Sentenza 2 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2018, n. 9521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9521 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2018 |
Testo completo
la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da PP DI n. a La Spezia il 23/7/1968,in proprio e quale legale rappresentante dello studio legale Defilippi e Associati, persona offesa nel proc. a carico di BA VA e TI TE per il delitto di cui all'art. 641 cod.pen.,avverso l'ordinanza del Gip di La Spezia in data 22/06/2017 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita nell'udienza camerale del 7/02/2018 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott.Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di La Spezia, in esito ad udienza camerale partecipata, disponeva l'archiviazione del procedimento iscritto a carico di BA VA e TI TE , ritenendo la natura squisitamente civilistica della controversia e, comunque, la tardività della querela sporta.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Defilippi a mezzo del difensore, deducendo:
2.1 la violazione del diritto al contraddittorio, alla parità delle armi e alla difesa della vittima del reato;
l'errore nella valutazione del termine per la presentazione della querela;
la violazione degli artt. 3,24,111 Cost. e degli artt. 6 Convenzione europea dei Diritti dell'uomo , 20,21,47,48,49 Carta Diritti Fondamentali dell'Unione europea nonché la violazione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime del reato. La difesa del ricorrente lamenta che il Gip nel disporre l'archiviazione abbia erroneamente individuato la decorrenza del termine utile per la proposizione dell'istanza punitiva, da collocarsi alla data del 19/12/2016 allorchè la p.o. aveva acquisito la certezza che gli indagati non intendevano adempiere all'obbligazione di pagamento degli onorari professionali dovuti per prestazioni legali effettuate nel loro interesse. Segnala, altresì, la ravvisabilità nei fatti anche degli estremi della truffa e assume che, al fine di provare la sussistenza degli illeciti ipotizzati, risultavano indispensabili le attività investigative indicate nell'atto di opposizione, delle quali il Gip ha incongruamente ritenuto l'irrilevanza con conseguente violazione del diritto al contraddittorio e della garanzie, anche di fonte sovranazionale, riconosciute alle vittime di reato.
3. Il ricorso è per più versi inammissibile. Devesi innanzitutto rilevare la tardività dell'impugnazione, depositata in data 5 settembre 2017 presso il Tribunale di La Spezia nonostante la notifica del provvedimento effettuata a mani del legale in data 23/6/2017, come da attestazione in calce all'ordinanza, quantunque il ricorrente assuma (in assenza di concludenti alligazioni) la notifica in data in data 21/7/2017, come precisato alle pagg 1 e 4 del ricorso. Pacificamente il termine per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione che si assume nullo per violazione del principio del contraddittorio è di quindici giorni (Sez. 5, n. 29871 del 25/05/2015 , P.O. in proc. c/ Ignoti, Rv. 265296) decorrente dal momento in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (Sez. 5, n. 38758 del 25/05/2015 , RM, Rv. 265670).
4. In ogni caso, l'inammissibilità consegue anche alla natura delle doglianze formulate. Alla stregua del prevalente, e dal Collegio condiviso, insegnamento di legittimità l'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto dell'art. 409 cod. proc. pen., il quale rinvia all'art. 127, comma quinto, dello stesso codice, che sanziona con la nullità l'inosservanza delle sole norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio (Sez. 3, n. 50350 del 19/10/2016 , P.O. in proc. P, Rv. 268388; Sez. 4, n. 51557 del 16/11/2016 , P.O. in proc. Ricci e altri, Rv. 268343; Sez. 6, n. 52119 del 14/11/2014 , P.O. in proc. c/ Ignoti, Rv. 261681). A tanto consegue che il provvedimento di archiviazione può essere impugnato in sede di legittimità solo nei casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale mentre non è consentita la deduzione di motivi concernenti il merito della notitia criminis, vizi di motivazione, comunque attengiantesi, ovvero pretese violazioni di regole processuali nella fase delle indagini preliminari . Nella specie, il ricorrente censura il merito della decisione, ipotizzando plurime violazioni penali conferenti alla vicenda a giudizio e censurando l'apprezzamento operato dal Gip, versanti che esulano dal perimetro di sindacabilità del provvedimento.
5.Alla declaratoria d'inammissibilità accede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro duemila, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 7 febbraio 2018 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Piercamillo D