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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2024, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AC NG nato a [...] il [...] LO OC RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore avv.to Bianca Maria Savona che ha insistito nei motivi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 6 dicembre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Palermo del 4-5-2021 che aveva condannato AN LO e Lo CO ER alle pene di legge perché ritenuti responsabili del delitto di tentata estorsione loro ascritto. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati con distinti atti del difensore avv.to Bianca Maria Savona che con motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. lamentava: - nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 606 comma primo lettere b) ed e) cod.proc. pen. quanto alla omessa declaratoria di prescrizione fondata sulla valutazione incidentale dell'aggravante di mafia;
in particolare il giudice di appello aveva ritenuto che l'aggravante del Penale Sent. Sez. 2 Num. 1997 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 19/12/2023 metodo mafioso fosse chiaramente contenuta nella parte descrittiva 'dell'imputazione nonostante il giudice di primo grado non avesse disposto l'aumento di pena ed il giudizio si fosse svolto dinanzi al tribunale in composizione monocratica anziché dinanzi al giudice collegiale alla cui competenza sarebbe stato attribuito;
ancora il giudice d'appello nulla aveva riferito in ordine all'udienza preliminare celebrata per il reato di tentata estorsione semplice, alla sentenza di primo grado dalla quale risultava che l'imputato era stato condannato per detta ipotesi nonché al contenuto della stessa richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio;
- nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 606 comma primo lettere b) e c) cod.proc.pen. per non avere il giudice di appello, ritenuta implicitamente contestata l'aggravante del metodo mafioso, trasmesso gli atti al pubblico ministero;
peraltro si sottolineava come tale contestazione a sorpresa nel giudizio di appello non aveva potuto essere contestata con doglianze specifiche avverso la pronuncia di primo grado e che anche il pubblico ministero in primo grado non vi aveva fatto riferimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente non fondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto ad entrambi i motivi va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione non rientra nell'ambito della disciplina di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. la previsione della possibile diversità del termine di prescrizione del reato, conseguente alla diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto contestato operata nella sentenza di appello rispetto a quella data dal giudice di primo grado;
ed in motivazione la Corte ha precisato che il divieto di "reformatio in pejus" riguarda il solo trattamento sanzionatorio, in senso stretto, stabilito in concreto dal giudice (Sez. 6, n. 32710 del 16/07/2014 Rv. 260663 — 01). Inoltre, con specifico riferimento ad una aggravante ad effetto speciale, è stato ancora affermato che non viola il divieto di "reformatio in peius", nel caso di impugnazione del solo imputato, la sentenza d'appello che, ritenendo compiutamente contestata in fatto l'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., pur non formalmente richiamata dal capo d'imputazione, ne riconosca in concreto la sussistenza al solo fine di escludere la prescrizione del reato (Sez. 5, n. 55804 del 20/09/2017, Rv. 271838 — 01). Ne consegue affermare che erra il ricorso nella parte in cui lamenta l'omesso svolgimento del giudizio dinanzi al giudice collegiale ovvero la mancata trasmissione degli atti al P.M. posto che la valutazione incidentale della aggravante risulta effettuata solo ai fini della valutazione del tempo necessario a prescrivere e non anche ai fini dell'affermazione di responsabilità e della determinazione della pena. Peraltro alla luce delle precise circostanze di fatto esposte nella sentenza di primo grado circa la riconducibilità dei fatti a fenomeni di criminalità organizzata gli imputati avrebbero potuto dolersi della insussistenza di tale circostanza già nei motivi di impugnazione. 2 i L CONSIGLIXE EST. I • h j11,1 IL PRESIDENTE TT Ro A In conclusione, l'impugnazione deve ritener si inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 dicembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore avv.to Bianca Maria Savona che ha insistito nei motivi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 6 dicembre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Palermo del 4-5-2021 che aveva condannato AN LO e Lo CO ER alle pene di legge perché ritenuti responsabili del delitto di tentata estorsione loro ascritto. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati con distinti atti del difensore avv.to Bianca Maria Savona che con motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. lamentava: - nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 606 comma primo lettere b) ed e) cod.proc. pen. quanto alla omessa declaratoria di prescrizione fondata sulla valutazione incidentale dell'aggravante di mafia;
in particolare il giudice di appello aveva ritenuto che l'aggravante del Penale Sent. Sez. 2 Num. 1997 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 19/12/2023 metodo mafioso fosse chiaramente contenuta nella parte descrittiva 'dell'imputazione nonostante il giudice di primo grado non avesse disposto l'aumento di pena ed il giudizio si fosse svolto dinanzi al tribunale in composizione monocratica anziché dinanzi al giudice collegiale alla cui competenza sarebbe stato attribuito;
ancora il giudice d'appello nulla aveva riferito in ordine all'udienza preliminare celebrata per il reato di tentata estorsione semplice, alla sentenza di primo grado dalla quale risultava che l'imputato era stato condannato per detta ipotesi nonché al contenuto della stessa richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio;
- nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 606 comma primo lettere b) e c) cod.proc.pen. per non avere il giudice di appello, ritenuta implicitamente contestata l'aggravante del metodo mafioso, trasmesso gli atti al pubblico ministero;
peraltro si sottolineava come tale contestazione a sorpresa nel giudizio di appello non aveva potuto essere contestata con doglianze specifiche avverso la pronuncia di primo grado e che anche il pubblico ministero in primo grado non vi aveva fatto riferimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente non fondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto ad entrambi i motivi va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione non rientra nell'ambito della disciplina di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. la previsione della possibile diversità del termine di prescrizione del reato, conseguente alla diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto contestato operata nella sentenza di appello rispetto a quella data dal giudice di primo grado;
ed in motivazione la Corte ha precisato che il divieto di "reformatio in pejus" riguarda il solo trattamento sanzionatorio, in senso stretto, stabilito in concreto dal giudice (Sez. 6, n. 32710 del 16/07/2014 Rv. 260663 — 01). Inoltre, con specifico riferimento ad una aggravante ad effetto speciale, è stato ancora affermato che non viola il divieto di "reformatio in peius", nel caso di impugnazione del solo imputato, la sentenza d'appello che, ritenendo compiutamente contestata in fatto l'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., pur non formalmente richiamata dal capo d'imputazione, ne riconosca in concreto la sussistenza al solo fine di escludere la prescrizione del reato (Sez. 5, n. 55804 del 20/09/2017, Rv. 271838 — 01). Ne consegue affermare che erra il ricorso nella parte in cui lamenta l'omesso svolgimento del giudizio dinanzi al giudice collegiale ovvero la mancata trasmissione degli atti al P.M. posto che la valutazione incidentale della aggravante risulta effettuata solo ai fini della valutazione del tempo necessario a prescrivere e non anche ai fini dell'affermazione di responsabilità e della determinazione della pena. Peraltro alla luce delle precise circostanze di fatto esposte nella sentenza di primo grado circa la riconducibilità dei fatti a fenomeni di criminalità organizzata gli imputati avrebbero potuto dolersi della insussistenza di tale circostanza già nei motivi di impugnazione. 2 i L CONSIGLIXE EST. I • h j11,1 IL PRESIDENTE TT Ro A In conclusione, l'impugnazione deve ritener si inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 dicembre 2023