CASS
Sentenza 17 maggio 2023
Sentenza 17 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2023, n. 21086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21086 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LESKI IBRAHIMI nato il [...] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo B) e per l'inammissibilità nel resto. udito il difensore L'avvocato DI MONACO LUIGI, in sostituzione dell'avvocato MARTINO EMILIO del foro di TA IA UA TE in difesa di LESKI IBRAHIMI, insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21086 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. SK IB (alias ES RI) ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12/01/2022, che ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli Nord con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui alla rubrica. Al riguardo, articola sei motivi che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2. Il Pubblico ministero presso questa Corte, nella persona del Sostituto Procuratore generale Senatore Vincenzo, con requisitoria del 15/02/2023 valevole anche quale memoria, ha concluso: per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo B) e per l'inammissibilità nel resto del ricorso, con declaratoria di irrevocabilità della condanna in relazione ai delitti di cui ai capi A), C), D), E), F), G), H), I). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione. E', invece, inammissibile nel resto. 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione della legge processuale nel punto in cui la Corte di appello, ai fini della identificazione del ricorrente quale quarto concorrente nei reati contestati ai capi B), C), D) ed E), ha utilizzato a carico dell'imputato i tabulati telefonici relativi alla IMEI 359664094315040, legittimamente acquisiti con decreto del Pubblico ministero per effetto del testo vigente dell'art. 132 D.Lgs. n. 196 del 2003 al momento della adozione del provvedimento, senza, tuttavia, procedere alla loro valutazione unitamente ad altri elementi di prova, così come espressamente previsto dalla specifica disciplina transitoria contemplata dall'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 178 del 2021. 1. Il motivo è manifestamente infondato. Come si evince dalla lettura delle sentenze di merito, l'identificazione del ricorrente, quale quarto concorrente nei delitti di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto illegale, nonché ricettazione di arma, non è avvenuta esclusivamente sulla base dei contenuti dei dati di traffico telefonico, bensì in ragione della valorizzazione di una pluralità di elementi, di carattere individualizzante ed obiettivo, che sono ampiamente descritti e valorizzati nella motivazione della sentenza impugnata 2 (che richiama, con particolare riguardo all'inserimento nel gruppo del ricorrente, anche gli elementi puntualmente declinati al riguardo dal primo giudice). In particolare, si è evidenziato come l'elemento cardine che consente di collegare l'imputato al gruppo dedito alla commissione di delitti di carattere «predatorio» sia costituito dalla presenza della documentazione e di un telefono, al medesimo riferibile, rinvenuta sul veicolo di appoggio utilizzato dai sodali per commettere i furti in abitazione, nonché dall'esito positivo di un servizio di osservazione che ne accerta la presenza, qualche giorno prima, all'interno dell'auto A4 condotta dal coimputato RU, veicolo che sarà poi coinvolto al momento dell'arresto in flagranza dei complici, su cui verrà rinvenuta la refurtiva dei furti contestati al capo B). Inoltre, è in forza dell'esito dei servizi di localizzazione gps che la polizia giudiziaria aveva montato sull'auto A4 (e non dunque di verifica dei dati di traffico telefonico) che è stato anche ricavato il coinvolgimento del ricorrente nei reati di cui ai capi B), C), D) ed E) della rubrica, stante la stretta relazione logico- temporale tra detta autovettura e quella di appoggio, già utilizzata dal gruppo, su cui vennero rinvenuti, nel medesimo frangente e contesto, i documenti ed il telefono dell'imputato. Inoltre, il coinvolgimento dell'imputato negli altri reati di furto muove dalla riconducibilità al telefono al medesimo riferibile dell'attivazione dei telefoni «citofono» poi utilizzati per commettere gli altri furti. E', dunque, in ragione dell'accertato rapporto con il RU e della sua presenza al momento della commissione dei tre furti di cui al capo B) e del successivo momento in cui i complici vengono arrestati in flagranza, che il giudice del merito ha potuto attribuire valenza univocamente illecita ai dati di traffico telefonico pure utilizzati a dimostrazione del concorso dell'imputato negli altri reati di furto. Risulta, pertanto, osservato il disposto dell'art. 1, comma 1-bis legge n. 178 del 2021. 