Sentenza 16 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di furto di alberi, l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. è configurabile in caso di abbattimento o recisione dei rami di alberi infissi al suolo, ovvero di sezionamento di tronchi interi, tale da renderli inidonei all'utilizzo programmato, ma non nel taglio effettuato per rendere trasportabile un albero già divelto destinato alla produzione di legna da ardere, non realizzandosi in tal caso alcuna trasformazione o mutamento di destinazione del bene.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2020, n. 3788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3788 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2020 |
Testo completo
0378 8-2 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: EDUARDO DE GREGORIO Sent. n. sez. 2115/2020 - Presidente - UP 16/12/2020 ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI - Relatore ANTONIO SETTEMBRE R.G.N. 34571/2019 - RENATA SESSA ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IR DR VO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/03/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore, avv. Maria Francesca Assennato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato AC LE per furto aggravato di legna;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione riguardo all'aggravante della violenza sulle cose. 1 ки CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1. In tema di furto, l'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (ex multis, cass., n. 11720 del 29/11/2019, rv 279042-01). In caso di furto di alberi, in tanto è configurabile l'aggravante della violenza sulle cose in quanto l'agente operi su un albero piantato al suolo, abbattendolo o recidendo i rami dello stesso. Anche la "potatura", invero, comportando una diminuzione della parte legnosa secondo l'arbitrio dell'agente, con l'impiego della forza fisica o con l'utilizzo di strumentazione adatta, integra gli estremi della violenza. Parimenti, integra violenza il sezionamento di tronchi destinati ad essere utilizzati nello stato in cui si trovano, dal momento che il loro sezionamento li renderebbe inidonei all'utilizzo programmato. Non è possibile parlare di violenza sulle cose invece - allorché l'agente si limiti a sezionare - - per renderlo trasportabile un albero già abbattuto, destinato ad essere utilizzato come legna da ardere, giacché, in tal caso, non viene operata alcuna trasformazione del bene che sia configurabile come rottura, guasto, danneggiamento o mutamento di destinazione. Ciò che viene in rilievo, in tal caso, è il solo impossessamento.
2. Alla luce di tali criteri la sentenza impugnata fa registrare un deficit di motivazione, giacché, a fronte della specifica contestazione dell'appellante - che negava di aver operato su alberi piantati al suolo e, comunque, di aver inciso sulla destinazione della cosa, per essersi limitato a sezionare delle ceppaie già tagliate e accatastate sul ciglio della strada la Corte d'appello si è limitata a ripetere, in maniera per vero sibillina, che gli imputati furono sorpresi dai carabinieri mentre "stavano praticando il taglio degli alberi di eucalipto", senza ulteriori specificazioni, sicché è rimasto inesplorato proprio l'aspetto rilevante per la configurazione dell'aggravante. 2 ли Consegue a tanto che la sentenza va annullata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame. P. T. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta. Così deciso il 16/12/2020 Il Presidente Il Consigliere estensore (Antonio Setter (Eduardo De Gregorio) شادی مج T ELLERIA DEN 1 FEB 7001 DIARIO IL FUNC Carmela Le uke 3