stata sostenuta dalla mera indicazione della «occasionalità e della circoscrivibilità temporale della condotta» (cfr. pag. 5, atto di appello depositato in data 1 dicembre 2020). Occasionalità e circoscrivibilità temporale della condotta certamente escluse all'esito dell'accertamento di merito, atteso il numero delle marche contraffatte o alterate detenute da leva per un arco temporale di circa due anni (in numero di 103, apposte sugli atti di autentica nel corso del 2015 e fino al 16 novembre 2016, ed in numero di 6 trovate in suo possesso all'atto della perquisizione effettuata nei suoi confronti), di modo che, in considerazione della manifesta infondatezza della richiesta il giudice di appello non era tenuto a disattenderla esplicitamente. E', infatti, jus receptum che, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Rv. 265878; Sez. 6, n. 1338 del 18/07/1979, dep. 1980, Rv. 144159). 5 3. S'impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/05/2023.