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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/07/2025, n. 27231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27231 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE PP UC Sent. n. sez. 316/2025 UP - 02/05/2025 R.G.N. 8184/2025 MA RI ON ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte di Appello di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 24 ottobre 2024, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Palmi il 9 giugno 2020 nei confronti di IL SO in relazione al reato di cui all’art. 9, comma 2, l. 1423 del 1956 per avere violato la prescrizione della misura di prevenzione che gli imponeva di non uscire la mattina prima delle ore 6.00 e di rientrare entro le ore 19.00. 2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 20-bis cod. pen. con riferimento al rigetto della richiesta di applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Nel secondo motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuta la Corte di appello, fondata esclusivamente sulla base del curriculum del ricorrente, sarebbe errata in quanto tale elemento non sarebbe da solo ostativo alla concessione della pena sostitutiva il cui scopo deflattivo, invece, impone di procedere a una valutazione complessiva in cui assume principale rilievo il giudizio prognostico in ordine alla possibilità di rieducazione del condannato e, in questa prospettiva, il giudice di merito non avrebbe tenuto in alcuna Penale Sent. Sez. 1 Num. 27231 Anno 2025 Presidente: UC PP Relatore: ON MA RI Data Udienza: 02/05/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità. La doglianza è manifestamente infondata.
2.1. Come più volte ribadito da questa Corte, il sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, soprattutto nel caso di doppia conforme, nel qual la motivazione del giudice di secondo grado si salda e integra quella del giudice di primo grado, non può investire l'intrinseca attendibilità delle prove e il risultato della loro interpretazione, né riguardare il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma deve limitarsi ad accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati secondo le regole della logica e del diritto e in base a uno sviluppo argomentativo congruo, che dia conto in termini di corretta consequenzialità delle conclusioni raggiunte, senza poter mai opporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dalle sentenze di merito, anche se altrettanto logica e plausibile (in tal senso Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04, nonché Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione recentemente Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
2.2. Nel caso in esame i giudici di merito, con il riferimento ai tentativi effettuati, anche suonando il clacson dell’autovettura, alla tipologia dell’abitazione, alla verifica circa il funzionamento della corrente elettrica e al fatto che in occasione di altri controlli il ricorrente aveva sempre tempestivamente risposto, ha reso una motivazione adeguata e coerente in ordine al funzionamento del citofono e alla penale responsabilità dell’imputato. Ciò anche, considerato che la certificazione del Ser.t attesta la presa in carico del soggetto cinque anni dopo i fatti, dando atto di avere tenuto conto della spiegazione ulteriore e alternativa fornita dalla difesa. Le censure della difesa, pure tese a sollecitare una diversa e non consentita lettura degli elementi emersi, sono pertanto manifestamente infondate.
3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 20- bis cod. pen. con riferimento al rigetto della richiesta di applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. La doglianza è manifestamente infondata.
3.1. In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, in caso di diniego della sostituzione della pena detentiva, non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062 - 01) Ai fini della decisione sul punto il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 2 286031 - 01).
3.2. Nel caso di specie la Corte territoriale, seppure in termini sintetici, con lo specifico riferimento ai numerosi e gravi precedenti penali, ha evidenziato le ragioni sulle quali ha fondato il proprio giudizio prognostico negativo e ha dato adeguato conto di essersi conformata ai criteri indicati. La motivazione così resa risulta corretta e non è pertanto sindacabile in questa sede.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA RI ON PP UC 3
1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 24 ottobre 2024, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Palmi il 9 giugno 2020 nei confronti di IL SO in relazione al reato di cui all’art. 9, comma 2, l. 1423 del 1956 per avere violato la prescrizione della misura di prevenzione che gli imponeva di non uscire la mattina prima delle ore 6.00 e di rientrare entro le ore 19.00. 2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 20-bis cod. pen. con riferimento al rigetto della richiesta di applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Nel secondo motivo la difesa rileva che la conclusione cui è pervenuta la Corte di appello, fondata esclusivamente sulla base del curriculum del ricorrente, sarebbe errata in quanto tale elemento non sarebbe da solo ostativo alla concessione della pena sostitutiva il cui scopo deflattivo, invece, impone di procedere a una valutazione complessiva in cui assume principale rilievo il giudizio prognostico in ordine alla possibilità di rieducazione del condannato e, in questa prospettiva, il giudice di merito non avrebbe tenuto in alcuna Penale Sent. Sez. 1 Num. 27231 Anno 2025 Presidente: UC PP Relatore: ON MA RI Data Udienza: 02/05/2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità. La doglianza è manifestamente infondata.
2.1. Come più volte ribadito da questa Corte, il sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, soprattutto nel caso di doppia conforme, nel qual la motivazione del giudice di secondo grado si salda e integra quella del giudice di primo grado, non può investire l'intrinseca attendibilità delle prove e il risultato della loro interpretazione, né riguardare il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma deve limitarsi ad accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati secondo le regole della logica e del diritto e in base a uno sviluppo argomentativo congruo, che dia conto in termini di corretta consequenzialità delle conclusioni raggiunte, senza poter mai opporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dalle sentenze di merito, anche se altrettanto logica e plausibile (in tal senso Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04, nonché Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione recentemente Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
2.2. Nel caso in esame i giudici di merito, con il riferimento ai tentativi effettuati, anche suonando il clacson dell’autovettura, alla tipologia dell’abitazione, alla verifica circa il funzionamento della corrente elettrica e al fatto che in occasione di altri controlli il ricorrente aveva sempre tempestivamente risposto, ha reso una motivazione adeguata e coerente in ordine al funzionamento del citofono e alla penale responsabilità dell’imputato. Ciò anche, considerato che la certificazione del Ser.t attesta la presa in carico del soggetto cinque anni dopo i fatti, dando atto di avere tenuto conto della spiegazione ulteriore e alternativa fornita dalla difesa. Le censure della difesa, pure tese a sollecitare una diversa e non consentita lettura degli elementi emersi, sono pertanto manifestamente infondate.
3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 20- bis cod. pen. con riferimento al rigetto della richiesta di applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. La doglianza è manifestamente infondata.
3.1. In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, in caso di diniego della sostituzione della pena detentiva, non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062 - 01) Ai fini della decisione sul punto il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 2 286031 - 01).
3.2. Nel caso di specie la Corte territoriale, seppure in termini sintetici, con lo specifico riferimento ai numerosi e gravi precedenti penali, ha evidenziato le ragioni sulle quali ha fondato il proprio giudizio prognostico negativo e ha dato adeguato conto di essersi conformata ai criteri indicati. La motivazione così resa risulta corretta e non è pertanto sindacabile in questa sede.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA RI ON PP UC 3