Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/10/2002, n. 15068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15068 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 2 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA DISCIPLINARE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 5 068/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Procedimento disciplinare Magistrati Composta dagli Ill ri Magistrati: DELLI PRISCOLI-Primo Presidente f.f.- R.G.N. 8047/02 Dott. Mario Dott. Massimo GENGHINI Presidente di sezione Dott. Giovanni OLLA Presidente di sezione Cron. 35257 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Rep. Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Ud. 11/07/02 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere BONOMO Rel. Consigliere Dott. Massimo ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: Б ST GI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA presso lo studio dell'avvocato CORRADO BAZZONI ZUCCONI GALLI FONSECA, rappresentato e difeso dall'avvocato CELIO PICCIONI, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente - 2002 contro 1061 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro 1 pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente nonchè
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimato avversO la sentenza n. 117/01 del Consiglio superiore magistratura, depositata il 21/12/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/02 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
uditi gli avvocati Stefano BRANDINA, per delega dell'Avvocato Celio PICCIONI, CA SICA, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto Cinque che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 1° dicembre 1999 il Ministro della Giusti- zia proponeva, in relazione ai fatti costituenti og- getto di un procedimento penale, conclusosi con decre- to di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Pe- rugia del 18 febbraio 1999, azione disciplinare nei 2 confronti di GI OS, giudice del Tribunale di Ca- merino, cui veniva addebitata la violazione dei doveri di lealtà e correttezza propri del magistrato. Il То- sti era incolpato della violazione dell'art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, perché dagli atti del procedi- mento penale originato da segnalazione del Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Macerata risultava che, nell'ottobre 1997, il dott. OS, in modo irrituale ed abusando della propria qualità di magistrato, aveva preso visione ed estratto copia degli atti relativi al procedimento penale n. 964/96 mod. 44, relativo ad una denuncia di furto su- : bito da tale Andreucci SI ed archiviato dal giu- dice per le indagini preliminari della Pretura Circon- dariale di Macerata. La vicenda trae origine da una segnalazione del 16 dicembre 1997 con cui il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Macerata informava il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, presso il cui ufficio pendeva un procedimento relativo a fat- ti - concernenti delitti di abuso d'ufficio addebitati al locale comandante della Polizia Municipale CA BA - per il cui accertamento erano state dispo- ste intercettazioni telefoniche eseguite, per mezzo del tecnico specializzato SI Andreucci, che il - 3 precedente 17 ottobre l'incolpato, qualificatosi come magistrato, si era presentato presso la segreteria della sua Procura per prendere visione, e successiva- mente estrarne copia, con urgenza, degli atti relativi al procedimento, già definito con decreto di archivia- zione, relativo ad un furto subito dallo stesso An- dreucci. Il Procuratore di Macerata segnalava, altre- sì, che il Gip presso il proprio Tribunale aveva nega- to l'autorizzazione al rilascio delle copie, per di- fetto della prova dell'interesse dell'incolpato al ri- lascio delle stesse (copie che, in concreto, le impie- gate della Procura circondariale AG e Ricci- : telli avevano rilasciato nell'erronea convinzione che l'istanza fosse stata proposta dall'incolpato per ra- gioni inerenti al proprio ufficio). Il Procuratore della Repubblica di Rimini riferiva al Procuratore circondariale di Macerata che nel corso del procedimento per il quale il suo ufficio svolgeva indagini erano state disposte intercettazioni telefo- niche, tra le quali figuravano anche quelle relative ad una conversazione tra il OS e l'indagato Barbe- ra, sicché ad avviso della stessa Procura di Rimini l'interesse che avrebbe mosso l'incolpato ad occuparsi del furto subito dal tecnico telefonico Andreucci sa- rebbe stato quello di reperire copia del decreto giu- - diziale autorizzativo delle intercettazioni, sulla cui legittimità sembrava imperniarsi il procedimento nel cui svolgimento esse erano state effettuate. Con riferimento alla richiesta di atti l'odierno incolpato inviava in data 7 novembre 1997 una detta- gliata istanza con la quale, chiarite le ragioni del proprio interesse, sollecitava la riapertura delle in- dagini relative al furto subito all'Andreucci, dal cui esito sarebbe potuto dipendere l'accertamento della sussistenza delle condizioni legittimanti il procedi- mento pendente presso gli uffici riminesi, ai cui at- : tin come prima detto, era depositata la trascrizione intercettata riguardante del testo di una telefonata lo stesso magistrato. Con decreto del 9 luglio 1998 il Gip di Macerata disponeva l'archiviazione degli atti relativi al furto subito dall'Andreucci, sotto il profilo, sottolineato nella conforme requisitoria del Pubblico Ministero, che la persona offesa non aveva denunciato il furto di documenti. Nei confronti del OS la Procura della Repubbli- ca di Perugia, informata dell'episodio della richiesta di atti da parte del Procuratore di Macerata, svolgeva indagini, che si sarebbero concluse con decreto di ar- こ 5 chiviazione per l'assenza di fatti penalmente rilevan- ti pronunciato dal Gip il 18 febbraio 1999. Con sentenza del 21 settembre 21 dicembre 2001, la Sezione Disciplinare del C.S.M. dichiarava il dott. GI OS responsabile dell'incolpazione ascrittagli e gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'ammonimento, osservando, tra l'altro: che dalle indagini istruttorie era emerso che l'incolpato si era qualificato con le impiegate degli uffici giudiziari di Macerata come magistrato in ser- vizio nel distretto e che tale spendita di qualità aveva ingenerato nelle impiegate non tanto l'opinione che egli stesse condizionandone, per effet- to di un indebito "metus reverentialis, l'operato ma la convizione che vi fossero motivi d'ufficio sullo sfondo causale che aveva spinto il magistrato a rivol- gersi a loro;
che il proprio status era stato utilizzato per evitare gli ostacoli in cui sarebbe incappato in base alle comuni regole, a partire da quella relativa all'interesse titolato, che disciplinano le richieste di copie degli atti di un procedimento penale cui si è estranei;
こ 6 - che appariva adeguata alla modesta rilevanza ef- l'applicazione della san-fettuale della fattispecie zione minima. Avverso tale sentenza il dott. GI OS ha pro- posto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassa- zione sulla base di sei motivi, illustrati con memo- ria. Il Ministero della Giustizia ha resistito con con- troricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente : lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria moti- vazione circa punti decisivi della controversia. Le testi RI e AG non potevano es- sere considerate disinteressate perché avevano commes- SO abusi di ufficio (rilascio della copia prima del- l'autorizzazione del GIP e pagamento dei diritti da parte del richiedente in misura inferiore al dovuto) per favorire il dott. OS. La sentenza si era limitata ad affermare che l'in- colpato aveva premesso alla richiesta degli atti la spendita della qualità di magistrato in servizio nel distretto, ma non aveva indicato quale sarebbe stato tenuto dal magistrato né da qualiil comportamento elementi si poteva dedurre che il comportamento fosse 7 intenzionalmente voluto e che avesse attitudine al- l'inganno. Inoltre le testi RI e AG erano ca- dute in contraddizione nella versione dei fatti forni- ta in tempi differenti (in sede di rapporto, alla po- procuratore generale, alla Se-lizia giudiziaria, al zione disciplinare). Tali contraddizioni riguardavano principalmente la spendita della qualità di magistrato da parte del richiedente, il momento in cui la copia sarebbe stata consegnata al dott. OS rispetto a quello della compilazione della domanda di autorizza- zione diretta al GIP, il riferimento a motivi di ur- genza da parte del magistrato. Le dichiarazioni testimoniali, assunte durante la istruttoria su esclusivo impulso dell'accusa e fase senza controllo alcuno del giudice, erano state acqui- site di diritto nella fase del giudizio ed utilizzate dal giudice in violazione del principio costituziona- le, sancito dal novellato art. 111 Cost., che impone che ogni processo debba svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità. Il ricorrente al riguardo solleva questione di il- legittimità costituzionale dell'art. 32, comma terzo, dell'art. 33, comma terzo, e dell'art. 34, comma ter- 201 del r. d. lvo. 31 maggio 1946 n. 511, nonché del- 8 l'art. 1, comma ottavo, del d.l. 28 gennaio 1995 n. 361, conv. nella legge 27 ottobre 1995 n. 437, per 111, comma secondo, Cost.. La violazione dell'art. questione sarebbe rilevante perché la Sezione disci- plinare aveva disatteso le testimonianze favorevoli all'incolpato, rese nella fase dibattimentale, ed ave- va invece accredidato le contrarie testimonianze rese nella precedente fase istruttoria. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non aveva fornito una spiegazione logica del perché le due impiegate le quali avevano dichiarato al CSM, come - : da pag. 9 del verbale, che solo quando il dott. OS aveva chiesto se doveva pagare qualcosa avevano capito : che non si trattava di una richiesta d'ufficio aves- sero rilasciato le copie nelle mani del richiedente dopo aver comunque appreso che egli non era un magi- strato che agiva per motivi d'ufficio e del perché non avessero immediatamente ritirato le copie stesse. Il dott. OS non aveva interesse ad avere le Co- pie ma solo a conoscere la data di un furto. Era paci- fico ed ammesso dalle impiegate che al OS era stato spontaneamente consegnato in visione il fascicolo ar- chiviato affinché indicasse i documenti di suo inte- resse;
era quindi innegabile che il OS aveva preso cognizione della data del furto ancora prima di deci- 9 dere se avanzare ○ meno domanda di rilascio della Co- pia. Pertanto, il OS non aveva nessun interesse ad ingannare le impiegate per ottenere la copia. In realtà le due impiegate lo avevano favorito contro la sua volontà rilasciandogli la copia prima dell'autorizzazione del GIP senza che il magistrato richiedente avesse esercitato alcuna pressione.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 117 c.p.p.. Anche se il OS avesse realmente preteso di ot- : tenere il rilascio immediato di copia di atti penali per motivi d'ufficio, le impiegate avrebbero avuto l'obbligo di invitarlo ad inoltrare la domanda al giu- dice competente, come previsto dagli artt. 116 e 117 c.p.p.. La tesi difensiva delle impiegate e cioè che es- se avevano legittimamente creduto di prestare la dovu- ta collaborazione era stata quindi accreditata dalla Sezione disciplinare sulla base di un'erronea inter- pretazione della normativa vigente in materia.
3. Il terzo motivo esprime una doglianza di con- traddittorietà di motivazione. Le due impiegate, nel momento in cui il OS ave- Va chiesto se doveva pagare qualcosa, erano inequivo- 10 cabilmente venute a conoscenza che egli non era un ma- gistrato nell'esercizio delle sue funzioni e che la sua richiesta non era di ufficio. Il rilascio della copia prima dell'autorizzazione del GIP non poteva quindi essere collegato all'induzione in errore delle impiegate per effetto del comportamento truffaldino del OS. In realtà la consegna della copia era stata il ri- sultato di una libera determinazione delle impiegate senza alcuna pressione o intervento del magistrato.
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta : omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione volontarietà e l'intenzionalità circa la dell'addebito. Erroneamente la Sezione disciplinare aveva escluso il carattere solo putativo della convinzione maturata nelle menti delle impiegate, così pervenendo all'affermazione dell'intenzionalità dell'inganno per- petrato dal dott. OS. Come risultava dalla deposi- zione testimoniale del dott. Fanuli dinanzi alla Se- zione disciplinale, la spendita della qualità di magi- strato era stata effettuata dal OS non per inganna- re le impiegate, ma solo per chiedere all'interlocutrice telefonica il favore di riferire al 11 dott. GI Fanuli che il collega OS intendeva col- loquiare telefonicamente con lui.
5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione. omessa, Al dott. OS era stato anche mosso l'addebito di aver esitato ad utilizzare la documentazione irri- non tualmente acquisita per avanzare richiesta di riaper- tura delle indagini relative al furto subito dall'Andreucci, con l'intento di promuovere di circostanze che avrebbero potuto l'accertamento giovargli nell'ambito di altri procedimenti penali che lo vedevano indagato unitamene a tale BA CA. Questo addebito non trovava alcun fondamento. La copia non era stata mai utilizzata, ed anzi restitui- ta;
l'unica utilizzazione (al fine di permettere l'identificazione di ignoti delinquenti) aveva riguar- dato la conoscenza di un dato (data del furto subito dall'Andreucci) che era stato ricavato dal semplice esame del fascicolo. All'udienza il relatore aveva fatto rilevare che agli atti non era mai risultato che il OS fosse indagato con il BA ed il dott. To- sti aveva fornito un'ampia spiegazione, offrendo anche la documentazione di supporto, che non era stata ac- quisita dal Presidente su conforme parere del Procura- tore generale, che nella requisitoria finale aveva da- 12 to atto della totale insussistenza di questo addebito. La Sezione disciplinare, dopo aver rifiutato le prove documentali offerte dal OS perché superflue, non poteva pervenire ad un giudizio pregiudizievole per la parte.
