CASS
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2025, n. 23748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23748 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CO GI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 11/02/2025 del Tribunale di Roma, Sezione per il riesame;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Sabrina Passafiunne, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv.to Antonio Femia, in sostituzione dell'avv.to Guido Contestabile, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso proposto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 11/02/2025, il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero presso la locale Procura della Repubblica avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, il precedente 24/04/2024, aveva rigettato l'istanza cautelare, ha disposto, nei confronti di CO GI, la misura della custodia in carcere in relazione ai delitti di partecipazione ad Penale Sent. Sez. 4 Num. 23748 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: ES GENNARO Data Udienza: 17/06/2025 associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (indicato al capo 1) e di illecita cessione di sostanza stupefacente di ingente quantità (indicati ai capi 9, 10, 12, 18, 25 e 31), ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del CO, avv.ti Giancarlo Pittelli e Guido Contestabile, che hanno articolato due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione della norma processuale di cui all'art. 310 cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dagli 581 e 591 cod. proc. pen. Sostengono, in specie, che il provvedimento impugnato andrebbe annullato in ragione dell'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza reiettiva dell'istanza cautelare resa dal primo giudice, essendo tale gravame del tutto carente del requisito di specificità, richiesto dal disposto dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., perché meramente riproduttivo dell'originaria istanza formulata dal rappresentante della pubblica accusa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si dolgono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della violazione della norma processuale di cui all'art. 274 cod. proc. pen. Assumono in proposito che, nel provvedimento del Tribunale distrettuale, la sussistenza di esigenze cautelari correlate al pericolo di condotte recidivanti sarebbe stata ritenuta in spregio del disposto dell'evocata disposizione, non risultando indicati - come sarebbe stato, invece, doveroso fare - gli elementi rivelatori della concretezza e dell'attualità di tale pericolo, in tesi insussistenti alla luce dell'avvenuta disarticolazione del sodalizio e della non configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di CO GI è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione della norma processuale di cui all'art. 310 cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dagli 581 e 591 cod. proc. pen., assumendo che il provvedimento impugnato andrebbe annullato in ragione dell'inammissibilità dell'appello azionato dalla parte pubblica, dovuta al difetto del requisito di specificità, richiesto dal disposto dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., posto che il gravame sarebbe meramente riproduttivo dell'originaria istanza cautelare respinta dal primo giudice. Reputa il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo de quo non colga nel segno. Ciò perché l'appello cautelare proposto dal rappresentante della pubblica accusa, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, presenta, all'evidenza, il carattere della specificità, essendosi puntualmente esplicitate le critiche mosse al provvedimento reiettivo del giudice per le indagini preliminari in punto di esigenze cautelari e risultando riproposte le deduzioni fatte valere con l'originaria istanza nella sola parte, mai scrutinata dal predetto giudicante, illustrativa dei gravi indizi di colpevolezza, in piena aderenza all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «L'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, è inammissibile perché non soddisfa i requisiti di specificità, salvo il caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del giudice per le indagini preliminari, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 32355 dell'08/07/2024, Compagno, Rv. 286857-01). 3. Privo di pregio è anche il secondo motivo del ricorso, con cui ci si duole dell'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 274 cod. proc. pen., sostenendo che, nel provvedimento del Tribunale distrettuale, sarebbe stata affermata la sussistenza di esigenze di cautela correlate al pericolo di reiterazione in palese violazione del disposto dell'evocata previsione normativa, in quanto non risulterebbero indicati gli elementi indicativi della concretezza e dell'attualità di tale pericolo, in tesi insussistenti stante la disarticolazione del sodalizio medio tempore intervenuta e la non configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Ritiene in proposito il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'affermata sussistenza di esigenze cautelari e, in specie, del pericolo di condotte recidivanti risulta in linea con il disposto della menzionata norma processuale nell'ermeneusi offertane dalla giurisprudenza di legittimità, stante l'operatività della presunzione relativa sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ragione dalla ritenuta ricorrenza di gravità indiziarla in ordine al delitto- mezzo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 1. 3 E invero, i giudici della cautela, nell'accogliere l'appello proposto dal pubblico ministero, hanno puntualmente rilevato che non risultavano agli atti, né erano stati successivamente offerti dalla difesa elementi da cui inferire il superamento della menzionata duplice presunzione (di sussistenza delle esigenze di cautela e di adeguatezza al loro contenimento del solo presidio intrannurario), evidenziando nel contempo, in maniera del tutto logica, che il pericolo di recidiva non poteva ritenersi cessato per effetto del tempo trascorso dai fatti e dell'avvenuta disarticolazione della consorteria criminosa, in quanto la sua sussistenza risultava correlata allo stabile inserimento dell'indagato in circuiti malavitosi e alla possibile commissione, da parte sua, di reati costituenti espressione di una peculiare professionalità criminale, attestata, peraltro, anche dal precedente penale e dallo specifico precedente giudiziario da cui il predetto risulta gravato, oltre che dalla sua avvenuta sottoposizione a misura di prevenzione personale. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 17/06/2025
