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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 244/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BE NZ, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3212/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tortora
elettivamente domiciliato presso comuneditortora@pec.it
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_1 - CF_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1090/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 13/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 490.2024 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 impugnava la sentenza n.1090/2024, pronunciata il 07/02/2025 e depositata il 13/02/2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'intimazione ad adempiere n.2024/490.
L'appellante eccepiva la nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, per apparente motivazione su un punto decisivo della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza;
nullità della sentenza impugnata per evidente violazione di legge sulle sentenze passate in giudicato n.6801/21 CGT di Cosenza e sentenza n.9160/2024 della CGT di Cosenza.
Si costituivano il Comune di Tortora e la SO.GE.R.T. S.p.A., concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del comune di Tortora. Contestava quanto eccepito da parte appellante e chiedevano il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il ricorrente invocava il difetto di legittimazione passiva poiché gli immobili, oggetto del tributo, erano di proprietà del proprio, defunto, padre.
L'apertura della successione mortis causa, pur essendone un presupposto, non è da sola sufficiente per acquistare la qualità di erede, poiché è necessaria l'accettazione da parte del chiamato all'eredità.
Il difetto di legittimazione passiva può essere rilevato dal giudice anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Cass.Ord. n.26878/2018)
Per tale motivo l'appellante non può essere chiamato a rispondere per il pagamento dell'IMU di un immobile di cui non è proprietario.
La sentenza n.6801/2021 emessa dalla CTR di Cosenza, passata in giudicato, aveva annullato l'ingiunzione di pagamento relativa ad IMU 2012, riguardante gli stessi immobili oggetto della presente controversia, per difetto di legittimazione passiva.
Si tratta, indubbiamente, di giudicato c.d.”esterno” come chiarito dalle S.U. della Suprema Corte che con la sentenza n.13916 del 16 giugno 2006 ha confermato il valore extra litem (ossia l'efficacia vincolante ultrannuale) anche per i tributi periodici. L'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce che il giudicato relativo a un periodo d'imposta faccia stato anche per altri, qualora vada a incidere su elementi che siano rilevanti per più periodi d'imposta.
Sono da considerarsi tali quegli elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta.
Questa Collegio non può non attenersi a quanto già stabilito con la sentenza n.6801/2021 emessa dalla CTR di Cosenza, anche in conseguenza della funzione nomofilattica che ricopre.
L'intimazione ad adempiere n.2024/490 deve essere, perciò, annullata per difetto di legittimazione passiva del contribuente. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata annulla l'atto opposto con ricorso introduttivo, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese, liquidate in euro 466,00 oltre oneri ed accessori se dovuti per ambedue i gradi di giudizio con distrazione se richiesta.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BE NZ, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3212/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tortora
elettivamente domiciliato presso comuneditortora@pec.it
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_1 - CF_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1090/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 5 e pubblicata il 13/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 490.2024 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 impugnava la sentenza n.1090/2024, pronunciata il 07/02/2025 e depositata il 13/02/2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'intimazione ad adempiere n.2024/490.
L'appellante eccepiva la nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, per apparente motivazione su un punto decisivo della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza;
nullità della sentenza impugnata per evidente violazione di legge sulle sentenze passate in giudicato n.6801/21 CGT di Cosenza e sentenza n.9160/2024 della CGT di Cosenza.
Si costituivano il Comune di Tortora e la SO.GE.R.T. S.p.A., concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del comune di Tortora. Contestava quanto eccepito da parte appellante e chiedevano il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il ricorrente invocava il difetto di legittimazione passiva poiché gli immobili, oggetto del tributo, erano di proprietà del proprio, defunto, padre.
L'apertura della successione mortis causa, pur essendone un presupposto, non è da sola sufficiente per acquistare la qualità di erede, poiché è necessaria l'accettazione da parte del chiamato all'eredità.
Il difetto di legittimazione passiva può essere rilevato dal giudice anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Cass.Ord. n.26878/2018)
Per tale motivo l'appellante non può essere chiamato a rispondere per il pagamento dell'IMU di un immobile di cui non è proprietario.
La sentenza n.6801/2021 emessa dalla CTR di Cosenza, passata in giudicato, aveva annullato l'ingiunzione di pagamento relativa ad IMU 2012, riguardante gli stessi immobili oggetto della presente controversia, per difetto di legittimazione passiva.
Si tratta, indubbiamente, di giudicato c.d.”esterno” come chiarito dalle S.U. della Suprema Corte che con la sentenza n.13916 del 16 giugno 2006 ha confermato il valore extra litem (ossia l'efficacia vincolante ultrannuale) anche per i tributi periodici. L'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce che il giudicato relativo a un periodo d'imposta faccia stato anche per altri, qualora vada a incidere su elementi che siano rilevanti per più periodi d'imposta.
Sono da considerarsi tali quegli elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta.
Questa Collegio non può non attenersi a quanto già stabilito con la sentenza n.6801/2021 emessa dalla CTR di Cosenza, anche in conseguenza della funzione nomofilattica che ricopre.
L'intimazione ad adempiere n.2024/490 deve essere, perciò, annullata per difetto di legittimazione passiva del contribuente. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata annulla l'atto opposto con ricorso introduttivo, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese, liquidate in euro 466,00 oltre oneri ed accessori se dovuti per ambedue i gradi di giudizio con distrazione se richiesta.