Art. 26.
I posti nella carriera di revisione (gruppo B) disponibili dopo l'applicazione dell'ultimo comma del precedente articolo saranno ricoperti:
a) con la nomina nei vari gradi di impiegati della Corte provvisti del necessario titolo di studio i quali ne facciano domanda e siano dal Consiglio d'amministrazione ritenuti idonei alle funzioni del gruppo cui aspirano;
b) mediante trasferimento, con le norme che saranno stabilite con ordinanza del presidente della Corte intese le Sezioni riunite, di i piegati di gruppo B e parificati di altre Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, che siano muniti del prescritto titolo di studio;
c) mediante pubblico concorso con le norme stabilite dal regolamento.
Le nomine di cui alla lettera a) avverranno nello stesso grado attualmente ricoperto; nel caso previsto dalla lettera b) nessuno potra' avvantaggiarsi di piu' di un grado e la anzianita' richiesta, per la eventuale promozione non dovra' essere inferiore ad un anno.
I posti nella carriera di revisione (gruppo B) disponibili dopo l'applicazione dell'ultimo comma del precedente articolo saranno ricoperti:
a) con la nomina nei vari gradi di impiegati della Corte provvisti del necessario titolo di studio i quali ne facciano domanda e siano dal Consiglio d'amministrazione ritenuti idonei alle funzioni del gruppo cui aspirano;
b) mediante trasferimento, con le norme che saranno stabilite con ordinanza del presidente della Corte intese le Sezioni riunite, di i piegati di gruppo B e parificati di altre Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, che siano muniti del prescritto titolo di studio;
c) mediante pubblico concorso con le norme stabilite dal regolamento.
Le nomine di cui alla lettera a) avverranno nello stesso grado attualmente ricoperto; nel caso previsto dalla lettera b) nessuno potra' avvantaggiarsi di piu' di un grado e la anzianita' richiesta, per la eventuale promozione non dovra' essere inferiore ad un anno.