Sentenza 5 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2003, n. 10641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10641 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2003 |
Testo completo
| Aula 'A' M REPUBBLICA ITALIANA 1.064 1/03 IN NOME DE POPOL LA CORTE SUPREMA SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 9861/99 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 23856 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud. 28/03/03 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: --- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GORGA VINCENZA, FABIANI GIUSEPPE, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NA LE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2003 ARNO 47, presso 10 studio dell'avvocato AGOSTINI 1879 FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in -1- atti;
controricorrente - - - Tribunale dila sentenza n. 947/98 del avverso ... RAVENNA, depositata il 26/02/99 - R.G.N. 1216/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica - udienza del 28/03/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. : -2- INPS
contro
GN NA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data28 ottobre 1997, NA GN conveniva in giudizio davanti al Pretore di Ravenna l'INPS, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di disoccupazione, che assumeva esser dovuta per i periodi di sospensione del rapporto di lavoro part-time verticale svolto alle dipendenze della società cooperativa a r.l. C.A.M.S.T., come addetta alla refezione scolastica. L'INPS si costituiva, eccependo l'insussistenza dei presupposti dello stato di disoccupazione e della sua involontarietà e, sollecitando, perciò, il rigetto della domanda. Con sentenza in data 25 febbraio 1998, il Pretore adito accoglieva la domanda, condannando l'INPS al pagamento della chiesta indennità di disoccupazione con rivalutazione e interessi. Con sentenza in data 19 novembre 1998, il Tribunale di Ravenna rigettava l'appello dell'INPS, osservando che, sulla base dell'interpretazione della normativa fornita dalla sentenza n.160 del 1974 della Corte Costituzionale, lo stato di disoccupazione non richiede necessariamente la risoluzione o, comunque, la cessazione del rapporto di lavoro e che il requisito della involontarietà della disoccupazione, indispensabile per l'indennizzabilità di tale stato, non può essere circoscritto ai soli casi di non previsione 0 non prevedibilità della disoccupazione, avuto riguardo alla funzione delle assicurazioni sociali che, in sintonia con l'art. 38 Cost., devono garantire ai lavoratori adeguati mezzi di sussistenza in tutti quei casi in cui la disoccupazione, in relazione al tipo di lavoro svolto, sia predeterminata. Dopo tali premesse il giudice di merito osservava che l'appellata aveva prestato attività lavorativa,quale addetta al servizio di refezione scolastica, per sua natura collegato ai 1 Ar. e. Liusure periodi di apertura delle scuole e a conseguenti periodi di forzata inattività. Da tale circostanza, che impediva alla lavoratrice nell'ambito del lavoro svolto di prestare ulteriore attività lavorativa durante le vacanze scolastiche, e dal fatto che essa per i periodi di inattività si fosse regolarmente iscritta nelle liste di collocamento, al fine di occuparsi durante il periodo di chiusura delle scuole, il Tribunale traeva la conseguenza che l'indennità di disoccupazione richiesta fosse dovuta. L'INPS ricorre per cassazione con due motivi. Resiste la lavoratrice con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'INPS, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del regolamento approvato con R.D. 7 dicembre 1924 n. 2270, nonché degli artt. 45, 73, terzo comma, 76, terzo comma,e 77 R.D.L.4 ottobre 1935 n. 1827, il tutto in relazione all'art. 360, nn.3 e 5, c.p.c., deduce che l'art. 45 citato, per qualificare lo stato di disoccupazione indennizzabile, adopera l'espressione generica mancanza di lavoro", 66 mentre il citato art. 77 richiede che la domanda diretta a ottenere l'indennità di disoccupazione venga presentata con le modalità previste dal regolamento e prevede che tale regolamento possa disciplinare l'erogazione dell'indennità di disoccupazione in riferimento a determinate lavorazioni industriali a turno o saltuarie interrotte da brevi periodi in modo da essere considerate come disoccupazione continuata. Inoltre, aggiunge l'Istituto ricorrente, l'art. 44 del regolamento del 1924, richiamato dal citato art. 77, prescrive che l'assicurato alleghi alla domanda di erogazione dell'indennità di disoccupazione il certificato di licenziamento. Ciò significa, secondo l'Istituto ricorrente, che l'indennità di disoccupazione è dovuta soltanto in caso di cessazione del rapporto di lavoro e che, dove i periodi di inattività 2 nel corso dell'anno sono predeterminati, difetta il requisito essenziale richiesto dalla legge ai fini dell'indennità ordinaria di disoccupazione. Una conferma di tale ratio del sistema normativo viene ad evincersi, secondo l'INPS, dall'art. 8 del d.lgs. 16 settembre 1996 n. 564, il quale prevede che i periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico successivi al 31 dicembre 1996 di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati a domanda;
nonché dall'art. 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il quale prevede al 5° comma che la cessazione del rapporto per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà diritto all'indennità di disoccupazione agricola e non agricola. L'Istituto ricorrente conclude, rilevando che, sulla base delle indicate disposizioni, viene ad evincersi che il Tribunale aveva offerto una soluzione non aderente alla lettera della legge, attribuendo all'indennità di disoccupazione la funzione che viene assolta dal diverso istituto dell'integrazione salariale. Con il secondo motivo l'INPS denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 76, primo e secondo comma del R. D. 4 ottobre 1935 n. 1827, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1 D.L. 29 marzo 1991 n. 108, convertito in legge 1° giugno 1991 n. 169, in relazione all'art. 360, primo comma nn. 3 e 5, c.p.c., deducendo che il Tribunale aveva fittiziamente equiparato l'attività oggetto del contratto di lavoro part- time verticale alle lavorazioni soggette ai normali periodi di sospensione. -non poteva considerarsi in stato di La lavoratrice, invece - rileva l'Istituto ricorrente disoccupazione nei periodi di sosta per lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione. Peraltro, aggiunge l'INPS, ai fini dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione a le estività norma dell'art. 76 citato, occorre che la lavorazione rientri tra que industriali collegate a 3 ہے disoccupazione stagionale e con normali periodi di sospensione con la conseguenza che esulerebbe dal diritto all'erogazione dell'indennità di disoccupazione la mera sospensione delle prestazioni lavorative a part-time verticale disciplinato dalla legge n. 863 del 1984. Infine l'Istituto ricorrente, a conferma dei dedotti motivi, invoca il precedente di una sentenza di questa Corte ( la n. 3476 del 2000), che aveva accolto il ricorso dell'Istituto ricorrente proposto nei confronti di lavoratori utilizzati, come la resistente, in imprese di refezione scolastica. Esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi, i due dedotti motivi, la Corte osserva che essi sono fondati. Con sentenza in data 21 novembre 2002 / 6 febbraio 2003 n. 1732 le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che ai lavoratori impiegati a tempo parziale verticale su base annua (e a tempo indeterminato ) non è dovuta l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività, posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera volontà del lavoratore contraente, non dà luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di pausa, con la conseguenza che a tali lavoratori nemmeno in via analogica può estendersi, in mancanza di una eadem ratio, la disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali, la cui stipulazione è invece resa necessaria dalle oggettive caratteristiche della prestazione. In tali termini la pronunzia delle Sezioni Unite, escludendo la spettanza dell'indennità di disoccupazione in relazione ai periodi di inattività in favore dei lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro parziale verticale e l'applicabilità in via analogica della disciplina dei contratti stagionali, rende irrilevante ( in quanto lo supera) il contrasto all'interno di questa Sezione Lavoro in ordine alla questione se l'indennità sia 4 dovuta a tutti i lavoratori a tempo parziale verticale oppure soltanto a quelli con contratto di durata infrasemestrale o infrasettimanale( v. Cass. 28 marzo 2000 n. 3746 ). Pr. ai lauratori Invero l'art. 45, terzo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935 N. 1827 attribuisce inscritti (all'assicurazione per la disoccupazione involontaria l'assegnazione di una indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro. L'art. 38, secondo comma, Cost. conferma il disposto del citato art. 45, allorchè dispone che ai lavoratori devono essere assicurati adeguati mezzi di sussistenza in caso di disoccupazione involontaria. L'estensione e i limiti di tale garanzia costituzionale vengono chiariti, però, dalla Corte Costituzionale con la sentenza 28 maggio 1974 n. 160, la quale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76,primo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936 n. 1135, precisa che tale norma è costituzionalmente legittima, se e in quanto venga interpretata nel senso che l'indennità di disoccupazione non può essere negata in caso di mancanza di lavoro e di ہے disoccupazione involontaria e cioè in tutti i casi in cui la sosta forzata del lavoratore non dipenda da sua libera scelta ma dal tipo di lavoro che egli è costretto a svolgere secondo quelle che sono le offerte del mercato del lavoro e le scelte operate in tale ambito dal legislatore. In particolare la Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 160 del 1974, precisa che la tutela assicurativa della disoccupazione involontaria, come concepita dall'art. 38, secondo comma, Costituzione,non può essere negata in tutti i casi in cui la mancanza di lavoro non dipende da una libera scelta del lavoratore ma dai tipi di contratto che devono essere necessariamente utilizzati dal lavoratore in relazione alle condizioni