TAR Brescia, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 406
TAR
Sentenza 18 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla partecipazione procedimentale

    La Corte ritiene che la partecipazione sia avvenuta con la presentazione delle osservazioni, le quali sono state confutate. La doglianza sull'insufficienza del termine di partecipazione è inammissibile perché non sollevata in sede amministrativa. Il termine di 60 giorni per l'identificazione del responsabile non è perentorio e il suo superamento non comporta decadenza.

  • Rigettato
    Violazione del termine di 60 giorni per l'identificazione del responsabile

    Il termine di 60 giorni introdotto dal D.L. 44/2021 non è perentorio e il suo superamento non determina decadenza dall'esercizio del potere, al fine di non vanificare il principio del 'chi inquina paga' e non traslare i costi sulla collettività.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'emissione della diffida per difetto istruttorio e violazione del principio 'chi inquina paga'

    La Corte ritiene che la responsabilità sia ascrivibile alla FA NI S.p.a. per la correlazione tra gli inquinanti e le scorie rinvenute e l'attività svolta dalla società. L'onere di fornire una prova liberatoria spetta alla ricorrente. La giurisprudenza riconosce l'applicabilità delle norme sulla bonifica anche per contaminazioni storiche e la trasmissibilità degli obblighi alla società incorporante.

  • Rigettato
    Contrasto con il principio 'chi inquina paga' e la Direttiva 2004/35/CE

    La Corte ritiene che l'applicazione del principio 'chi inquina paga' sia corretta e non vi sia spazio per dubbi interpretativi, anche considerando l'evoluzione del diritto vivente.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di presupposto, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, sviamento di potere e violazione del principio 'chi inquina paga'

    La Corte rileva che l'amministrazione straordinaria è un organo della società e non ha soggettività giuridica distinta. L'obbligo di ripristino ambientale non è legato alla proprietà del bene ma alla responsabilità della condotta inquinante. L'eventuale indisponibilità di fondi non osta all'individuazione del responsabile.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata delle comunicazioni di avvio dei procedimenti per poteri sostitutivi

    La Corte dichiara l'inammissibilità di queste censure in quanto relative ad atti endoprocedimentali non immediatamente lesivi.

  • Rigettato
    Contraddittorietà tra la nota del 2017 e la successiva diffida

    La Corte ritiene che non vi sia contraddizione, poiché la decisione di rivolgersi alla LU S.p.a. si basa sull'evoluzione giurisprudenziale e sul principio di continuità del potere amministrativo e del 'chi inquina paga'.

  • Rigettato
    Omessa e/o insufficiente istruttoria e carenza di motivazione riguardo all'inerzia delle parti

    La Corte afferma che i soggetti non responsabili hanno obblighi limitati di segnalazione e misure di prevenzione iniziali, mentre le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica gravano sul responsabile. L'eventuale inerzia non elide la responsabilità del soggetto inquinante.

  • Rigettato
    Imposizione di obblighi illegittimi con riferimento al parametro tetracloroetilene

    La Corte rileva la tardività di questa censura, introdotta solo con il ricorso per motivi aggiunti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 406
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 406
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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