2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione di legge ed il difetto di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere (capo A) e non del concorso di persone nella commissione di una pluralità di delitti avvinti dal medesimo disegno criminoso, non essendosi i giudici di merito soffermati sul requisito della indeterminatezza del programma criminoso e della stabilità della organizzazione quali elementi costitutivi della associazione. 2. Il motivo è manifestamente infondato. Al riguardo, va evidenziato che la Corte di appello ha valorizzato il dato della più ampia estensione delle condotte programmate dal gruppo rispetto ai reati scopo che sono stati contestati ed ha posto in risalto le specifiche modalità delle condotte logicamente sintomatiche di una operatività di carattere programmato e basata su una organizzazione che non presenta alcun connotato di estemporaneità. A fronte di una motivazione logica, confortata dalle risultanze 3 istruttorie, che vengono puntualmente richiamate alle pagine 21 e 22 della sentenza impugnata, le censure difensive in ordine alla sussistenza del delitto associativo, in quanto espressive di un mero dissenso rispetto alla valutazione del compendio probatorio, non possono trovare ingresso in questa sede. Del resto, sul tema la Corte di legittimità ha affermato - con orientamento di cui i giudici di merito risultano avere fatto corretta applicazione - che in tema di associazione per delinquere è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, dep. 2013, Rv. 254233; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Rv. 266670; da ultimo v. Sez. 1, n. 47347 del 08/09/2022, Portacci, non mass.; Sez. 2, n. 11287 del 03/02/2023, Di Noto, non mass.). 3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge rispetto al concorso del ricorrente nel reato di rapina impropria ed in quello connesso di resistenza a pubblico ufficiale, essendo, in fatto, stato accertato che egli non si è reso autore della condotta materiale (capi B e C della rubrica). 3. La censura è manifestamente infondata. 3.1. Quanto al concorso del ricorrente nel delitto di resistenza di cui al capo C), la doglianza si fonda su un'alternativa di merito - ossia che l'allontanamento dell'imputato si sarebbe verificato prima della condotta di reazione a danno dei verbalizzanti - che risulta, invece, essere stata motivatamente disattesa dalla sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, mediante il richiamo delle relative fonti di prova, ha precisato come gli occupanti del veicolo (tra cui vi era anche il ricorrente) si lanciarono fuori dall'auto solo dopo che avvenne lo speronamento dell'autovettura di servizio della polizia giudiziaria che si era posta dietro alla stessa nel tentativo di bloccarne la marcia. La circostanza che l'imputato non abbia poi compiuto atti di violenza a danno dei verbalizzanti - non avendo partecipato alla colluttazione ingaggiata dai complici, una volta scesi dall'auto, con gli agenti - non assume decisivo rilievo ai fini dell'esclusione del concorso nel reato contestato. In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di una autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915 - 01; Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 - 01). L'essersi l'imputato lestamente 4 allontanato dopo la condotta di reazione intentata dal complice mediante lo speronamento dell'auto di servizio, dà ragionevolmente conto di come la materiale opposizione fosse condivisa da tutti i correi e costituisse attuazione di un disegno ben preciso costituito dal darsi in ogni caso alla fuga al fine di evitare l'arresto per i furti poco prima commessi e, quanto al ricorrente, anche al fine di essere identificato quale soggetto illegalmente presente sul territorio italiano. 