Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 25/02/2026, n. 2916
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza del credito per mancata notifica degli atti

    La Corte ha ritenuto provata la notifica degli atti impositivi da parte dell'Agente della Riscossione, anche mediante procedura di irreperibilità relativa, e ha considerato interrotta la prescrizione da successivi atti di intimazione e preavviso di fermo amministrativo. Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento, pur non essendovi prova diretta della notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, la loro inclusione in atti successivi notificati dall'Agente della Riscossione (intimazioni e preavvisi di fermo) comporta che la mancata impugnazione di tali atti intermedi impedisce la contestazione dei vizi relativi agli avvisi di accertamento presupposti.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa erariale

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione non si sia maturata, sia per la corretta notifica degli atti impositivi da parte dell'Agente della Riscossione, sia per l'interruzione della stessa tramite atti successivi. Inoltre, ha considerato la sospensione dei termini di prescrizione dovuta al periodo di lockdown per il COVID-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 25/02/2026, n. 2916
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2916
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo