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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 780/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2609/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COOBBLIGAZIONE n. 10000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato in data 18.03.2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido n. 10000/2025 del 13.01.2025, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 17.01.2025, con la quale la SO.G.E.T. S.p.A., quale concessionaria della riscossione per il Comune di Melito di Porto Salvo, richiedeva il pagamento della somma di € 153,26 a titolo di IMU per l'anno 2014, asseritamente dovuta dalla sig.ra Nominativo_1.
Il sig. Ricorrente_1 deduceva che la pretesa creditoria risultava priva di un valido titolo legittimante, in quanto l'atto impugnato ometteva di indicare i cespiti immobiliari oggetto di imposizione, nonché le aliquote applicate, con conseguente violazione degli obblighi motivazionali di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990 e all'art. 7 della L. n. 212/2000.
Il ricorrente eccepiva altresì l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, rappresentando che, trattandosi di tributo locale, il credito era soggetto al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., e che, alla data di notifica dell'atto impugnato, il termine risultava ampiamente decorso. Deduceva inoltre l'inapplicabilità delle proroghe e sospensioni emergenziali introdotte dalla normativa COVID-19 alle entrate degli enti locali. Il sig. Ricorrente_1 deduceva inoltre l'intrasmissibilità delle sanzioni e degli interessi agli eredi, contestando la debenza delle relative voci richieste con l'atto opposto.
Si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A., la quale, con controdeduzioni, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore, ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992, come introdotto dal d.lgs. n. 220/2023, chiedendo in subordine l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Melito di Porto Salvo.
La SO.G.E.T. deduceva che, anteriormente all'atto impugnato, il Comune di Melito di Porto Salvo notificava alla sig.ra Nominativo_1 l'avviso di accertamento IMU n. 3949 in data 02.01.2020 e che, successivamente, era stata notificata l'ingiunzione fiscale n. 0543620/2023. La resistente deduceva pertanto la definitività e l'irretrattabilità del credito per omessa impugnazione degli atti presupposti, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di vizi propri degli atti successivi.
La società resistente deduceva altresì l'insussistenza dei vizi di motivazione, rappresentando che l'obbligo motivazionale risultava assolto anche per relationem, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni afferenti il merito della pretesa tributaria e la fase di accertamento, ascrivibili esclusivamente all'ente impositore.
Con memorie illustrative depositate in data 27.12.2025, la resistente ribadiva integralmente le difese già svolte, insistendo per il rigetto del ricorso e depositando copia dell'ingiunzione fiscale e della sentenza n. 7842/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria in procedimento analogo.
All'udienza del 27.01.2026 la controversia era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è, in parte, inammissibile e, per altra, parte infondato.
Per come dedotto da SOGET, pur avendo il ricorrente eccepito il merito della pretesa tributaria e la mancata notifica degli atti presupposti (“grava su So.g.e.t. S.p.a. l'onore di provare l'avvenuta notifica nei termini di legge di tutti gli atti della catena procedimentale su cui fonderebbe la legittimità dell'atto impugnato, nonché la fondatezza della pretesa di pagamento” pag. 2) ha omesso di evocare in giudizio l'Amministrazione finanziaria creditrice ossia il Comune di Melito Porto Salvo in violazione dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e succ. mod.; non sussistendo, pacificamente, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Agente per la riscossione, non compete alla Corte adita provvedere all'integrazione del contraddittorio violato e imposto dalla citata novella normativa. Quanto alla comunicazione opposta per il profilo concernente la motivazione dell'atto si rileva che, con le memorie illustrative, SOGET ha provveduto al deposito di copia dell'ingiunzione n. 0345620 del 23.11.2023 indirizzata agli eredi della sig.ra Nominativo_1 con l'attestazione della relativa notificazione con affissione all'Albo e che a tale atto quello oggi impugnato rinvia;
peraltro la produzione operata è rimasta priva di contestazione da parte del ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art.4 d.m. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, numero delle parti convenute) possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi al parametro minimo dei valori tabellari, avuto riguardo alla minima rilevanza delle questioni trattate e al valore della controversia.
P.Q.M.
rigetta il ricorso in quanto in parte inammissibile e in parte infondato;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 220,00 oltre accessori di legge ove dovuti.