6. Il sesto motivo esprime una doglianza di viola- zione e falsa applicazione degli art. 28, 29 r. d. lvo 31 maggio 1946 n. 511 e 653 c.p.p.. Il dott. OS era stato indagato per abuso d'uf- ficio e rivelazione del segreto d'ufficio dalla Procu- ra di Perugia in seguito alle dichiarazioni rese dalla : AG e dalla RI. Dopo l'archiviazione del GIP perché nel fatto come risultato dalle indagini difettavano gli elementi minimi di reato, il OS era stato condannato in sede disciplinare per gli stessi identici fatti che integravano gli estremi di quei de- litti.
7. I motivi, congiuntamente esaminabili per ragio- ni di connessione, non sono fondati. Con riferimento alle censure avanzate con il sesto motivo, non sono configurabili violazioni delle norme richiamate dal ricorrente - in particolare dell'art. 653 c.p.p., riguardante l'efficacia della sentenza pe- nale di assoluzione nel giudizio disciplinare, e del- l'art. 29 del r.d.lvo n. 511 del 1946, riguardante gli 13 -effetti disciplinari dei giudicati penali in quanto nella specie la fase delle indagini preliminari del procedimento penale richiamato dal ricorrente si conclusa con un decreto di archiviazione. In ordine alle censure con cui si deducono vizi di motivazione, va tenuto presente che l'accertamento compiuto dal giudice disciplinare relativamente alla materialità dei fatti contestati all'incolpato nonché alla loro idoneità a ledere la considerazione di cui deve godere il magistrato ed il prestigio dell'ordine giudiziario (ex art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511) : è insuscettibile di ulteriore apprezzamento in sede di legittimità, essendo precluso alla Corte di Cassazione il riesame dei fatti e delle risultanze istruttorie, la cui valutazione spetta esclusivamente alla sezione disciplinare, unico giudice di merito, il quale ha so- lo l'obbligo di fornire una motivazione adeguata ed 乃 esente da vizi logici e giuridici (Cass. Sez. Un. 3 ottobre 1996 n. 8639, 14 maggio 1993 n. 5510). Nella specie, la Sezione disciplinare ha afferma- to: che dalle indagini istruttorie era emerso che l'incolpato si era qualificato con le impiegate degli uffici giudiziari di Macerata come magistrato in ser- vizio nel distretto e che tale spendita di qualità : 14 aveva ingenerato nelle impiegate non tanto l'opinione che egli stesse condizionandone, per effet- to di un indebito "metus reverentialis, l'operato ma la convizione che vi fossero motivi d'ufficio sullo sfondo causale che aveva spinto il magistrato a rivol- gersi a loro;
- che ciò spiegava l'originaria disponibilità del- le impiegate al rilascio gratuito delle copie, secondo le modalità tipiche del'evasione di richieste d'uffi- cio, poi venuta meno a seguito del disvelamento della differente realtà, а seguito dell'offerta fatta dal magistrato di pagare i diritti di copia, del tutto in- compatibile con la ritenuta natura officiosa della ri- chiesta;
che la convinzione di entrambe le impiegate era conseguita alla spendita della qualità di magistrato, all'urgenza prospettata, e preannunciata telefonica- mente, del rilascio senza indicare le ragioni della richiesta;
-che era la genesi della richiesta corredata da un'alternanza di dichiarazioni e richieste oggettiva- mente ambigue, per la loro idoneità a creare il condi- zionamento psicologico delle impiegate, ed orientate al conseguimento di un rapido e libero dalle ordinarie formalità (quali quelle di indicare la ragione della : 15 richiesta ed il titolo dell'interesse al rilascio di copie di atti tratti da un procedimento riguardante terze persone) esito utile per l'incolpato, che ha certamente tratto elemento dalla sua qualificazione professionale - che integrava gli estremi del disvalo- re deontologico da assegnarsi ad un'utilizzazione del proprio status nella prevedibile prospettiva di corto- circuitare quelle resistenze, quegli indugi o quegli ostacoli nei quali diversamente sarebbe, come ogni al- tro cittadino, potuto incappare in base alle comuni regole, a partire da quella relativa all'interesse ti- : tolato, che disciplinano le richieste di copie degli : atti di un procedimento penale cui si è estranei. Ora, ritiene il Collegio che la Sezione discipli- nare abbia in tal modo sufficientemente motivato in ordine alla ricostruzione dei fatti e che i relativi apprezzamenti non presentino aspetti d'illogicità. In particolare, il giudice di merito ha valorizza- to una serie di elementi quali la spendita della qualità di magistrato, il preannuncio telefonico della visita, l'urgenza prospettata, la mancata indicazione della ragione della richiesta, il risultato vantaggio- -so ottenuto i quali appaiono significativi per desu- merne la convinzione che il dott. OS abbia utiliz- zato il proprio status per evitare gli ostacoli che 16 gli sarebbero derivati dall'applicazione delle regole comuni. La conclusione raggiunta è quindi logicamente compatibile con i dati di fatto su cui essa è stata basata. La circostanza, su cui il ricorrente insiste, che le impiegate gli abbiano irregolarmente rilasciato la copia prima dell'autorizzazione del GIP non esclude la sussistenza dei suddetti elementi a carico del dott. OS, su cui il giudice di merito ha fondato la re- sponsabilità disciplinare. E' il caso di osservare che, prima ancora di rice- vere la copia del documento il dott. OS, proprio : utilizzando la sua qualità di magistrato, aveva otte- nuto con il suo comportamento di prendere visione di atti che non aveva titolo di conoscere (e cioè il fa- scicolo n. 964/96 mod. 44, che il ricorrente aveva, preannunciando telefonicamente la sua visita, indicato alla segreteria della Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Macerata con l'invito a reperirlo;
vedi pag. 13 punto 11 del ricorso per cas- sazione). L'intenzione di verificare la data di un furto riguardante un'altra persona non giustificava in alcun modo né l'esame del fascicolo né l'ottenimento di copia del verbale di denuncia prima della decisione del GIP sulla richiesta. Né il richiedente, per la sua 17 qualità professionale, poteva non essere consapevole della possibilità che l'autorizzazione al rilascio del documento avrebbe potuto essere rifiutata, sicché egli avrebbe dovuto astenersi dal ritirare la copia prima del provvedimento del GIP. La questione d'illegittimità costituzionale solle- vata con il primo motivo di ricorso non è rilevante ai fini della decisione atteso che le testi RI e AG sono state sentite dalla Sezione discipli- nare nel contraddittorio delle parti, le quali hanno avuto modo di ottenere i chiarimenti ritenuti necessa- ri, e che le denunciate contraddizioni riguardano aspetti marginali, in quanto, come si è detto, l'inos- servanza delle regole per il rilascio della copia da parte delle impiegate non esclude la responsabilità disciplinare del dott. OS. Pure irrilevanti sono le censure di cui al quinto motivo di ricorso, non essendo la motivazione della Sezione disciplinare fondata sulla circostanza che il dott. OS fosse indagato con il BA. Il giudice di merito ha solo affermato che il comportamento del- l'incolpato era diretto ad ottenere un risultato Van- diversamente preclusi al taggioso con forme e tempi comune cittadino. :
8. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 18 ESENTE DA REGIST A SENSI DEL D.P.R. MATERIA N 131 TAB ALL.
3 - N. 2 Ricorrono giusti motivi per compensare le spe DISCIPLINARE del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, а sezioni unite, rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma l'11 luglio 2002. Il Cons. est. Il Presidente Dott. Mario Delli PriscoliТанітного Вутом Шасто Hell биосов Dott. Massimo Bonomo M LUENL 02 Giambattist Jopositata in Vancello 25 OTT. 2002. IL CANCELLIERL Giovanni Glambat : 19