Art. 3.
Alle operazioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144 , sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.
Alle operazioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144 , sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.