CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1030/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3783/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi Is. 137 N. 126 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035068447000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6760/2025 depositato il 20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia della Riscossione per la Provincia di Messina e ATO ME 1 S.P.A. – in liquidazione per l'annullamento della cartella di pagamento n° 29520240035068447000, notificata a mezzo del servizio postale in data 5/3/2025, con la quale veniva intimato all'odierno ricorrente il versamento della complessiva somma di € 56,88 (di cui € 38,00 a titolo di "Tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali" per l'anno 2012, € 2,00 a titolo di "Tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali - interessi", € 11,00 a titolo di
"Tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali - sanzione" ed € 5,88 a titolo di "Diritti di notifica"), siccome rinveniente titolo nell'intimazione di pagamento con il n° 300853 del 29/7/2019 (della quale si chiede a sua volta l'annullamento), asseritamente notificata in data 30/11/2019.
Il ricorrente, in particolare, eccepiva l'inesistenza della pretesa creditoria per intervenuto pagamento di tutte le somme richiestegli a titolo di T.I.A. (oggi T.A.R.I.) per l'anno 2012: in data 30/8/2012 risultava versata la somma di € 80,00 (riferita alla fattura n° 2012053555 del 30/6/2012, relativa al primo semestre dell'anno
2012) ed in data 4/12/2012 risultava versata la somma di € 81,00 (riferita alla fattura n. 2012145102 del 11/2012, relativa al secondo semestre dell'anno 2012) nonché, in via subordinata, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito stesso a causa della mancata notifica dell'intimazione di pagamento prodromica alla cartella impugnata.
Nessuno si costituiva.
All'udienza del 13.11.2025 l'udienza veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, pertanto, va rigettato.
Risulta in atti prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di TARI 2012 in quanto il ricorrente allegava riscontro del pagamento dei ratei di entrambi i semestri del 2012.
Peraltro, non costituendosi le parti a cui veniva notificato il ricorso, si ritiene comunque decorso il termine di prescrizione quinquennale trattandosi di crediti risalenti al 2012 per il quali il primo atto con cui veniva richiesto il pagamento veniva notificato solo in data 5.3.2025.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va accolto e ATOME 1 in liquidazione, quale ente impositore, condannato al pagamento delle spese che si liquidano come in dispositivo. Spese compensate con Agenzia delle Entrate
Riscossione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna ATOME 1 in liquidazione al pagamento delle spese in favore del ricorrente che si liquidano in 232,00 euro con distrazione per il difensore. Spese compensate con Agenzia delle Entrate Riscossione Messina
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3783/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi Is. 137 N. 126 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035068447000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6760/2025 depositato il 20/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia della Riscossione per la Provincia di Messina e ATO ME 1 S.P.A. – in liquidazione per l'annullamento della cartella di pagamento n° 29520240035068447000, notificata a mezzo del servizio postale in data 5/3/2025, con la quale veniva intimato all'odierno ricorrente il versamento della complessiva somma di € 56,88 (di cui € 38,00 a titolo di "Tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali" per l'anno 2012, € 2,00 a titolo di "Tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali - interessi", € 11,00 a titolo di
"Tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali - sanzione" ed € 5,88 a titolo di "Diritti di notifica"), siccome rinveniente titolo nell'intimazione di pagamento con il n° 300853 del 29/7/2019 (della quale si chiede a sua volta l'annullamento), asseritamente notificata in data 30/11/2019.
Il ricorrente, in particolare, eccepiva l'inesistenza della pretesa creditoria per intervenuto pagamento di tutte le somme richiestegli a titolo di T.I.A. (oggi T.A.R.I.) per l'anno 2012: in data 30/8/2012 risultava versata la somma di € 80,00 (riferita alla fattura n° 2012053555 del 30/6/2012, relativa al primo semestre dell'anno
2012) ed in data 4/12/2012 risultava versata la somma di € 81,00 (riferita alla fattura n. 2012145102 del 11/2012, relativa al secondo semestre dell'anno 2012) nonché, in via subordinata, l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale del credito stesso a causa della mancata notifica dell'intimazione di pagamento prodromica alla cartella impugnata.
Nessuno si costituiva.
All'udienza del 13.11.2025 l'udienza veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, pertanto, va rigettato.
Risulta in atti prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di TARI 2012 in quanto il ricorrente allegava riscontro del pagamento dei ratei di entrambi i semestri del 2012.
Peraltro, non costituendosi le parti a cui veniva notificato il ricorso, si ritiene comunque decorso il termine di prescrizione quinquennale trattandosi di crediti risalenti al 2012 per il quali il primo atto con cui veniva richiesto il pagamento veniva notificato solo in data 5.3.2025.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va accolto e ATOME 1 in liquidazione, quale ente impositore, condannato al pagamento delle spese che si liquidano come in dispositivo. Spese compensate con Agenzia delle Entrate
Riscossione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna ATOME 1 in liquidazione al pagamento delle spese in favore del ricorrente che si liquidano in 232,00 euro con distrazione per il difensore. Spese compensate con Agenzia delle Entrate Riscossione Messina