CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 25/02/2026, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2916/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRGA TOMMASO, Presidente
GA RI, LA
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16474/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110083260529000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120178694579000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130202421892000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140184801716000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150058580475000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160089197270000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170046212451000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170218966726000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501A8067832011 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501A8067832011 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501A8067832011 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501A8067832011 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501A8068502011 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501A8068502011 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501A8068502011 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501A8068502011 IVA-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501A8068502011 IRAP 2008
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249074902313000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249074902313000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249074902313000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249074902313000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249074902313000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249074902313000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249074902313000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1940/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249074902313000 notificata in data 17.9.2024 per € 607289,67, relativamente a n. 8 cartelle di pagamento (TAS, diritti camera di commercio, IRPEF e IVA, varie annualità) e due avvisi di accertamento, indicati puntualmente in ricorso, per l'importo complessivo di euro 639.000,00 circa.
Censura l'inesistenza del credito perché la notifica degli atti indicati, così come degli atti presupposti e/o successivi, non si sarebbe mai perfezionata, con conseguente prescrizione della pretesa erariale.
Conclude chiedendo dichiararsi l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
L'Agenzia delle entrate Riscossione si costituisce, chiedendo il rigetto del ricorso stante la documentazione prodotta attestante la notifica delle cartelle e, inoltre, dei successivi avvisi di intimazione i quali ultimi, anche con riguardo agli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate, interrompevano la prescrizione.
L'Agenzia delle entrate si costituisce, chiedendo anch'essa il rigetto del ricorso.
Con successive memorie la parte ricorrente insiste sull'accoglimento del ricorso affermando che non vi è prova, tra l'altro, della notifica dei due avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è rigettato
La resistente Agenzia delle entrate- Riscossione ha documentato di aver notificato gli atti impugnati.
Precisamente, ha provveduto alla notifica, ricorrendo per lo più alla procedura della irreperibilità relativa
(regolarmente perfezionatasi, stante il rispetto di tutte le formalità di legge), dei seguenti atti impositivi: 1) cartella n. 09720110083260529000 per € 208,02 anno di riferimento del debito 2008 ente creditore Camera di Commercio di Roma diritto annuale camera di commercio;
2) cartella n° 09720120178694579000 per
€ 188,76 anno di riferimento del debito 2009, ente creditore Regione Lazio tassa automobilistica;
3) cartella n° 09720130202421892000 per € 187,08 anno di riferimento del debito 2010 ente creditore Regione Lazio per tassa automobilistica;
4) cartella n° 09720140184801716000 per € 187,08 anno di riferimento del debito
2011 ente creditore Regione Lazio per tassa automobilistica;
5) cartella n° 09720150058580475000 per
€ 205,34 anno di riferimento del debito: 2012 ente creditore: Regione Lazio per tassa automobilistica;
6) cartella n° 09720160089197270000 per € 298,96 anno di riferimento del debito: 2013, ente creditore Regione
Lazio per tassa automobilistica;
7) cartella n° 09720170046212451000 per € 292,26 anno di riferimento del debito: 2014, ente creditore Regione Lazio per tassa automobilistica;
8) cartella n° 09720170218966726000 per € 277,25 anno di riferimento del debito 2015, ente creditore Regione Lazio per tassa automobilistica.
Successivamente, la prescrizione (anche quella triennale, stante le numerose tasse automobilistiche non pagate) risulta interrotta da: preavviso di fermo amministrativo n.09780201400113698000 contenente le cartelle n. 09720110083260529000 n. 09720120178694579000 e n. 09720130202421892000, notificato per irreperibilità relativa all'indirizzo Indirizzo_1, Roma, in data 30.10.2015; intimazione di pagamento n.0978020159056749783000 contenente la cartella n. 09720120178694579000, notificata per irreperibilità relativa all'indirizzo Indirizzo_1 , Roma, in data 29.8.2015; intimazione di pagamento n.0978020169038490735000 contenente la cartella n. 09720110083260529000 n. 09720120178694579000
n. 09720130202421892000 e n. 09720140184801716000 notificata per irreperibilità relativa all'indirizzo
Indirizzo_1 , Roma in data 24.10.2016; intimazione di pagamento n.0978020179065218615000 contenente la cartella n. 09720110083260529000 n. 09720120178694579000 n. 09720130202421892000
e n. 09720140184801716000 n. 09720150058580475000 e n. 09720160089197270000 notificata per irreperibilità relativa all'indirizzo Indirizzo_1, Roma, in data 22.1.2018; intimazione di pagamento n.0978020219040412611000 contenente la cartella n. 09720110083260529000 n. 09720120178694579000
n. 09720130202421892000 e n. 09720140184801716000 n. 09720150058580475000 e n. 09720160089197270000 e n. 09720170218966726000 notificata con consegna a persona di famiglia in data 3.3.2022; preavviso di fermo amministrativo n.09780202200060291000 contenente la cartella n.
09720110083260529000 n. 09720120178694579000 n. 09720130202421892000 e n. 09720140184801716000
n. 09720150058580475000 e 09720160089197270000 n. 09720170046212451000 e n. 09720170218966726000 notificata al medesimo indirizzo, sempre secondo la procedura per irreperibilità relativa , il 25.9.2023.
Al contempo, va escluso il successivo maturarsi di alcuna prescrizione anche in ragione della sospensione di tutti i termini decadenziali e di prescrizione per effetto del lockdown dovuto allo stato epidemiologico covid-19, tra il giorno 8/3/2020 ed il 31/05/2020, in forza del D.L. n.18/2020 art. 67, poi prorogata fino al 31 agosto 2021 dall'art. 9, D.L. n. 73/2021 (per 542 giorni).
Quanto agli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate, ovvero l'avviso di accertamento n°
TK501A806783/2011 per € 284.178,54 anno di riferimento del debito 2007 ente creditore Dir. prov.le II di
Roma, IVA, IRAP, Addizionale comunale IRPEF e addizionale regionale IRPEF e l'avviso di accertamento n° TK501A806850/2011 per € 321.266,38 anno di riferimento del debito 2008 ente creditore Dir. prov.le II di Roma IVA, IRAP, Addizionale comunale IRPEF e addizionale regionale IRPEF, l'ADE non ha prodotto la prova della notifica. Gli avvisi, però, risultano indicati nel dettaglio dal preavviso di fermo amministrativo n.
097802014001136981000, dall'avviso di intimazione n. 097 2016 90384907 35/000, dall'avviso di intimazione n. 097 2017 90652186 15/000 e dal preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200060290000, notificati dall'Agente della Riscossione;
quindi, il contribuente avrebbe dovuto contestare eventuali vizi della notifica degli avvisi di accertamento impugnando gli atti da ultimi richiamati che, invece, non risultano opposti. Sul punto, di recente (Cass. ordinanza del 10/11/2025 n. 29594) ha ribadito che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento preclude al contribuente la possibilità di contestare i vizi propri della cartella di pagamento prodromica. Il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, comporta che, qualora l'intimazione di pagamento non venga impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, quali la prescrizione della pretesa tributaria. L'atto intermedio non impugnato determina, infatti, la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta, impedendo la deduzione in sede di impugnazione di atti successivi di vizi o eccezioni che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo nella progressione della sequenza procedimentale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori minimi, posto che l'orientamento giurisprudenziale citato sugli atti “intermedi” è recente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate: in euro 2000,00 oltre spese generali al 15% oltre accessori, se dovuti, a favore l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con distrazione all'avv. Difensore_2 ; in euro 1000,00 oltre spese generali al 15% a favore dell'Agenzia delle Entrate.