3.2. Rispetto al reato di rapina impropria (capo B) la difesa deduce il vizio di motivazione, richiamando la decisione assunta dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 23231 del 13/04/2022) con la quale è stata annullata con rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/12/2020, emessa all'esito del procedimento nei confronti degli altri tre concorrenti nello stesso reato, sul rilievo che non è stato adeguatamente precisato se ed in che modo sussiste il nesso di contestualità dell'azione complessiva e della correlazione fra la condotta posta in danno degli operanti - configurante l'autonomo e concorrente delitto di resistenza a pubblico ufficiale - ed il furto realizzato in altro ambito temporale e spaziale. 3.2. La censura è fondata. Anche nella impugnata sentenza, così come nella sentenza della Corte di appello del 22/12/2020, che ha riguardato i coimputati giudicati separatamente, si registra una carenza motivazionale non essendo stato adeguatamente precisato se ed in che modo sussiste il nesso di contestualità dell'azione complessiva e correlazione fra la condotta posta in danno degli operanti- configurante l'autonomo e concorrente delitto di resistenza a pubblico ufficiale - ed i furti realizzati in altro ambito temporale e spaziale. Si impone, pertanto, in relazione a tale punto, l'annullamento della sentenza impugnata nei termini indicati nella sentenza emessa da questa Corte (Sez. 2 n. 23231 del 13/04/2022) in relazione alla sentenza della Corte di Appello di Napoli riguardante i tre concorrenti nello stesso reato. 3.3. Rispetto al ritenuto concorso nei due delitti di rapina impropria e resistenza, la difesa evidenzia, altresì, quanto al coinvolgimento nella rapina impropria, l'omessa valutazione della sussistenza del concorso anomalo di persone, pur avendo i giudici di merito ipotizzato l'attribuzione del fatto all'imputato sulla base della conseguenzialità logica e temporale della condotta di furto, con argomentazione in fatto compatibili esclusivamente con la fattispecie di cui all'art. 116 cod. pen., secondo gli orientamenti sul tema espressi dalla giurisprudenza di legittimità. 3.3. Il motivo resta assorbito dall'annullamento con rinvio disposto per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato più grave in relazione al quale è articolata la doglianza di applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 116 cod. pen. 5 4. Con il quarto motivo di ricorso si rileva la violazione dell'articolo 110 cod. pen. e, comunque, il vizio di motivazione in relazione al concorso dell'imputato nei reati di cui ai capi D) ed E), aventi ad oggetto la detenzione ed il porto illegale di un'arma, lamentando l'omessa indicazione di elementi dai quali desumere che anche quest'ultimo ne avesse avuto disponibilità; in particolare, la difesa lamenta il fatto che, rispetto a tali reati, si sia avuta da parte della Corte territoriale una motivazione standardizzata, comune agli altri coimputati, senza tenere conto della particolare posizione assunta dal ricorrente rispetto alla vicenda in esame. 4. Il motivo è manifestamente infondato. Le considerazioni svolte dalla difesa non si confrontano, invero, con i canoni ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità rispetto alla valutazione degli indizi;
ed invero, può pervenirsi alle considerazioni esposte nel ricorso, circa la non sussistenza del concorso del ricorrente nei delitti di resistenza e di detenzione, porto e ricettazione di arma solo se la posizione di quest'ultimo sia astratta dal complessivo contesto nella quale era stata collocata sulla base di logiche e ben riscontrate considerazioni. In particolare, solo una valutazione parcellizzata dei singoli reati può condurre alla conclusione secondo cui il ricorrente non avrebbe concorso nei già menzionati reati. Si tratta, in realtà, di una ricostruzione che dalla lettura delle sentenze di merito risulta non compatibile con le risultanze che emergono da una valutazione complessiva del compendio, dalle quali, al contrario, risalta il dato della presenza del ricorrente al momento del controllo, della sua fuga nel mentre il veicolo era ancora in movimento, della presenza dell'arma da attività delittuose prossime ai fatti e dalla stessa natura e dal rinvenimento della pistola unitamente alla dotazione da parte del gruppo degli arnesi destinati alla realizzazione dei furti, elementi che convergono logicamente in una disponibilità condivisa tra i correi, nell'ambito di un ordito illecito di carattere organizzato, previamente concordato e del tutto aderente anche alla riconosciuta esistenza dell'ipotesi del concorso necessario che lega gli imputati. 