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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 502/2025 depositato il 19/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San RI D'VE - Via Roma 107 81036 San RI D'VE CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
ER Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_6 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4660/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11707-21 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11708/21 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11709/21 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5210/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: assenti il Comune e ER
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento n. 11707, n. 11708 e n. 11709 richiamati nell'intimazione di pagamento n. 2024/6594.
In data 28/02/2024, la società So.ge.r.t. Spa, concessionario della riscossione per il Comune di San RI
d'VE, ha notificato al contribuente l'intimazione di pagamento n. 2024/6594, relativa ad IMU anni 2016,
2017 e 2018, dell'importo complessivo di €. 13.257,60 (€. 4.404,30 per IMU anno 2016, come da avviso di accertamento esecutivo n. 11707, presuntivamente notificato in data 13/12/2021; €. 4.401,12 per IMU anno
2017, come da avviso di accertamento esecutivo n. 11708, presuntivamente notificato in data 13/12/2021;
€. 4.309,52 per IMU anno 2018, come da avviso di accertamento esecutivo n. 11709, presuntivamente notificato in data 13/12/2021).
A sostegno del ricorso introduttivo il contribuente lamentava: la maturata decadenza e/o prescrizione dei crediti intimati;
la errata determinazione del tributo – Terreno agricolo e non edificabile;
la violazione degli artt. 12 e 13 del d.lgs n. 472/97; la errata applicazione del “cumulo materiale” e non giuridico per le irrogate sanzioni.
Si costituiva il Comune di S. RI d'VE, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di onorari e spese.
Si costituiva la So.ge.r.t. Spa, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di onorari e spese.
Con sentenza n. 4660/2024, depositata il 12/11/2024, la C.G.T. di Caserta rigettava il ricorso, rilevando che la So.ge.r.t. Spa ha documentato le rituali notifiche relative all'IMU 2016, 2017, 2018 per compiuta giacenza in data 10.12.2021.
Nel suo atto di appello il contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante rileva che solo in data 14/10/2024 si costituiva in giudizio la ER spa, quale concessionario del Servizio di Riscossione per il Comune di San RI d'VE, depositando, in violazione dell'art. 32 del D.lgs. 546/1992, n. 3 copie degli avvisi di accertamento impugnati accompagnate da altrettante copie di avvisi di notifica sui quali risultava riportato il timbro a secco di compiuta giacenza, maturata nel mese di dicembre del 2021, ma senza alcuna annotazione in ordine alla data di spedizione della raccomandata informativa e/o di avvenuta immissione dell'avviso in cassetta, nonché privi della sottoscrizione dell'operatore che aveva provveduto ad eseguire l'attività di notificazione, attività, quest'ultima, peraltro eseguita da un operatore privato, quale la ET , mai autorizzato dal Comune di San RI d'VE.
L'appellante lamenta, inoltre, il mancato invio della raccomandata informativa, atteso che l'ente impositore si è avvalso del servizio di notifica postale;
la mancata annotazione sugli avvisi di accertamento impugnati della delibera comunale di affidamento a terzi del servizio di notificazione degli atti tributari.
Ed ancora, rileva parte appellante, gli avvisi di notifica depositati in atti mancano di ogni specifico collegamento con gli avvisi di accertamento IMU che la Corte di primo grado ha ritenuto validamente notificati: sugli avvisi di accertamento manca l'indicazione del numero delle raccomandate spedite al contribuente;
sugli avvisi di notifica non risulta annotato il numero dell'avviso IMU contenuto nel plico, né è riportato il numero progressivo del suddetto avviso, né la data di spedizione della raccomandata informativa. Avvisi di notifica, si aggiunge, neppure sottoscritti dall'operatore che ha eseguito l'attività di notificazione.
L'appellante insiste sulla violazione degli artt. 12 e 13 del d.lgs n. 472/97, e lamenta la errata applicazione del “cumulo materiale” e non giuridico per le irrogate sanzioni: l'ente impositore ha provveduto ad irrogare, per ogni singola annualità, la sanzione nella misura del 100%, applicando erroneamente il “cumulo materiale”
e non “il cumulo giuridico”, trattandosi, nel caso di specie, di più violazioni della stessa indole anche se commesse in periodi di imposta diversi.
