Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 05/02/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
61/2026 Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO
In composizione monocratica composta dal Consigliere dott.ssa AL GU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 80768 del registro di segreteria dal Sig. XX, nato a omissis (omissis) il omissis, (c.f. omissis)
residente in omissis (omissis), via omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Bonaiuti unitamente e disgiuntamente con l’Avv. Susanna Chiabotto, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio legale in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 16;
Contro
- Ministero della Difesa, in persona del Ministro della Difesa pro-tempore domiciliato a Roma, viale dell’Esercito 186 – 00143, nonché presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, via dei Portoghesi 12, costituito in proprio;
per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte e l’attribuzione della Pensione privilegiata ordinaria.
Visti gli atti e i documenti di causa;
Udite all’odierna udienza l’Avv. Paolo Bonaiuti per il ricorrente, e la Dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso per il Ministero della Difesa;
Ritenuto in In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
FATTO
1. Il ricorrente, con l’odierno ricorso, chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta e il correlato riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria di 8^ ctg. tab. A annessa al DPR 30 dicembre 1981 n. 834, più indennità integrativa speciale accessoria al suddetto trattamento con la stessa decorrenza e durata, e con riconoscimento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;
chiede altresì sin da ora la esclusione, ove eccepita, di qualsiasi decadenza e prescrizione dei ratei suddetti.
2. Ha riferito di aver prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri, da ultimo con la qualifica di Appuntato Scelto, dal 02.05.1982 al 18.10.2007, allorquando è cessato dal servizio permanente per non aver riacquistato l’idoneità al servizio militare, superando il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, ed è stato collocato in congedo assoluto, categoria della riserva a decorrere dal 19.10.2007.
3. Gli è quindi stata attribuita la pensione In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ordinaria, liquidata a decorrere dal 19.10.2007.
Successivamente, in esecuzione della Sentenza n.
10/2022 della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Lazio, il C.N.A. riliquidava la pensione ordinaria con il Decreto n. 31 del 09.06.2022 a decorrere dal 19.10.2007 per un importo in euro di 18.957,25.
4. Con domanda agli atti, datata 12.10.2020 assunta a protocollo il 13.10.2020, il militare chiedeva l’attribuzione della pensione privilegiata per l’infermità sofferta.
5. La CMO Commissione Medica (BL/S n. A10706672)
del 22-10-2007 aveva dichiarato la non idoneità al servizio militare per persistente disturbo distimico.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio con parere nr. 655072021 del 21.12.2021, aveva giudicato l’infermità non dipendente da fatti di servizio “in quanto non risulta sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro reso un incremento del rischio occupazionale per patologie psichiatriche reattive che abbia potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi”.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 6. Quindi, in conformità al parere, il Ministero non riconosceva la causa di servizio e la PPO (D.M.
n. 117 in data 25.01.2022).
7. Il legale del ricorrente riferisce che a partire dal 2005 il militare iniziò ad accusare un disturbo psichico di tipo ansioso reattivo, da attribuire alla gravosità dei turni ininterrotti di 8 ore diurni e notturni, allo stress derivante dalla responsabilità di controllare ininterrottamente i sistemi di allarme posti lungo un percorso prefissato, al servizio di scorta a furgoni che trasportavano ingenti valori.
Inoltre, riferisce che il militare era stato destinato a incarico meno remunerato presso la Banca d’Italia (prima era assegnato al R.U.D. -
Raggruppamento Unità Difesa-, organismo strettamente connesso all’allora SISMI, con remunerazione più elevata, poi trasferito alla Stazione CC di RomaIA -da notare che in atti nel promemoria all. 9 al ricorso pare contraddirsi sul punto-, ed infine assegnato presso la Banca d’Italia, ove aveva iniziato a percepire una retribuzione più alta, minore però del primo incarico al RUD). Dette circostanze avevano causato inizialmente difficoltà In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 nel pagamento delle rate di mutuo (in atti risulta il pignoramento della casa di abitazione data in garanzia del mutuo) e poi stress lavorativo. Le aspettative per malattia fruite fino al 19-10-2007, non avendo riacquistato l’idoneità al servizio militare, ed il superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, hanno comportato il collocamento in congedo assoluto per inabilità al servizio. Allegati al ricorso vi sono documenti sanitari e una relazione medico legale di parte. Nel ricorso si sostiene pertanto che il trasferimento e le modalità e mansioni del servizio, costituirono cause determinanti, efficienti ed esclusive della patologia psichiatrica. In via istruttoria chiede CTU.
8. Con memoria si è costituito in proprio il Ministero ritenendo che il giudizio del CVCS, in ossequio al D.P.R. 461/2001 abbia correttamente affermato l’insussistenza della dipendenza da causa di servizio, dopo aver esaminato la patologia, sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenendo conto della peculiare natura della medesima.
Nel merito ha ritenuto esente da vizi, fornito di In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 motivazione più che sufficiente, il parere del CVCS obbligatorio e vincolante, con l’insindacabilità di tale giudizio, in quanto espressione di discrezionalità tecnica e quindi legittimo il conforme decreto ministeriale adottato. In conclusione, il Ministero ha chiesto in via principale che il ricorso venga respinto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese (quantificate forfettariamente in € 500) ed in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei precedentemente maturati.
9. All’udienza odierna l’avv. Bonaiuti si è riportato agli scritti difensivi, puntualizzando che il “rapporto informativo” sarebbe stato trasmesso al CVCS limitatamente all’ultimo periodo di servizio svolto dal ricorrente, senza riportare l’attività svolta presso il RUD, servizio che a suo avviso avrebbe causato il forte stress lavorativo. Quindi a suo avviso il CVCS non era stato reso edotto di ogni elemento utile al giudizio di dipendenza. Il Ministero ha ribadito le proprie conclusioni difensive.
10. Al termine della discussione, la causa è stata In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.
DIRITTO
11. Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
12. In concorde avviso con il parere reso dal CVCS in atti, e con il conforme decreto ministeriale, non sussiste il nesso causale/concausale “in quanto non risulta sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro reso un incremento del rischio occupazionale per patologie psichiatriche reattive che abbia potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi”.
12.1. Difatti il ricorrente non comprova a livello causale o quantomeno concausale la correlazione della patologia sofferta con il servizio svolto, in qualità di carabiniere. Anzi, dalla documentazione in atti, la patologia appare insorta nel 2007, come trascritto nel rapporto informativo, anno in cui viene registrato per la prima volta uno stato ansioso, mentre In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 precedentemente erano riportate varie altre tipologie di malattie e interventi chirurgici che certamente possono aver contribuito allo stress dell’interessato.
12.2. Nel referto della visita psichiatrica del settembre 2007, eseguita presso il Centro militare di medicina legale Roma Cecchignola- ambulatorio psichiatrico, in data 19.10.2007, il soggetto riferiva un miglioramento psicologico, ma una persistente preoccupazione per problemi economici.
Quindi, solo nel 2007 il disturbo distimico viene registrato nella storia clinica del ricorrente, quando già era in servizio presso la Banca d'Italia
(dal 2005) -servizio scorte in qualità di carabiniere-. Ma lo stato ansioso appare verosimilmente collegato alle vicende delle difficoltà economiche insorte (asseritamente per la riduzione dello stipendio al termine dell’incarico fiduciario presso il RUD), che non hanno consentito di onorare le rate del mutuo, acceso per l'acquisto della casa assieme ad altra persona, del precetto e successivo pignoramento dell'immobile nel 2007, in virtù di ipoteca per mutuo fondiario.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 12.3. La patologia non appare riconducibile al servizio svolto, quale concausa efficiente. La riduzione stipendiale dovuta all'assegnazione ad altro reparto era prevedibile, atteso che l'assegnazione ai Servizi segreti è notoriamente collegata fiduciariamente ai vertici degli stessi, circostanza che anche il ricorrente attesta di conoscere nella nota promemoria in atti (all.9). In più il ricorrente, sussistendo i problemi economici, aveva chiesto un’assegnazione più remunerativa, dopo la cessazione dell’incarico al RUD nel 2005, domanda immediatamente accolta dai superiori gerarchici con l’assegnazione al servizio scorte Banca d’Italia, ove avrebbe avuto un sia pur lieve aumento retributivo.
12.4. Si ritiene che il CVCS abbia avuto tutta la documentazione necessaria ed utile all’esame per il prescritto parere, in particolare i dati sul servizio dal 2005, successivo al trasferimento, anno in cui inizia ad evidenziarsi la depressione, non necessitando lo scrutinio su quello anteriore, come invece in udienza ha sostenuto il legale del ricorrente. Perfino la perizia di parte evidenzia In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 uno stress da ricondurre sia al nuovo lavoro presso la Banca d’Italia sia alle difficoltà economiche, non al pregresso lavoro presso il RUD.
12.5. Dal 2005 non sono emersi fatti lavorativi tali da essere qualificati come concausa della patologia. Non risulta infatti che gli anni trascorsi in assegnazione presso la Banca d’Italia siano stati caratterizzati da servizi particolarmente gravosi o esulanti dall’ordinaria mansione ivi prevista, tali da essere considerati concausa efficiente della patologia.
Comunque, durante l’assegnazione presso la Banca d’Italia, iniziata il 26-4-2004, essendo stato assente purtroppo per lunghi periodi di malattia (ad es. nel 2005 n.111 gg. e nel 2006 302 gg.), non ha di fatto svolto molti servizi ai quali era adibito.
Non risulta dal foglio matricolare assegnazione a Roma (IA) come indicato nel ricorso.
13. In conclusione, per le su esposte motivazioni il ricorso è rigettato.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,
rigetta il ricorso Le spese sono poste a carico del ricorrente ed a favore del Ministero della Difesa, quantificate forfettariamente in € 500 (cinquecento).
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Il giudice
AL GU
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VI In caso di diffusione, ND VI omettere le CORTE DEI CONTI generalità e gli 05.02.2026 altri dati 11:14:07 GMT+01:00 identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03