5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione rispetto alla declaratoria di inammissibilità delle eccezioni formulate all'interno dei motivi nuovi rispetto alle ritenute aggravanti di cui all'art. 625 nr. 2 e nr. 5 cod. pen., contestate rispetto ai reati di cui ai capi F), G), H), I). 5. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Correttamente la Corte territoriale ha rilevato l'inammissibilità delle eccezioni relative alle aggravanti contestate, perché proposte per la prima volta solo all'interno dei motivi nuovi. La sentenza impugnata, sul punto, si è dunque conformata all'orientamento di legittimità secondo cui "I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario 6 atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dovendosi ritenere afferente a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario, e quello inerente alla configurabilità di un'aggravante, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo." (ex multis, Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783 - 01). Quanto, poi, al rilievo che su tale questione la Corte territoriale avrebbe potuto decidere ex officio, non ponendosi il principio devolutivo in contrasto con il potere del giudice di appello di escludere le circostanze aggravanti se ne risultano insussistenti i presupposti, va al contempo evidenziata la genericità della doglianza, in quanto il ricorrente ha omesso di indicare gli elementi che sarebbero a sostegno dell'invocata esclusione. 6. Con il sesto motivo si censura la determinazione degli aumenti di pena in relazione ai singoli reati posti in continuazione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 6. In ragione della ritenuta fondatezza del ricorso in relazione al delitto di cui al capo B), le eccezioni relative al trattamento sanzionatorio devono ritenersi assorbite. 7. In conclusione, va annullata la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso nel resto ed assorbite le censure in ordine al trattamento sanzionatorio e all'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 116 cod. pen. in relazione al delitto di rapina impropria di cui al capo B). Va, al contempo, dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione agli altri reati non investiti dalla pronuncia di annullamento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo B) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità per i residui reati. Così deciso, il 29/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo B) e per l'inammissibilità nel resto. udito il difensore L'avvocato DI MONACO LUIGI, in sostituzione dell'avvocato MARTINO EMILIO del foro di TA IA UA TE in difesa di LESKI IBRAHIMI, insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21086 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. SK IB (alias ES RI) ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12/01/2022, che ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli Nord con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui alla rubrica. Al riguardo, articola sei motivi che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2. Il Pubblico ministero presso questa Corte, nella persona del Sostituto Procuratore generale Senatore Vincenzo, con requisitoria del 15/02/2023 valevole anche quale memoria, ha concluso: per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo B) e per l'inammissibilità nel resto del ricorso, con declaratoria di irrevocabilità della condanna in relazione ai delitti di cui ai capi A), C), D), E), F), G), H), I). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione. E', invece, inammissibile nel resto. 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione della legge processuale nel punto in cui la Corte di appello, ai fini della identificazione del ricorrente quale quarto concorrente nei reati contestati ai capi B), C), D) ed E), ha utilizzato a carico dell'imputato i tabulati telefonici relativi alla IMEI 359664094315040, legittimamente acquisiti con decreto del Pubblico ministero per effetto del testo vigente dell'art. 132 D.Lgs. n. 196 del 2003 al momento della adozione del provvedimento, senza, tuttavia, procedere alla loro valutazione unitamente ad altri elementi di prova, così come espressamente previsto dalla specifica disciplina transitoria contemplata dall'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 178 del 2021. 