di mercato del lavoro sulla base della legge economica della domanda e dell'offerta, facendo in tal modo implicitamente riferimento ai lavoratori indicati ai numeri 8) e 9) 5 dell'art. 40 del r.d.l. n. 1827 del 1935 citato, ossia ai lavoratori che solo occasionalmente prestano la loro opera alle altrui dipendenze e a quelli che sono occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore a sei mesi. Da tale declaratoria di illegittimità era derivato, perciò, un invito al legislatore a eliminare, in conformità a quanto sancito dall'art. 38, secondo comma, Cost., le esclusioni dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ancora vigenti oltre le ipotesi in cui tale eliminazione era già avvenuta per alcuni lavoratori ( più precisamente, per quelli indicati dai numeri 4 e 6 del citato art. 40 rispettivamente con l'art. 25del D.P.R. 31 dicembre 1971 n.1403 e con la sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 16 luglio 1968). Il legislatore, accogliendo tale invito, eliminava, infatti, l'esclusione dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori indicati dai numeri 8) e 9) del citato art. 40 mediante l'art. 1 del D.L. 29 marzo 1991 n. 108, convertito in legge 1° giugno 1991 n. 169. P Tra questi, tuttavia, non vanno annoverati i lavoratori con contratto di lavoro parziale (part-time") di tipo verticale, come la lavoratrice resistente, non soltanto perché la mancanza di lavoro non è involontaria in quanto connessa a una libera scelta contrattuale, ma anche perché i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale non sono stati esplicitamente assoggettati all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.. Poiché, infatti, a norma dell'art. 38, quarto comma, della Costituzione, ai compiti devoluti all'assicurazione sociale in favore dei lavoratori vi provvede lo Stato direttamente o indirettamente con organi e istituti a ciò predisposti e con conseguenti oneri a carico 6 dello Stato medesimo, la relativa disciplina, a norma dell'art. 81 Cost., non può essere stabilita che con legge e, quindi, non può essere desunta in via analogica o estensiva. Una conferma di tale principio discende proprio dalle norme citate dall'INPS con il proposto ricorso e cioè: 1) dall'art. 8 del d.lgs. 16 settembre 1996 n. 564, il quale ha consentito ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ai fini dell'iscrizione all'a.g.o. e alle sue forme sostitutive o esclusive (compresa, quindi, l'iscrizione all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ) a decorrere dal 1° gennaio 1997 o il riscatto contributivo o la prosecuzione volontaria contributiva dei periodi di inattività; 2) nonché dal quinto e sesto comma dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il quale, intervenendo, mediante sua abrogazione parziale, sull'art. 76, terzo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, già dichiarato costituzionalmente legittimo dalla citata sentenza n. 160 della Corte Costituzionale, ha escluso il diritto alla indennità di disoccupazione agricola e non agricola a decorrere dal 1° gennaio 1999 in favore dei lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni. Diventa irrilevante, perciò, la circostanza che la lavoratrice si fosse o non si fosse nou assoggettata alla contribuzione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria senge essendor a vitenuta per esplicita disposizione di legge. Ne consegue che non è dovuta alcuna indennità di disoccupazione involontaria per i lavoratori con contratto di lavoro part-time (ossia a tempo parziale) di tipo verticale su base annua come la lavoratrice resistente. Nulla impedisce, naturalmente, al legislatore per il futuro di riconsiderare la posizione dei lavoratori con contratto di lavoro part-time di tipo verticale e di stabilire, al fine di incentivare una maggiore distribuzione dell'occupazione, che essi, per i periodi di mancata occupazione, debbano esser considerati come disoccupati involontari con diritto alla relativa indennità, in quanto tenuti a iscriversi alle liste di collocamento e a 7 sottostare alla contribuzione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ( con conseguente maggiore e forse eccessivo onere di bilancio per la previdenza ma anche per i datori di lavoro e i lavoratori, sui quali il rischio assicurativo verrebbe a ricadere sotto forma di contribuzione obbligatoria ). Pertanto, in accoglimento del ricorso dell'INPS, la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rigetto della domanda proposta da NA GN nei confronti dell'Istituto, Com previa definizione della controversia nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, seconda ipotesi, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Nulla va disposto per le spese dell'intero processo a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da NA GN nei confronti dell'INPS davanti al Pretore di Ravenna. Nulla per le spese dell'intero processo. A IMPOSTA DI BOLLO, DI O, E DA OGNI SPESA, TASSA Così deciso in Roma il 28 marzo 2003. UNITTO AI SENSI DELL'ART. 10 LA LEGGE 11-8-73 N. 533 Il Consigliere estensore Matale Casitamis Il Presidente Vinceurs Fressa IL CANCELLIERE гомсо Depositato in Cancelleria oggi, 5 LUG 2003 IL CANCELLIERE zauco 8