L'appellante lamenta, infine, la errata determinazione del tributo, poichè trattasi di terreno agricolo e non edificabile.
Il contribuente è comproprietario (percentuale di possesso 46,67%) di un terreno sito nel Comune di San
RI D'VE (Ce), censito al catasto terreni del citato comune al foglio 6, p.lla 56, attualmente ricadente nella “zona omogenea E” (zona agricola), come da PUC deliberato in data 04/06/2018 dalla giunta del
Comune di San RI d'VE. Prima di tale data, invece, il detto terreno ricadeva solo astrattamente in zona “D2” (zona produttiva commerciale), come da PRG allora vigente;
tuttavia, trattandosi di terreno seminativo arboreo, era coltivato dai comproprietari. Per tali motivi, relativamente all'anno 2016 il contribuente provvedeva a pagare, come terreno agricolo, l'importo di €. 104,00 quale IMU ritenuta dovuta;
importo peraltro neppure detratto da quello intimato a pagare per tale annualità.
A riprova della vocazione e conduzione agricola del terreno, per le annualità precedenti al 2016 (anni d'imposta dal 2003 al 2008), per siffatto terreno, ancorché astrattamente edificabile, il Ricorrente_1 conseguiva l'annullamento degli avvisi di accertamento notificatigli in quanto terreno coltivato;
annullamenti conseguiti sia in autotutela (anno d'imposta 2003), sia promuovendo ricorsi dinanzi alla competente C.T.P. di Caserta, conclusisi con sentenze di accoglimento (CTP sent. n. 327/07/11 - anno d'imposta 2005; CTP sent. n.
329/07/11 - anno d'imposta 2006; CTP sent. n. 5512/07/14 - anno d'imposta 2008).
Anche i parametri utilizzati per la quantificazione del tributo richiesto, osserva parte appellante, risultano errati, giacché l'effettiva estensione catastale del terreno risulta essere di m2 8885 e non quella originaria di m2 9128, in virtù della perdita di possesso di m2 243 di terreno, avvenuta per opera della Provincia di
Caserta nel 1999, a seguito dell'allargamento della Indirizzo_1 – Luogo_1.
Anche per l'anno d'imposta 2018, prosegue l'appellante, nulla è dovuto dal contribuente, se non nella misura di terreno agricolo e non di terreno edificabile: con avviso nel BURC della Regione Campania n. 44 del 25 giugno del 2018, il Responsabile dell'Area Tecnica dell'ente impositore rendeva noto che con delibera di
Giunta Comunale n. 76 del 04/06/2018, il Comune di San RI d'VE aveva adottato il nuovo PUC. Si è costituito il Comune di San RI d'VE, chiedendo il rigetto del gravame.
L'Ente rileva che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018, Cass.
n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010). Sul punto è, ormai, da tempo consolidato e conforme l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che il concessionario può avvalersi direttamente della notifica dei propri atti in forza dell'art.26 DPR 602/1973 (Cass.11708/2011, Cass.15948/2011, Cass.1091/2013), e che tale notifica può essere effettuata anche per invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica, dunque, si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di apposita relata, poiché è l'ufficiale postale a garantire nell'avviso l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell'atto.
Va, pertanto, ritenuta valida tale notifica diretta effettuata a mezzo posta, in quanto in caso di temporanea assenza del destinatario la notificazione si intende eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale.
In ordine alla errata determinazione del tributo, si osserva, il contribuente lamenta la nullità degli avvisi di accertamento, per avere il Comune di S. RI d'VE adottato il Piano Urbanistico Comunale con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 04/06/2018, pubblicata sul BURC con avviso n. 44 del 25/6/2018, che avrebbe “de-classificato” il proprio terreno da edificabile ad agricolo.
La doglianza, osserva l'Ente, è infondata. La citata delibera ha adottato il piano urbanistico ex art. 10 bis della legge regionale n. 16/2004, ma non lo ha approvato. La competenza alla approvazione del P.U.C. è, infatti, ex art. 3 comma 7 del Regolamento Regionale n. 5/2011, del Consiglio Comunale e non – come erroneamente sostenuto- della Giunta Comunale. L' adozione del P.U.C. in Consiglio Comunale si data al
26/06/2020 (delibera di C.C. n. 20), ed è solo a partire da quella data che il Piano assume cogenza normativa.