1. Il motivo è manifestamente infondato. Come si evince dalla lettura delle sentenze di merito, l'identificazione del ricorrente, quale quarto concorrente nei delitti di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto illegale, nonché ricettazione di arma, non è avvenuta esclusivamente sulla base dei contenuti dei dati di traffico telefonico, bensì in ragione della valorizzazione di una pluralità di elementi, di carattere individualizzante ed obiettivo, che sono ampiamente descritti e valorizzati nella motivazione della sentenza impugnata 2 (che richiama, con particolare riguardo all'inserimento nel gruppo del ricorrente, anche gli elementi puntualmente declinati al riguardo dal primo giudice). In particolare, si è evidenziato come l'elemento cardine che consente di collegare l'imputato al gruppo dedito alla commissione di delitti di carattere «predatorio» sia costituito dalla presenza della documentazione e di un telefono, al medesimo riferibile, rinvenuta sul veicolo di appoggio utilizzato dai sodali per commettere i furti in abitazione, nonché dall'esito positivo di un servizio di osservazione che ne accerta la presenza, qualche giorno prima, all'interno dell'auto A4 condotta dal coimputato RU, veicolo che sarà poi coinvolto al momento dell'arresto in flagranza dei complici, su cui verrà rinvenuta la refurtiva dei furti contestati al capo B). Inoltre, è in forza dell'esito dei servizi di localizzazione gps che la polizia giudiziaria aveva montato sull'auto A4 (e non dunque di verifica dei dati di traffico telefonico) che è stato anche ricavato il coinvolgimento del ricorrente nei reati di cui ai capi B), C), D) ed E) della rubrica, stante la stretta relazione logico- temporale tra detta autovettura e quella di appoggio, già utilizzata dal gruppo, su cui vennero rinvenuti, nel medesimo frangente e contesto, i documenti ed il telefono dell'imputato. Inoltre, il coinvolgimento dell'imputato negli altri reati di furto muove dalla riconducibilità al telefono al medesimo riferibile dell'attivazione dei telefoni «citofono» poi utilizzati per commettere gli altri furti. E', dunque, in ragione dell'accertato rapporto con il RU e della sua presenza al momento della commissione dei tre furti di cui al capo B) e del successivo momento in cui i complici vengono arrestati in flagranza, che il giudice del merito ha potuto attribuire valenza univocamente illecita ai dati di traffico telefonico pure utilizzati a dimostrazione del concorso dell'imputato negli altri reati di furto. Risulta, pertanto, osservato il disposto dell'art. 1, comma 1-bis legge n. 178 del 2021. 2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione di legge ed il difetto di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere (capo A) e non del concorso di persone nella commissione di una pluralità di delitti avvinti dal medesimo disegno criminoso, non essendosi i giudici di merito soffermati sul requisito della indeterminatezza del programma criminoso e della stabilità della organizzazione quali elementi costitutivi della associazione. 2. Il motivo è manifestamente infondato. Al riguardo, va evidenziato che la Corte di appello ha valorizzato il dato della più ampia estensione delle condotte programmate dal gruppo rispetto ai reati scopo che sono stati contestati ed ha posto in risalto le specifiche modalità delle condotte logicamente sintomatiche di una operatività di carattere programmato e basata su una organizzazione che non presenta alcun connotato di estemporaneità. A fronte di una motivazione logica, confortata dalle risultanze 3 istruttorie, che vengono puntualmente richiamate alle pagine 21 e 22 della sentenza impugnata, le censure difensive in ordine alla sussistenza del delitto associativo, in quanto espressive di un mero dissenso rispetto alla valutazione del compendio probatorio, non possono trovare ingresso in questa sede. Del resto, sul tema la Corte di legittimità ha affermato - con orientamento di cui i giudici di merito risultano avere fatto corretta applicazione - che in tema di associazione per delinquere è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, dep. 2013, Rv. 254233; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Rv. 266670; da ultimo v. Sez. 1, n. 47347 del 08/09/2022, Portacci, non mass.; Sez. 2, n. 11287 del 03/02/2023, Di Noto, non mass.). 3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge rispetto al concorso del ricorrente nel reato di rapina impropria ed in quello connesso di resistenza a pubblico ufficiale, essendo, in fatto, stato accertato che egli non si è reso autore della condotta materiale (capi B e C della rubrica). 3. La censura è manifestamente infondata. 3.1. Quanto al concorso del ricorrente nel delitto di resistenza di cui al capo C), la doglianza si fonda su un'alternativa di merito - ossia che l'allontanamento dell'imputato si sarebbe verificato prima della condotta di reazione a danno dei verbalizzanti - che risulta, invece, essere stata motivatamente disattesa dalla sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, mediante il richiamo delle relative fonti di prova, ha precisato come gli occupanti del veicolo (tra cui vi era anche il ricorrente) si lanciarono fuori dall'auto solo dopo che avvenne lo speronamento dell'autovettura di servizio della polizia giudiziaria che si era posta dietro alla stessa nel tentativo di bloccarne la marcia. La circostanza che l'imputato non abbia poi compiuto atti di violenza a danno dei verbalizzanti - non avendo partecipato alla colluttazione ingaggiata dai complici, una volta scesi dall'auto, con gli agenti - non assume decisivo rilievo ai fini dell'esclusione del concorso nel reato contestato. In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di una autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all'inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l'incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915 - 01; Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 - 01). L'essersi l'imputato lestamente 4 allontanato dopo la condotta di reazione intentata dal complice mediante lo speronamento dell'auto di servizio, dà ragionevolmente conto di come la materiale opposizione fosse condivisa da tutti i correi e costituisse attuazione di un disegno ben preciso costituito dal darsi in ogni caso alla fuga al fine di evitare l'arresto per i furti poco prima commessi e, quanto al ricorrente, anche al fine di essere identificato quale soggetto illegalmente presente sul territorio italiano. 3.2. Rispetto al reato di rapina impropria (capo B) la difesa deduce il vizio di motivazione, richiamando la decisione assunta dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 23231 del 13/04/2022) con la quale è stata annullata con rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/12/2020, emessa all'esito del procedimento nei confronti degli altri tre concorrenti nello stesso reato, sul rilievo che non è stato adeguatamente precisato se ed in che modo sussiste il nesso di contestualità dell'azione complessiva e della correlazione fra la condotta posta in danno degli operanti - configurante l'autonomo e concorrente delitto di resistenza a pubblico ufficiale - ed il furto realizzato in altro ambito temporale e spaziale. 3.2. La censura è fondata. Anche nella impugnata sentenza, così come nella sentenza della Corte di appello del 22/12/2020, che ha riguardato i coimputati giudicati separatamente, si registra una carenza motivazionale non essendo stato adeguatamente precisato se ed in che modo sussiste il nesso di contestualità dell'azione complessiva e correlazione fra la condotta posta in danno degli operanti- configurante l'autonomo e concorrente delitto di resistenza a pubblico ufficiale - ed i furti realizzati in altro ambito temporale e spaziale. Si impone, pertanto, in relazione a tale punto, l'annullamento della sentenza impugnata nei termini indicati nella sentenza emessa da questa Corte (Sez. 2 n. 23231 del 13/04/2022) in relazione alla sentenza della Corte di Appello di Napoli riguardante i tre concorrenti nello stesso reato. 3.3. Rispetto al ritenuto concorso nei due delitti di rapina impropria e resistenza, la difesa evidenzia, altresì, quanto al coinvolgimento nella rapina impropria, l'omessa valutazione della sussistenza del concorso anomalo di persone, pur avendo i giudici di merito ipotizzato l'attribuzione del fatto all'imputato sulla base della conseguenzialità logica e temporale della condotta di furto, con argomentazione in fatto compatibili esclusivamente con la fattispecie di cui all'art. 116 cod. pen., secondo gli orientamenti sul tema espressi dalla giurisprudenza di legittimità. 3.3. Il motivo resta assorbito dall'annullamento con rinvio disposto per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato più grave in relazione al quale è articolata la doglianza di applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 116 cod. pen. 5 4. Con il quarto motivo di ricorso si rileva la violazione dell'articolo 110 cod. pen. e, comunque, il vizio di motivazione in relazione al concorso dell'imputato nei reati di cui ai capi D) ed E), aventi ad oggetto la detenzione ed il porto illegale di un'arma, lamentando l'omessa indicazione di elementi dai quali desumere che anche quest'ultimo ne avesse avuto disponibilità; in particolare, la difesa lamenta il fatto che, rispetto a tali reati, si sia avuta da parte della Corte territoriale una motivazione standardizzata, comune agli altri coimputati, senza tenere conto della particolare posizione assunta dal ricorrente rispetto alla vicenda in esame. 4. Il motivo è manifestamente infondato. Le considerazioni svolte dalla difesa non si confrontano, invero, con i canoni ermeneutici espressi dalla giurisprudenza di legittimità rispetto alla valutazione degli indizi;
