Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 dicembre 1988 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 dicembre 1988 |
Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Civitavecchia, sentenza 03/11/2025, n. 1243Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 951 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e vertente TRA Parte_1 nata in [...] il [...] - C.F. C.F._1 – e residente in [...] – Trevignano Romano (RM) rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'Avvocato Raffaella Negrini (c.f. C.F._2 (PEC Email_1 ) ricorrente CONTRO Controparte_1 nato il [...] a [...] - c.f. C.F._3 …Leggi di più...
- affidamento esclusivo·
- spese straordinarie·
- convenzione bilaterale Italia-Tunisia·
- art. 147 c.c.·
- aggiornamento ISTAT·
- gratuito patrocinio·
- risarcimento danni·
- obbligo di mantenimento·
- riconoscimento sentenza divorzio straniera
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 della convenzione stessa.
- Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.