In ordine alla errata applicazione del cumulo materiale e non giuridico per le sanzioni, nel caso di specie, trattandosi di tributi locali l'istituto invocato dal contribuente non è applicabile. Con l'approvazione in data
24.05.2024 del testo definitivo del decreto attuativo della riforma delle sanzioni (Legge 9 agosto 2023, n.
111), adottato in attuazione della Delega fiscale, il legislatore è intervenuto sulla definizione dell'ambito operativo del cumulo giuridico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In particolare, sia al comma 1 che al comma 2 dell'art. 12 è stato espressamente escluso il cumulo delle sanzioni per gli omessi pagamenti.
Si è costituita la SO.GE.R.T. S.P.A. chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 53 del Dlgs n.546/92, perché lo stesso risulta privo della indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, e il difetto di legittimazione passiva del concessionario, nel merito il rigetto del gravame.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata la richiesta avanzata da parte appellata, di declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/92.
Come noto, anche per l'appello in materia tributaria, i motivi hanno la funzione di assolvere, a pena d'inammissibilità, alla determinazione dell'oggetto del giudizio di merito. I motivi debbono consistere nell'illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che hanno indotto l'organo dell'impugnazione a non condividere le motivazioni del giudice adito in prime cure. La ratio sottesa alla previsione normativa
è quella di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio, circoscrivendo quindi la cognizione del giudice di secondo grado ai punti della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura. Non si può, pertanto, prescindere dalla enunciazione delle specifiche doglianze (individualmente puntualizzate per ogni aspetto del quale si invoca riforma), le quali hanno la funzione di perimetrare l'area del controllo devoluta al giudice della impugnazione e fondano al contempo la potestà rescindente. L'indicazione di specifici motivi di impugnazione consente non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame del giudice d'appello, ma anche di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma.
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame i motivi di appello pongono una diffusa e puntuale censura alla motivazione della sentenza di primo grado.
Va, altresì, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Concessionario, atteso che l'esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (Cass. n. 2570 del 2017), perché, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, « nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite»: se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del 2006).
Passando all'esame del merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Gli atti impugnati sono stati notificati a mezzo posta da operatore privato presso il domicilio del contribuente,
e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Come noto, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ente, come qui è avvenuto, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle concernenti la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicchè non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi
(cosa che nel presente giudizio non risulta neppure essere stata dedotta) di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Come evidenziato di recente dalla Corte Costituzionale (Corte cost. 23 luglio 2018, n. 175, che ha ritenuto legittimo l'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, nonostante la mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica -CAN- e l'inapplicabilità dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, come modificato con la legge n. 31 del 2008), il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque garantito dal fatto che colui che assuma in concreto la mancanza di conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile, può chiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove comprovi, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di detta situazione (nel caso di specie neanche dedotta dal contribuente).
E dunque, il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario
(ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alla quale, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale "ordinario".
Tanto premesso, occorre tuttavia rilevare che a fronte della specifica doglianza sollevata dal contribuente sin dal ricorso introduttivo - in ordine alla assenza negli avvisi di notifica depositati in atti, di specifici elementi di collegamento con gli avvisi di accertamento IMU che la Corte di primo grado ha ritenuto validamente notificati - nulla è stato documentato dalle parti appellate.
Sugli avvisi di accertamento non risulta annotato il numero dell'avviso IMU contenuto nel plico, né è riportato il numero progressivo del suddetto avviso.
Non vi sono, pertanto, elementi che consentano di ricondurre le notifiche versate in atti agli avvisi di accertamento impugnati.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati trattati tutti gli aspetti rilevanti, per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Si ritiene di compensare le spese dell'intero giudizio, tenuto conto del corretto comportamento processuale delle parti, avendo parti appellate provveduto a depositare la documentazione utile ai fini della definizione della presente procedura, e dell'affidamento da parte del Concessionario e dell'Ente Comunale in ordine all'assolvimento dell'onere probatorio circa la ritualità della notifica degli atti impugnati.