Roma 21.1.2026
Il giudice estensore Il Presidente
ER RU OM IR
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRGA TOMMASO, Presidente
GA RI, LA
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16474/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110083260529000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120178694579000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130202421892000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140184801716000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150058580475000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160089197270000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170046212451000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170218966726000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501A8067832011 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501A8067832011 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501A8067832011 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501A8067832011 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501A8068502011 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501A8068502011 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501A8068502011 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501A8068502011 IVA-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501A8068502011 IRAP 2008
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249074902313000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249074902313000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249074902313000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249074902313000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249074902313000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249074902313000 IRAP
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249074902313000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1940/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249074902313000 notificata in data 17.9.2024 per € 607289,67, relativamente a n. 8 cartelle di pagamento (TAS, diritti camera di commercio, IRPEF e IVA, varie annualità) e due avvisi di accertamento, indicati puntualmente in ricorso, per l'importo complessivo di euro 639.000,00 circa.
Censura l'inesistenza del credito perché la notifica degli atti indicati, così come degli atti presupposti e/o successivi, non si sarebbe mai perfezionata, con conseguente prescrizione della pretesa erariale.
Conclude chiedendo dichiararsi l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
L'Agenzia delle entrate Riscossione si costituisce, chiedendo il rigetto del ricorso stante la documentazione prodotta attestante la notifica delle cartelle e, inoltre, dei successivi avvisi di intimazione i quali ultimi, anche con riguardo agli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate, interrompevano la prescrizione.
L'Agenzia delle entrate si costituisce, chiedendo anch'essa il rigetto del ricorso.
Con successive memorie la parte ricorrente insiste sull'accoglimento del ricorso affermando che non vi è prova, tra l'altro, della notifica dei due avvisi di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è rigettato
La resistente Agenzia delle entrate- Riscossione ha documentato di aver notificato gli atti impugnati.
Precisamente, ha provveduto alla notifica, ricorrendo per lo più alla procedura della irreperibilità relativa
(regolarmente perfezionatasi, stante il rispetto di tutte le formalità di legge), dei seguenti atti impositivi: 1) cartella n. 09720110083260529000 per € 208,02 anno di riferimento del debito 2008 ente creditore Camera di Commercio di Roma diritto annuale camera di commercio;
2) cartella n° 09720120178694579000 per
€ 188,76 anno di riferimento del debito 2009, ente creditore Regione Lazio tassa automobilistica;
3) cartella n° 09720130202421892000 per € 187,08 anno di riferimento del debito 2010 ente creditore Regione Lazio per tassa automobilistica;
4) cartella n° 09720140184801716000 per € 187,08 anno di riferimento del debito
2011 ente creditore Regione Lazio per tassa automobilistica;
5) cartella n° 09720150058580475000 per
€ 205,34 anno di riferimento del debito: 2012 ente creditore: Regione Lazio per tassa automobilistica;
6) cartella n° 09720160089197270000 per € 298,96 anno di riferimento del debito: 2013, ente creditore Regione
Lazio per tassa automobilistica;
7) cartella n° 09720170046212451000 per € 292,26 anno di riferimento del debito: 2014, ente creditore Regione Lazio per tassa automobilistica;
8) cartella n° 09720170218966726000 per € 277,25 anno di riferimento del debito 2015, ente creditore Regione Lazio per tassa automobilistica.
