CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2023, n. 8947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8947 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA GA;
lette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Il Proc. Gen. conclude per l'inarnnnissibilita' udito-A-difeasefe -7 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8947 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: GA GIOVANNA Data Udienza: 10/11/2022 MOTIVI DELLA DECISIONE In data 31/10/2022 GE ON dichiarava di rinunciare al ricorso presentato avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Caltanissetta del 16/06/2022 perché il Gip presso il tribunale di Caltanissetta con ordinanza in data 18/10/2022 gli aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari e quindi non aveva più interesse all'impugnazione. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per rinuncia a seguito di sopravvenuta carenza di interesse. Considerato il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunto alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, ne' al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. (Cass Sez. Un. N. 20 del 1996 Rv. 206168 - 01, N. 7 del 1997 Rv. 208166 - 01)
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso Roma 10.11.2022 Il Consigliere estensore NA GA
lette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Il Proc. Gen. conclude per l'inarnnnissibilita' udito-A-difeasefe -7 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8947 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: GA GIOVANNA Data Udienza: 10/11/2022 MOTIVI DELLA DECISIONE In data 31/10/2022 GE ON dichiarava di rinunciare al ricorso presentato avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Caltanissetta del 16/06/2022 perché il Gip presso il tribunale di Caltanissetta con ordinanza in data 18/10/2022 gli aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari e quindi non aveva più interesse all'impugnazione. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per rinuncia a seguito di sopravvenuta carenza di interesse. Considerato il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunto alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, ne' al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. (Cass Sez. Un. N. 20 del 1996 Rv. 206168 - 01, N. 7 del 1997 Rv. 208166 - 01)
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso Roma 10.11.2022 Il Consigliere estensore NA GA