Articolo 29 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 28Articolo 30
Versione
1 gennaio 2001
Art. 29. (Norme in materia di energia geotermica) 1. Al fine di sviluppare l'utilizzazione dell'energia geotermica quale fonte di energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni previste dalla normativa vigente, dal 1° gennaio 2001, agli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale energia, e' concesso un contributo pari a lire 40.000 per ogni kW di potenza impegnata. Il contributo e' trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti e' dovuto il costo di allaccio alla rete.
2. Agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni previste per l'utilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalita'.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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