P.Q.M.
accoglie l'appello compensa fra le parti le spese e competenze dell'intero giudizio.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 502/2025 depositato il 19/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San RI D'VE - Via Roma 107 81036 San RI D'VE CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
ER Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_6 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4660/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11707-21 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11708/21 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11709/21 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5210/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: assenti il Comune e ER
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento n. 11707, n. 11708 e n. 11709 richiamati nell'intimazione di pagamento n. 2024/6594.
In data 28/02/2024, la società So.ge.r.t. Spa, concessionario della riscossione per il Comune di San RI
d'VE, ha notificato al contribuente l'intimazione di pagamento n. 2024/6594, relativa ad IMU anni 2016,
2017 e 2018, dell'importo complessivo di €. 13.257,60 (€. 4.404,30 per IMU anno 2016, come da avviso di accertamento esecutivo n. 11707, presuntivamente notificato in data 13/12/2021; €. 4.401,12 per IMU anno
2017, come da avviso di accertamento esecutivo n. 11708, presuntivamente notificato in data 13/12/2021;
€. 4.309,52 per IMU anno 2018, come da avviso di accertamento esecutivo n. 11709, presuntivamente notificato in data 13/12/2021).
A sostegno del ricorso introduttivo il contribuente lamentava: la maturata decadenza e/o prescrizione dei crediti intimati;
la errata determinazione del tributo – Terreno agricolo e non edificabile;
la violazione degli artt. 12 e 13 del d.lgs n. 472/97; la errata applicazione del “cumulo materiale” e non giuridico per le irrogate sanzioni.
Si costituiva il Comune di S. RI d'VE, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di onorari e spese.
Si costituiva la So.ge.r.t. Spa, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di onorari e spese.
Con sentenza n. 4660/2024, depositata il 12/11/2024, la C.G.T. di Caserta rigettava il ricorso, rilevando che la So.ge.r.t. Spa ha documentato le rituali notifiche relative all'IMU 2016, 2017, 2018 per compiuta giacenza in data 10.12.2021.
Nel suo atto di appello il contribuente censura la sentenza impugnata, ritenendo di non condividere le determinazioni assunte dai primi giudici, e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante rileva che solo in data 14/10/2024 si costituiva in giudizio la ER spa, quale concessionario del Servizio di Riscossione per il Comune di San RI d'VE, depositando, in violazione dell'art. 32 del D.lgs. 546/1992, n. 3 copie degli avvisi di accertamento impugnati accompagnate da altrettante copie di avvisi di notifica sui quali risultava riportato il timbro a secco di compiuta giacenza, maturata nel mese di dicembre del 2021, ma senza alcuna annotazione in ordine alla data di spedizione della raccomandata informativa e/o di avvenuta immissione dell'avviso in cassetta, nonché privi della sottoscrizione dell'operatore che aveva provveduto ad eseguire l'attività di notificazione, attività, quest'ultima, peraltro eseguita da un operatore privato, quale la ET , mai autorizzato dal Comune di San RI d'VE.
L'appellante lamenta, inoltre, il mancato invio della raccomandata informativa, atteso che l'ente impositore si è avvalso del servizio di notifica postale;
la mancata annotazione sugli avvisi di accertamento impugnati della delibera comunale di affidamento a terzi del servizio di notificazione degli atti tributari.
Ed ancora, rileva parte appellante, gli avvisi di notifica depositati in atti mancano di ogni specifico collegamento con gli avvisi di accertamento IMU che la Corte di primo grado ha ritenuto validamente notificati: sugli avvisi di accertamento manca l'indicazione del numero delle raccomandate spedite al contribuente;
sugli avvisi di notifica non risulta annotato il numero dell'avviso IMU contenuto nel plico, né è riportato il numero progressivo del suddetto avviso, né la data di spedizione della raccomandata informativa. Avvisi di notifica, si aggiunge, neppure sottoscritti dall'operatore che ha eseguito l'attività di notificazione.
L'appellante insiste sulla violazione degli artt. 12 e 13 del d.lgs n. 472/97, e lamenta la errata applicazione del “cumulo materiale” e non giuridico per le irrogate sanzioni: l'ente impositore ha provveduto ad irrogare, per ogni singola annualità, la sanzione nella misura del 100%, applicando erroneamente il “cumulo materiale”
e non “il cumulo giuridico”, trattandosi, nel caso di specie, di più violazioni della stessa indole anche se commesse in periodi di imposta diversi.