(firmato digitalmente)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2609/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COOBBLIGAZIONE n. 10000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato in data 18.03.2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido n. 10000/2025 del 13.01.2025, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 17.01.2025, con la quale la SO.G.E.T. S.p.A., quale concessionaria della riscossione per il Comune di Melito di Porto Salvo, richiedeva il pagamento della somma di € 153,26 a titolo di IMU per l'anno 2014, asseritamente dovuta dalla sig.ra Nominativo_1.
Il sig. Ricorrente_1 deduceva che la pretesa creditoria risultava priva di un valido titolo legittimante, in quanto l'atto impugnato ometteva di indicare i cespiti immobiliari oggetto di imposizione, nonché le aliquote applicate, con conseguente violazione degli obblighi motivazionali di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990 e all'art. 7 della L. n. 212/2000.
Il ricorrente eccepiva altresì l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, rappresentando che, trattandosi di tributo locale, il credito era soggetto al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., e che, alla data di notifica dell'atto impugnato, il termine risultava ampiamente decorso. Deduceva inoltre l'inapplicabilità delle proroghe e sospensioni emergenziali introdotte dalla normativa COVID-19 alle entrate degli enti locali. Il sig. Ricorrente_1 deduceva inoltre l'intrasmissibilità delle sanzioni e degli interessi agli eredi, contestando la debenza delle relative voci richieste con l'atto opposto.
Si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A., la quale, con controdeduzioni, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore, ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992, come introdotto dal d.lgs. n. 220/2023, chiedendo in subordine l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Melito di Porto Salvo.
La SO.G.E.T. deduceva che, anteriormente all'atto impugnato, il Comune di Melito di Porto Salvo notificava alla sig.ra Nominativo_1 l'avviso di accertamento IMU n. 3949 in data 02.01.2020 e che, successivamente, era stata notificata l'ingiunzione fiscale n. 0543620/2023. La resistente deduceva pertanto la definitività e l'irretrattabilità del credito per omessa impugnazione degli atti presupposti, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di vizi propri degli atti successivi.
La società resistente deduceva altresì l'insussistenza dei vizi di motivazione, rappresentando che l'obbligo motivazionale risultava assolto anche per relationem, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni afferenti il merito della pretesa tributaria e la fase di accertamento, ascrivibili esclusivamente all'ente impositore.
Con memorie illustrative depositate in data 27.12.2025, la resistente ribadiva integralmente le difese già svolte, insistendo per il rigetto del ricorso e depositando copia dell'ingiunzione fiscale e della sentenza n. 7842/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria in procedimento analogo.
All'udienza del 27.01.2026 la controversia era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è, in parte, inammissibile e, per altra, parte infondato.
Per come dedotto da SOGET, pur avendo il ricorrente eccepito il merito della pretesa tributaria e la mancata notifica degli atti presupposti (“grava su So.g.e.t. S.p.a. l'onore di provare l'avvenuta notifica nei termini di legge di tutti gli atti della catena procedimentale su cui fonderebbe la legittimità dell'atto impugnato, nonché la fondatezza della pretesa di pagamento” pag. 2) ha omesso di evocare in giudizio l'Amministrazione finanziaria creditrice ossia il Comune di Melito Porto Salvo in violazione dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e succ. mod.; non sussistendo, pacificamente, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Agente per la riscossione, non compete alla Corte adita provvedere all'integrazione del contraddittorio violato e imposto dalla citata novella normativa. Quanto alla comunicazione opposta per il profilo concernente la motivazione dell'atto si rileva che, con le memorie illustrative, SOGET ha provveduto al deposito di copia dell'ingiunzione n. 0345620 del 23.11.2023 indirizzata agli eredi della sig.ra Nominativo_1 con l'attestazione della relativa notificazione con affissione all'Albo e che a tale atto quello oggi impugnato rinvia;
peraltro la produzione operata è rimasta priva di contestazione da parte del ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai criteri di cui all'art.4 d.m. 55/2014 (caratteristiche, pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, numero delle parti convenute) possono essere liquidate come da dispositivo attestandosi al parametro minimo dei valori tabellari, avuto riguardo alla minima rilevanza delle questioni trattate e al valore della controversia.
P.Q.M.
rigetta il ricorso in quanto in parte inammissibile e in parte infondato;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 220,00 oltre accessori di legge ove dovuti.
(firmato digitalmente)