Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00644/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00128/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 128 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno e la Prefettura di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per la declaratoria della illegittimità
del silenzio-inadempimento, serbato dallo sportello unico dell’immigrazione presso la Prefettura di -OMISSIS-, sulla domanda di perfezionamento della procedura per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato del ricorrente, a seguito del nulla-osta per lavoro subordinato prot. -OMISSIS- rilasciato dalla Prefettura di -OMISSIS- il 18.04.2024;
e per il conseguente accertamento dell'obbligo della Prefettura di -OMISSIS- di provvedere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, sulla richiesta di convocazione del datore di lavoro e del lavoratore ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno, finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 35 e 36 del d.P.R. n. 394/1999 ovvero, in caso di mancata presentazione e sottoscrizione del contratto da parte del datore di lavoro, per la richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione al fine di regolarizzare la presenza in Italia del lavoratore entrato in Italia con visto d'ingresso per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. RA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, in punto di fatto espone:
- di essere beneficiario del nulla-osta per lavoro subordinato assunto al prot. -OMISSIS-, rilasciato il 18 aprile 2024 dallo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di -OMISSIS- a seguito della richiesta presentata dalla sig.ra PI MA nell’ambito dei flussi di lavoratori esteri previsti dal d.P.C.M. 21 dicembre 2021;
- di essere altresì beneficiario del visto d’ingresso per lavoro subordinato n. -OMISSIS- con validità di 270 giorni;
- di aver fatto ingresso in Italia il 29.01.2025 munito dei due titoli citati in precedenza;
- che successivamente all’ingresso nel territorio dello Stato il datore di lavoro si è reso irreperibile, impedendo il perfezionamento degli adempimenti necessari alla sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- di aver pertanto trasmesso, via p.e.c., allo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di -OMISSIS-, in data 7 ottobre 2025, una diffida con la quale chiedeva che la stessa Prefettura procedesse alla prescritta convocazione, del lavoratore e del datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, ovvero per la consegna del modello ‘209’ per la domanda del permesso di soggiorno per attesa occupazione, al fine di regolarizzare la propria presenza in Italia;
- di aver in seguito sollecitato la Prefettura, con p.e.c. del 10 novembre 2025, a dar seguito alla diffida;
- di non aver ricevuto riscontri dall’Amministrazione.
2. Quindi il ricorrente chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e che la stessa venga condannata a pronunciarsi con un provvedimento espresso.
L’impugnativa è affidata ad un unico, articolato, motivo, così rubricato “ Violazione Di Legge (art. 35 e 36 D.P.R. 394/1999; art. 22 d.lgs. 286/1998; art. 5, comma 9 d.lgs. 286/1998; art. 2, commi 1 e 2 L. 07.08.1990 n. 241; art. 11 comma 2-bis D.P.R. 394/1999; art. 31, comma 1 e 2 D.Lgs. 104 del 02.07.2010; art. 42 d.l. 21.06.2022 n. 73 conv. in L. 122 del 04.08.2022). Eccesso di potere per violazione del principio di celerità e correttezza del procedimento amministrativo”.
In sintesi il ricorrente, premesso un compiuto excursus della normativa applicabile al caso in esame, si duole dell’inutile decorso del termine ordinario di 60 gg. per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, previsto dall’art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286/1998 e decorrente dalla domanda, e dunque, nel caso in esame, dal 7 ottobre 2025. L’Amministrazione avrebbe l’obbligo giuridico di provvedere sulle istanze di rilascio del permesso di soggiorno, anche qualora le stesse si appalesino non accoglibili. Sarebbe quindi illegittima la mancata conclusione del procedimento di diniego o di accoglimento dell’istanza, non vertendosi in fattispecie tipizzate di silenzio significativo.
3. L’Amministrazione, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, in vista della quale il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa il 9 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso è fondato.
6. Preliminarmente, il Tribunale non terrà conto della memoria depositata dal ricorrente lo scorso 9.3.2026 in quanto tardiva.
7. Ciò premesso, il Collegio osserva che, alla luce di quanto esposto nel ricorso e non contestato dall’Amministrazione, il ricorrente ha fatto regolare ingresso sul territorio nazionale a seguito di rilascio di nulla osta finalizzato all’assunzione con contratto di lavoro subordinato da parte della sig.ra PI MA, la quale, tuttavia, non si è resa disponibile a procedere agli adempimenti necessari al perfezionamento del contratto di soggiorno.
La normativa vigente prevede, dopo l’ingresso del lavoratore, la convocazione delle parti davanti allo sportello unico per l’immigrazione costituito presso la Prefettura competente per la stipula del contratto di soggiorno, la successiva stipulazione del contratto di lavoro e, infine, il rilascio del permesso di soggiorno.
Al fine di sollecitare la conclusione dell’ iter procedimentale il ricorrente, in data 7 ottobre 2025, ha trasmesso allo sportello unico, tramite il proprio legale, una diffida a provvedere all’immediata convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e la consegna del modello 209 per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ovvero, in caso di mancata presentazione e sottoscrizione del contratto da parte del datore di lavoro, per la richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione al fine di regolarizzare la presenza in Italia del lavoratore entrato con visto d’ingresso per lavoro subordinato.
Con p.e.c. del 10 ottobre 2025 il ricorrente ha anche sollecitato il riscontro della diffida.
Non consta che l’Amministrazione abbia riscontrato tali istanze.
Reputa dunque, il Collegio, che la condotta silente serbata dalla Prefettura sulle articolate istanze presentate dal ricorrente si ponga in contrasto con le disposizioni e i principi richiamati nei motivi di ricorso.
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 117, comma 2°, del cod. proc. amm., si deve ordinare all’Amministrazione intimata di provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente in data 7.10.2025 entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia oltre il suddetto termine il Collegio si riserva di nominare un commissario ad acta , dietro apposita istanza di parte.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell’avvocato Michele Cipriani, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- - Ufficio territoriale del governo - Sportello unico per l'immigrazione, sull’istanza presentata dal ricorrente in data 7 ottobre 2025, e ordina di concludere il procedimento conseguente alla detta istanza tramite un provvedimento espresso nei sensi di cui in motivazione, entro trenta giorni dalla comunicazione, o notificazione se antecedente, della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di € 1.500,00, oltre accessori di legge qualora dovuti, distratte in favore dell’avvocato Michele Cipriani.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR DO, Presidente
Andrea De Col, Consigliere
RA AV, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AV | AR DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.