Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 780
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione dell'atto per omessa indicazione dei cespiti e delle aliquote

    La Corte rileva che SOGET ha depositato copia dell'ingiunzione fiscale alla quale l'atto impugnato rinviava, e tale produzione è rimasta priva di contestazione da parte del ricorrente.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione del credito tributario

    La Corte ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, rigettando le doglianze del ricorrente.

  • Inammissibile
    Mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile per mancata evocazione in giudizio dell'ente impositore, ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 546/1992, non sussistendo litisconsorzio necessario e non potendo la Corte integrare il contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 780
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 780
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo