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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 22/10/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa NA NI Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 1386/2025 di Ruolo
Generale vertente t r a
, con l'avv. ZAMBON FEDERICA Parte_1
RICORRENTE
e con l'avv. DONDA LUISA CP_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI
(rassegnate all'udienza del 21.10.2025)
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
2) Rinuncia alle domande reciproche di addebito e contestuale accettazione reciproca delle rinunce;
3) Assegno di mantenimento in favore della ricorrente e a carico del resistente, da versarsi, presso le coordinate bancarie intestate alla ricorrente sul conto acceso presso
indicate nel ricorso, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla CP_2
1 mensilità di novembre 2025, pari ad euro 200,00 fino al dicembre 2026; con aumento della somma mensile anzidetta ad euro 300,00 con decorrenza da gennaio 2027 e fino alla vendita della nuda proprietà della casa familiare;
con riduzione della somma anzidetta ad euro 200,00 mensili a decorrere dal mese successivo alla vendita della nuda proprietà della casa familiare;
4) Si dà atto che la ha già incaricato un'agenzia (agenzia Parte_1
Moratti e Rizzoli) per la vendita della nuda proprietà della casa familiare;
il sig. CP_1 in data odierna rilascia autorizzazione acché l'agenzia possa accedere all'immobile;
5) Impegno della ricorrente a rinunciare all'opposizione all'archiviazione nel procedimento n. 6798/2024 R.G.N.R.; impegno anche del sig. a non presentare CP_1 opposizione nell'ambito del medesimo procedimento riunito;
6) Trasferimento della residenza della ricorrente entro 6 mesi dalla sentenza di separazione;
7) La ricorrente potrà prelevare i suoi effetti personali dalla casa familiare entro il 31 dicembre 2025, previo accordo e con l'ausilio dei legali, anche per quanto riguarda
l'elaborazione di elenchi con oggetti da asportare;
8) I conti correnti intestati a ciascun coniuge rimangono di esclusiva intestazione del coniuge intestatario e le parti dichiarano di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro in relazione a tali conti;
9) Le parti dichiarano di aver definito con il presente accordo ogni questione patrimoniale
e di nulla pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo;
10) Spese di lite compensate.
MOTIVI DELA DECISIONE
I) Con ricorso depositato in data 23.05.2025 e regolarmente notificato, la sig.ra premesso di aver contratto matrimonio con il Parte_1 sig. in data 24.10.2014 e che dalla loro unione non erano nati CP_1
figli, adiva l'intestato Tribunale chiedendo, in estrema sintesi, oltre alla pronuncia di separazione con addebito della stessa in capo al resistente, il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento pari ad euro
600,00.
Si costituiva in giudizio il sig. aderendo alla domanda di CP_1
separazione, ma con addebito della crisi coniugale in capo alla sig.ra e chiedendo di non versare nulla alla moglie, tenuto conto Parte_1
2 delle proprie esposizioni debitorie o, in subordine, di contribuire al mantenimento della sig.ra in misura pari ad euro 150,00 Parte_1
mensili, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia.
II) Le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Il giudice designato, nel corso della prima udienza del 22.09.2025, invitava la difesa del sig. (soggetto ad amministrazione di sostegno) a CP_1 richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare per la promozione di domande riconvenzionali avente contenuto o comunque incidenza economica
(addebito, mantenimento, spese di lite). Acquisita tale autorizzazione, nel corso dell'udienza del 21.10.2025 le parti sono comparse personalmente avanti al giudice istruttore e in questa sede hanno raggiunto un accordo complessivo sulle condizioni di separazione;
le procuratrici hanno chiesto, dunque, che la causa fosse rimessa subito in decisione al Collegio per l'accoglimento delle conclusioni congiunte supra indicate, con rinuncia alla concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi. La causa giunge ora in decisione.
III) Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti e le reciproche recriminazioni in merito alla rottura dell'armonia familiare, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di talché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Nulla osta poi all'accoglimento delle ulteriori condizioni proposte dalle parti.
IV) L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
3 - pronuncia la separazione personale tra i coniugi
[...]
nata il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
ato a AN DE LI (UD) il 01.09.1953, alle
[...]
seguenti condizioni:
o dà atto che le parti hanno rinunciato alle reciproche domande di addebito e contestualmente hanno accettato reciprocamente tali rinunce;
o dispone che il sig. versi, a titolo di assegno di CP_1
mantenimento in favore della sig.ra presso le Parte_1
coordinate bancarie intestate alla ricorrente sul conto acceso presso indicate nel ricorso, entro il giorno 15 di ogni mese, CP_2 con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, l'importo pari ad euro 200,00 fino a dicembre 2026; con aumento della somma mensile anzidetta ad euro 300,00 con decorrenza da gennaio 2027
e fino alla vendita della nuda proprietà della casa familiare;
e, infine, con riduzione della somma anzidetta ad euro 200,00 mensili a decorrere dal mese successivo alla vendita della nuda proprietà della casa familiare;
o dà atto che la sig.ra ha già incaricato un'agenzia Parte_1
(Agenzia Moratti e Rizzoli) per la vendita della nuda proprietà della casa familiare;
dà atto che il sig. in data 21.10.2025 CP_1
ha rilasciato autorizzazione acché l'agenzia possa accedere all'immobile;
o dà atto che la sig.ra si è impegnata a rinunciare Parte_1
all'opposizione all'archiviazione nel procedimento n. 6798/2024
R.G.N.R. e che il sig. si è contestualmente impegnato a non CP_1
presentare opposizione nell'ambito del medesimo procedimento riunito;
o dà atto che la ricorrente si è impegnata a procedere al trasferimento della propria residenza entro 6 mesi dalla presente sentenza di separazione;
4 o dà atto che la ricorrente potrà prelevare i suoi effetti personali dalla casa familiare entro il 31 dicembre 2025, previo accordo e con l'ausilio dei legali, anche per quanto riguarda l'elaborazione di elenchi con oggetti da asportare;
o dà atto che i conti correnti intestati a ciascun coniuge rimarranno di esclusiva intestazione del coniuge intestatario e che le parti hanno dichiarato di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro in relazione a tali conti;
o dà atto che le parti hanno dichiarato di aver definito con gli accordi di cui all'udienza del 21.10.2025 ogni questione patrimoniale e di nulla pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cervignano del Friuli di procedere all'annotazione della sentenza (matrimonio trascritto al n.
31, parte 2, serie C, anno 2014);
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa NA NI
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
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