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Sabrina Passafiunne, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv.to Antonio Femia, in sostituzione dell'avv.to Guido Contestabile, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso proposto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 11/02/2025, il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero presso la locale Procura della Repubblica avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, il precedente 24/04/2024, aveva rigettato l'istanza cautelare, ha disposto, nei confronti di CO GI, la misura della custodia in carcere in relazione ai delitti di partecipazione ad Penale Sent. Sez. 4 Num. 23748 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: ES GENNARO Data Udienza: 17/06/2025 associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (indicato al capo 1) e di illecita cessione di sostanza stupefacente di ingente quantità (indicati ai capi 9, 10, 12, 18, 25 e 31), ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del CO, avv.ti Giancarlo Pittelli e Guido Contestabile, che hanno articolato due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione della norma processuale di cui all'art. 310 cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dagli 581 e 591 cod. proc. pen. Sostengono, in specie, che il provvedimento impugnato andrebbe annullato in ragione dell'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza reiettiva dell'istanza cautelare resa dal primo giudice, essendo tale gravame del tutto carente del requisito di specificità, richiesto dal disposto dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., perché meramente riproduttivo dell'originaria istanza formulata dal rappresentante della pubblica accusa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si dolgono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della violazione della norma processuale di cui all'art. 274 cod. proc. pen. Assumono in proposito che, nel provvedimento del Tribunale distrettuale, la sussistenza di esigenze cautelari correlate al pericolo di condotte recidivanti sarebbe stata ritenuta in spregio del disposto dell'evocata disposizione, non risultando indicati - come sarebbe stato, invece, doveroso fare - gli elementi rivelatori della concretezza e dell'attualità di tale pericolo, in tesi insussistenti alla luce dell'avvenuta disarticolazione del sodalizio e della non configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di CO GI è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione della norma processuale di cui all'art. 310 cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dagli 581 e 591 cod. proc. pen., assumendo che il provvedimento impugnato andrebbe annullato in ragione dell'inammissibilità dell'appello azionato dalla parte pubblica, dovuta al difetto del requisito di specificità, richiesto dal disposto dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., posto che il gravame sarebbe meramente riproduttivo dell'originaria istanza cautelare respinta dal primo giudice. Reputa il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo de quo non colga nel segno. Ciò perché l'appello cautelare proposto dal rappresentante della pubblica accusa, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, presenta, all'evidenza, il carattere della specificità, essendosi puntualmente esplicitate le critiche mosse al provvedimento reiettivo del giudice per le indagini preliminari in punto di esigenze cautelari e risultando riproposte le deduzioni fatte valere con l'originaria istanza nella sola parte, mai scrutinata dal predetto giudicante, illustrativa dei gravi indizi di colpevolezza, in piena aderenza all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «L'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, è inammissibile perché non soddisfa i requisiti di specificità, salvo il caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del giudice per le indagini preliminari, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 32355 dell'08/07/2024, Compagno, Rv. 286857-01). 3. Privo di pregio è anche il secondo motivo del ricorso, con cui ci si duole dell'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 274 cod. proc. pen., sostenendo che, nel provvedimento del Tribunale distrettuale, sarebbe stata affermata la sussistenza di esigenze di cautela correlate al pericolo di reiterazione in palese violazione del disposto dell'evocata previsione normativa, in quanto non risulterebbero indicati gli elementi indicativi della concretezza e dell'attualità di tale pericolo, in tesi insussistenti stante la disarticolazione del sodalizio medio tempore intervenuta e la non configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Ritiene in proposito il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'affermata sussistenza di esigenze cautelari e, in specie, del pericolo di condotte recidivanti risulta in linea con il disposto della menzionata norma processuale nell'ermeneusi offertane dalla giurisprudenza di legittimità, stante l'operatività della presunzione relativa sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ragione dalla ritenuta ricorrenza di gravità indiziarla in ordine al delitto- mezzo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 1. 3 E invero, i giudici della cautela, nell'accogliere l'appello proposto dal pubblico ministero, hanno puntualmente rilevato che non risultavano agli atti, né erano stati successivamente offerti dalla difesa elementi da cui inferire il superamento della menzionata duplice presunzione (di sussistenza delle esigenze di cautela e di adeguatezza al loro contenimento del solo presidio intrannurario), evidenziando nel contempo, in maniera del tutto logica, che il pericolo di recidiva non poteva ritenersi cessato per effetto del tempo trascorso dai fatti e dell'avvenuta disarticolazione della consorteria criminosa, in quanto la sua sussistenza risultava correlata allo stabile inserimento dell'indagato in circuiti malavitosi e alla possibile commissione, da parte sua, di reati costituenti espressione di una peculiare professionalità criminale, attestata, peraltro, anche dal precedente penale e dallo specifico precedente giudiziario da cui il predetto risulta gravato, oltre che dalla sua avvenuta sottoposizione a misura di prevenzione personale. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 17/06/2025