Successivamente, la prescrizione (anche quella triennale, stante le numerose tasse automobilistiche non pagate) risulta interrotta da: preavviso di fermo amministrativo n.09780201400113698000 contenente le cartelle n. 09720110083260529000 n. 09720120178694579000 e n. 09720130202421892000, notificato per irreperibilità relativa all'indirizzo Indirizzo_1, Roma, in data 30.10.2015; intimazione di pagamento n.0978020159056749783000 contenente la cartella n. 09720120178694579000, notificata per irreperibilità relativa all'indirizzo Indirizzo_1 , Roma, in data 29.8.2015; intimazione di pagamento n.0978020169038490735000 contenente la cartella n. 09720110083260529000 n. 09720120178694579000
n. 09720130202421892000 e n. 09720140184801716000 notificata per irreperibilità relativa all'indirizzo
Indirizzo_1 , Roma in data 24.10.2016; intimazione di pagamento n.0978020179065218615000 contenente la cartella n. 09720110083260529000 n. 09720120178694579000 n. 09720130202421892000
e n. 09720140184801716000 n. 09720150058580475000 e n. 09720160089197270000 notificata per irreperibilità relativa all'indirizzo Indirizzo_1, Roma, in data 22.1.2018; intimazione di pagamento n.0978020219040412611000 contenente la cartella n. 09720110083260529000 n. 09720120178694579000
n. 09720130202421892000 e n. 09720140184801716000 n. 09720150058580475000 e n. 09720160089197270000 e n. 09720170218966726000 notificata con consegna a persona di famiglia in data 3.3.2022; preavviso di fermo amministrativo n.09780202200060291000 contenente la cartella n.
09720110083260529000 n. 09720120178694579000 n. 09720130202421892000 e n. 09720140184801716000
n. 09720150058580475000 e 09720160089197270000 n. 09720170046212451000 e n. 09720170218966726000 notificata al medesimo indirizzo, sempre secondo la procedura per irreperibilità relativa , il 25.9.2023.
Al contempo, va escluso il successivo maturarsi di alcuna prescrizione anche in ragione della sospensione di tutti i termini decadenziali e di prescrizione per effetto del lockdown dovuto allo stato epidemiologico covid-19, tra il giorno 8/3/2020 ed il 31/05/2020, in forza del D.L. n.18/2020 art. 67, poi prorogata fino al 31 agosto 2021 dall'art. 9, D.L. n. 73/2021 (per 542 giorni).
Quanto agli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate, ovvero l'avviso di accertamento n°
TK501A806783/2011 per € 284.178,54 anno di riferimento del debito 2007 ente creditore Dir. prov.le II di
Roma, IVA, IRAP, Addizionale comunale IRPEF e addizionale regionale IRPEF e l'avviso di accertamento n° TK501A806850/2011 per € 321.266,38 anno di riferimento del debito 2008 ente creditore Dir. prov.le II di Roma IVA, IRAP, Addizionale comunale IRPEF e addizionale regionale IRPEF, l'ADE non ha prodotto la prova della notifica. Gli avvisi, però, risultano indicati nel dettaglio dal preavviso di fermo amministrativo n.
097802014001136981000, dall'avviso di intimazione n. 097 2016 90384907 35/000, dall'avviso di intimazione n. 097 2017 90652186 15/000 e dal preavviso di fermo amministrativo n. 09780202200060290000, notificati dall'Agente della Riscossione;
quindi, il contribuente avrebbe dovuto contestare eventuali vizi della notifica degli avvisi di accertamento impugnando gli atti da ultimi richiamati che, invece, non risultano opposti. Sul punto, di recente (Cass. ordinanza del 10/11/2025 n. 29594) ha ribadito che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento preclude al contribuente la possibilità di contestare i vizi propri della cartella di pagamento prodromica. Il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, comporta che, qualora l'intimazione di pagamento non venga impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, quali la prescrizione della pretesa tributaria. L'atto intermedio non impugnato determina, infatti, la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta, impedendo la deduzione in sede di impugnazione di atti successivi di vizi o eccezioni che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo nella progressione della sequenza procedimentale.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori minimi, posto che l'orientamento giurisprudenziale citato sugli atti “intermedi” è recente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate: in euro 2000,00 oltre spese generali al 15% oltre accessori, se dovuti, a favore l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con distrazione all'avv. Difensore_2 ; in euro 1000,00 oltre spese generali al 15% a favore dell'Agenzia delle Entrate.
Roma 21.1.2026
Il giudice estensore Il Presidente
ER RU OM IR