L'appellante lamenta, infine, la errata determinazione del tributo, poichè trattasi di terreno agricolo e non edificabile.
Il contribuente è comproprietario (percentuale di possesso 46,67%) di un terreno sito nel Comune di San
RI D'VE (Ce), censito al catasto terreni del citato comune al foglio 6, p.lla 56, attualmente ricadente nella “zona omogenea E” (zona agricola), come da PUC deliberato in data 04/06/2018 dalla giunta del
Comune di San RI d'VE. Prima di tale data, invece, il detto terreno ricadeva solo astrattamente in zona “D2” (zona produttiva commerciale), come da PRG allora vigente;
tuttavia, trattandosi di terreno seminativo arboreo, era coltivato dai comproprietari. Per tali motivi, relativamente all'anno 2016 il contribuente provvedeva a pagare, come terreno agricolo, l'importo di €. 104,00 quale IMU ritenuta dovuta;
importo peraltro neppure detratto da quello intimato a pagare per tale annualità.
A riprova della vocazione e conduzione agricola del terreno, per le annualità precedenti al 2016 (anni d'imposta dal 2003 al 2008), per siffatto terreno, ancorché astrattamente edificabile, il Ricorrente_1 conseguiva l'annullamento degli avvisi di accertamento notificatigli in quanto terreno coltivato;
annullamenti conseguiti sia in autotutela (anno d'imposta 2003), sia promuovendo ricorsi dinanzi alla competente C.T.P. di Caserta, conclusisi con sentenze di accoglimento (CTP sent. n. 327/07/11 - anno d'imposta 2005; CTP sent. n.
329/07/11 - anno d'imposta 2006; CTP sent. n. 5512/07/14 - anno d'imposta 2008).
Anche i parametri utilizzati per la quantificazione del tributo richiesto, osserva parte appellante, risultano errati, giacché l'effettiva estensione catastale del terreno risulta essere di m2 8885 e non quella originaria di m2 9128, in virtù della perdita di possesso di m2 243 di terreno, avvenuta per opera della Provincia di
Caserta nel 1999, a seguito dell'allargamento della Indirizzo_1 – Luogo_1.
Anche per l'anno d'imposta 2018, prosegue l'appellante, nulla è dovuto dal contribuente, se non nella misura di terreno agricolo e non di terreno edificabile: con avviso nel BURC della Regione Campania n. 44 del 25 giugno del 2018, il Responsabile dell'Area Tecnica dell'ente impositore rendeva noto che con delibera di
Giunta Comunale n. 76 del 04/06/2018, il Comune di San RI d'VE aveva adottato il nuovo PUC. Si è costituito il Comune di San RI d'VE, chiedendo il rigetto del gravame.
L'Ente rileva che per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018, Cass.
n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010). Sul punto è, ormai, da tempo consolidato e conforme l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che il concessionario può avvalersi direttamente della notifica dei propri atti in forza dell'art.26 DPR 602/1973 (Cass.11708/2011, Cass.15948/2011, Cass.1091/2013), e che tale notifica può essere effettuata anche per invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica, dunque, si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di apposita relata, poiché è l'ufficiale postale a garantire nell'avviso l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell'atto.
Va, pertanto, ritenuta valida tale notifica diretta effettuata a mezzo posta, in quanto in caso di temporanea assenza del destinatario la notificazione si intende eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale.
In ordine alla errata determinazione del tributo, si osserva, il contribuente lamenta la nullità degli avvisi di accertamento, per avere il Comune di S. RI d'VE adottato il Piano Urbanistico Comunale con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 04/06/2018, pubblicata sul BURC con avviso n. 44 del 25/6/2018, che avrebbe “de-classificato” il proprio terreno da edificabile ad agricolo.
La doglianza, osserva l'Ente, è infondata. La citata delibera ha adottato il piano urbanistico ex art. 10 bis della legge regionale n. 16/2004, ma non lo ha approvato. La competenza alla approvazione del P.U.C. è, infatti, ex art. 3 comma 7 del Regolamento Regionale n. 5/2011, del Consiglio Comunale e non – come erroneamente sostenuto- della Giunta Comunale. L' adozione del P.U.C. in Consiglio Comunale si data al
26/06/2020 (delibera di C.C. n. 20), ed è solo a partire da quella data che il Piano assume cogenza normativa.
In ordine alla errata applicazione del cumulo materiale e non giuridico per le sanzioni, nel caso di specie, trattandosi di tributi locali l'istituto invocato dal contribuente non è applicabile. Con l'approvazione in data
24.05.2024 del testo definitivo del decreto attuativo della riforma delle sanzioni (Legge 9 agosto 2023, n.
111), adottato in attuazione della Delega fiscale, il legislatore è intervenuto sulla definizione dell'ambito operativo del cumulo giuridico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In particolare, sia al comma 1 che al comma 2 dell'art. 12 è stato espressamente escluso il cumulo delle sanzioni per gli omessi pagamenti.
Si è costituita la SO.GE.R.T. S.P.A. chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 53 del Dlgs n.546/92, perché lo stesso risulta privo della indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, e il difetto di legittimazione passiva del concessionario, nel merito il rigetto del gravame.
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata la richiesta avanzata da parte appellata, di declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/92.
Come noto, anche per l'appello in materia tributaria, i motivi hanno la funzione di assolvere, a pena d'inammissibilità, alla determinazione dell'oggetto del giudizio di merito. I motivi debbono consistere nell'illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che hanno indotto l'organo dell'impugnazione a non condividere le motivazioni del giudice adito in prime cure. La ratio sottesa alla previsione normativa
è quella di determinare e delimitare l'oggetto del giudizio, circoscrivendo quindi la cognizione del giudice di secondo grado ai punti della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura. Non si può, pertanto, prescindere dalla enunciazione delle specifiche doglianze (individualmente puntualizzate per ogni aspetto del quale si invoca riforma), le quali hanno la funzione di perimetrare l'area del controllo devoluta al giudice della impugnazione e fondano al contempo la potestà rescindente. L'indicazione di specifici motivi di impugnazione consente non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame del giudice d'appello, ma anche di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato e, quindi, le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma.
Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame i motivi di appello pongono una diffusa e puntuale censura alla motivazione della sentenza di primo grado.
Va, altresì, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Concessionario, atteso che l'esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (Cass. n. 2570 del 2017), perché, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, « nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite»: se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del 2006).
Passando all'esame del merito, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Gli atti impugnati sono stati notificati a mezzo posta da operatore privato presso il domicilio del contribuente,
e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Come noto, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ente, come qui è avvenuto, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle concernenti la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicchè non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi
(cosa che nel presente giudizio non risulta neppure essere stata dedotta) di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Come evidenziato di recente dalla Corte Costituzionale (Corte cost. 23 luglio 2018, n. 175, che ha ritenuto legittimo l'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, nonostante la mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica -CAN- e l'inapplicabilità dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, come modificato con la legge n. 31 del 2008), il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque garantito dal fatto che colui che assuma in concreto la mancanza di conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile, può chiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove comprovi, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di detta situazione (nel caso di specie neanche dedotta dal contribuente).
E dunque, il notificante è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario
(ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alla quale, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale "ordinario".
Tanto premesso, occorre tuttavia rilevare che a fronte della specifica doglianza sollevata dal contribuente sin dal ricorso introduttivo - in ordine alla assenza negli avvisi di notifica depositati in atti, di specifici elementi di collegamento con gli avvisi di accertamento IMU che la Corte di primo grado ha ritenuto validamente notificati - nulla è stato documentato dalle parti appellate.
Sugli avvisi di accertamento non risulta annotato il numero dell'avviso IMU contenuto nel plico, né è riportato il numero progressivo del suddetto avviso.
Non vi sono, pertanto, elementi che consentano di ricondurre le notifiche versate in atti agli avvisi di accertamento impugnati.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati trattati tutti gli aspetti rilevanti, per la definizione del procedimento.
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Si ritiene di compensare le spese dell'intero giudizio, tenuto conto del corretto comportamento processuale delle parti, avendo parti appellate provveduto a depositare la documentazione utile ai fini della definizione della presente procedura, e dell'affidamento da parte del Concessionario e dell'Ente Comunale in ordine all'assolvimento dell'onere probatorio circa la ritualità della notifica degli atti impugnati.
P.Q.M.
accoglie l'appello compensa fra le parti le spese e competenze dell'intero giudizio.