ed invero, può pervenirsi alle considerazioni esposte nel ricorso, circa la non sussistenza del concorso del ricorrente nei delitti di resistenza e di detenzione, porto e ricettazione di arma solo se la posizione di quest'ultimo sia astratta dal complessivo contesto nella quale era stata collocata sulla base di logiche e ben riscontrate considerazioni. In particolare, solo una valutazione parcellizzata dei singoli reati può condurre alla conclusione secondo cui il ricorrente non avrebbe concorso nei già menzionati reati. Si tratta, in realtà, di una ricostruzione che dalla lettura delle sentenze di merito risulta non compatibile con le risultanze che emergono da una valutazione complessiva del compendio, dalle quali, al contrario, risalta il dato della presenza del ricorrente al momento del controllo, della sua fuga nel mentre il veicolo era ancora in movimento, della presenza dell'arma da attività delittuose prossime ai fatti e dalla stessa natura e dal rinvenimento della pistola unitamente alla dotazione da parte del gruppo degli arnesi destinati alla realizzazione dei furti, elementi che convergono logicamente in una disponibilità condivisa tra i correi, nell'ambito di un ordito illecito di carattere organizzato, previamente concordato e del tutto aderente anche alla riconosciuta esistenza dell'ipotesi del concorso necessario che lega gli imputati. 5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione rispetto alla declaratoria di inammissibilità delle eccezioni formulate all'interno dei motivi nuovi rispetto alle ritenute aggravanti di cui all'art. 625 nr. 2 e nr. 5 cod. pen., contestate rispetto ai reati di cui ai capi F), G), H), I). 5. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Correttamente la Corte territoriale ha rilevato l'inammissibilità delle eccezioni relative alle aggravanti contestate, perché proposte per la prima volta solo all'interno dei motivi nuovi. La sentenza impugnata, sul punto, si è dunque conformata all'orientamento di legittimità secondo cui "I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario 6 atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dovendosi ritenere afferente a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario, e quello inerente alla configurabilità di un'aggravante, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo." (ex multis, Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783 - 01). Quanto, poi, al rilievo che su tale questione la Corte territoriale avrebbe potuto decidere ex officio, non ponendosi il principio devolutivo in contrasto con il potere del giudice di appello di escludere le circostanze aggravanti se ne risultano insussistenti i presupposti, va al contempo evidenziata la genericità della doglianza, in quanto il ricorrente ha omesso di indicare gli elementi che sarebbero a sostegno dell'invocata esclusione. 6. Con il sesto motivo si censura la determinazione degli aumenti di pena in relazione ai singoli reati posti in continuazione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 6. In ragione della ritenuta fondatezza del ricorso in relazione al delitto di cui al capo B), le eccezioni relative al trattamento sanzionatorio devono ritenersi assorbite. 7. In conclusione, va annullata la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso nel resto ed assorbite le censure in ordine al trattamento sanzionatorio e all'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 116 cod. pen. in relazione al delitto di rapina impropria di cui al capo B). Va, al contempo, dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione agli altri reati non investiti dalla pronuncia di annullamento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo B) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità per i residui reati. Così deciso, il 29/03/2023