Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2323
TAR
Sentenza 8 maggio 2024
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CS
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2024
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CS
Ordinanza collegiale 31 gennaio 2025
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CS
Ordinanza collegiale 23 maggio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Incoerenza con le finalità di ripresa e sviluppo dei traffici portuali

    Il Tribunale ha ritenuto che l'operazione rispondesse unicamente a esigenze urbanistiche di trasferimento dei depositi dalle aree urbane, anziché a finalità di ripresa e sviluppo dei traffici portuali, come richiesto dalla normativa speciale. Inoltre, l'esigenza di ricollocazione era preesistente al crollo del Ponte Morandi e non era strumentale alle finalità di ripresa e sviluppo dei traffici portuali.

  • Accolto
    Illegittimità del ricorso all'Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) per modifica sostanziale del Piano Regolatore Portuale (PRP)

    Il Tribunale ha ritenuto che l'intervento comportasse un aggravamento dei carichi ambientali e una modifica sostanziale del PRP, non potendo quindi essere introdotto tramite ATF. La natura dei prodotti (chimici e petrolchimici) e i potenziali impatti ambientali eccedono quanto consentito dalla procedura semplificata.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 15 del d.m. 31 luglio 1934

    Il Tribunale ha ritenuto che l'intervento violasse l'art. 15 del d.m. 31 luglio 1934, poiché i prodotti stoccati rientrano nell'ambito di applicazione del decreto e le condizioni per le deroghe non sono state rispettate.

  • Accolto
    Improcedibilità dell'istanza concorrente per ritenuta recessività

    Il Tribunale ha ritenuto che le ragioni addotte dall'Autorità per dichiarare improcedibile l'istanza concorrente delle ricorrenti fossero infondate, in quanto la delibera non censurava adeguatamente tutte le motivazioni poste a fondamento della decisione di improcedibilità.

  • Accolto
    Conferma dell'illegittimità della procedura ATF

    Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, avendo confermato l'ATF, è viziato dai medesimi profili di illegittimità relativi all'errata applicazione della procedura semplificata e alla sottovalutazione degli impatti ambientali.

  • Rigettato
    Infondatezza del primo motivo di appello: ammissibilità del ricorso collettivo

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo di appello, confermando l'omogeneità delle posizioni delle società ricorrenti e l'assenza di conflitto di interessi, evidenziando la riconducibilità delle stesse al medesimo centro imprenditoriale.

  • Rigettato
    Infondatezza del secondo motivo di appello: sussistenza dell'interesse e della legittimazione a ricorrere

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo di appello, confermando la sussistenza dell'interesse e della legittimazione a ricorrere delle società ricorrenti, evidenziando che la loro istanza concorrente è stata dichiarata improcedibile e che sussistono interferenze e ricadute negative derivanti dalla rilocalizzazione dei depositi.

  • Rigettato
    Infondatezza del terzo motivo di appello: coerenza dell'intervento con le finalità del d.l. 109/2018

    Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, ritenendo che l'intervento non fosse coerente con le finalità di ripresa e sviluppo dei traffici portuali previste dal d.l. 109/2018, in quanto principalmente finalizzato a esigenze urbanistiche e non contribuendo allo sviluppo dei traffici.

  • Rigettato
    Infondatezza del quarto motivo di appello: illegittimità del ricorso all'ATF

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso all'ATF fosse illegittimo, confermando che la modifica del PRP comporta un aumento significativo dei carichi tecnici ed ambientali, come emerso dalla verificazione, rendendo necessaria una procedura di valutazione più complessa.

  • Rigettato
    Infondatezza del quinto motivo di appello: violazione dell'art. 15 del d.m. 31 luglio 1934

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo, confermando che la realizzazione del deposito viola l'art. 15 del d.m. 31 luglio 1934, poiché i prodotti chimici rientrano nell'ambito di applicazione del decreto e non è stata concessa alcuna deroga ministeriale.

  • Rigettato
    Infondatezza del primo motivo di appello incidentale: inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo, confermando la sussistenza dell'interesse e della legittimazione a ricorrere delle società ricorrenti, evidenziando che la loro istanza concorrente è stata dichiarata improcedibile e che sussistono interferenze e ricadute negative derivanti dalla rilocalizzazione dei depositi.

  • Rigettato
    Infondatezza del secondo motivo di appello incidentale: illegittimità del ricorso all'ATF

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso all'ATF fosse illegittimo, confermando che la modifica del PRP comporta un aumento significativo dei carichi tecnici ed ambientali, come emerso dalla verificazione, rendendo necessaria una procedura di valutazione più complessa.

  • Rigettato
    Infondatezza del terzo motivo di appello incidentale: intervento eccedente l'ambito del d.l. 109/2018

    Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, ritenendo che l'intervento non fosse coerente con le finalità di ripresa e sviluppo dei traffici portuali previste dal d.l. 109/2018, in quanto principalmente finalizzato a esigenze urbanistiche e non contribuendo allo sviluppo dei traffici.

  • Rigettato
    Infondatezza del quarto motivo di appello incidentale: violazione dell'art. 15 del d.m. 31 luglio 1934

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo, confermando che la realizzazione del deposito viola l'art. 15 del d.m. 31 luglio 1934, poiché i prodotti chimici rientrano nell'ambito di applicazione del decreto e non è stata concessa alcuna deroga ministeriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 2323
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2323
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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