Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 12/12/2025, n. 8067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8067 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08067/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03696/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3696 del 2022, proposto da
NT De RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Clementina Di RO, Cristina De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, NT Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio NT Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;
per l'annullamento
a) della disposizione dirigenziale n. 98/A del 13 aprile 2022, notificata il 17 maggio 2022 resa dal Comune di Napoli – Servizio Antiabusivismo e Condono - e recante ordine di demolizione di opere abusive (doc. n. 1); b) del verbale di sopralluogo reso dal Dipartimento Sicurezza Servizio Polizia Locale del Comune di Napoli del 12 gennaio 2022 (doc. n. 2); c) del verbale dei Vigili Urbani che hanno raccolto le testimonianze dei vicini sulla vetustà della veranda, atto non comunicato; d) degli atti istruttori compiuti dal tecnico istruttore ing. A. Zappullo mai conosciuti né comunicati; d) di ogni altro atto e procedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 ottobre 2025, celebratasi da remoto, la dott.ssa IA TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il gravame introduttivo del giudizio il ricorrente impugna la disposizione dirigenziale n. 98/A del 13 aprile 2022, notificata il 17 maggio 2022, resa dal Comune di Napoli e recante ordine di demolizione di opere abusive insistenti in Napoli alla via Sergio De Simone (già Sant'NT a Capodimonte n. 46); avverso tale provvedimento deduce i seguenti mezzi di doglianza:
1) in primo luogo si lamenta che il Comune di Napoli avrebbe ordinato al sig. De RO la demolizione dell’opera senza inoltrargli la preventiva diffida di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 380/01;
2) inoltre, si osserva che l’organo comunale, prima di adottare la misura demolitoria, doveva obbligatoriamente acquisire il parere della C.E.I., competente a valutare la compatibilità dell’opera con la tutela paesaggistica ed ambientale;
3) ancora l’abuso de quo , consistente nella semplice collocazione sul preesistente parapetto del balcone di una pannellatura in alluminio e vetri, costituirebbe intervento di carattere assolutamente trascurabile, marginale ed ininfluente sul carico urbanistico preesistente, con la conseguenza che la sanzione demolitoria irrogata dal Comune per l’intervento realizzato è evidentemente sproporzionata ed eccessiva, oltre che illegittima;
4) peraltro, nei casi di interventi assentibili con DIA ordinaria, quale quello in esame, l’Amministrazione competente, può, nel caso di vincolo, ordinare la restituzione in pristino ed irrogare una sanzione pecuniaria, sicché il ripristino non sarebbe conseguenza vincolata;
l’intervento in questione, per la modestissima rilevanza sia strutturale che funzionale e per la sua natura conservativa, sarebbe comunque inidoneo ad arrecare un nocumento al territorio del Comune di Napoli, per cui non necessitava di alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica;
5) l’opera sarebbe poi di assai risalente realizzazione e il provvedimento sarebbe carente nell’esposizione non solo delle ragioni di fatto, ma anche di quelle di diritto, il che oltre ad evidenziare un difetto assoluto di motivazione, confermerebbe la superficialità condotta nella fase istruttoria dall'Amministrazione resistente;
6) infine, sarebbe mancata la comunicazione dell’avvio del procedimento di demolizione.
Si è costituito il Comune di Napoli, chiedendo la reiezione del gravame.
Con memoria depositata il 15 ottobre 2025 la parte ricorrente ha chiesto, in considerazione del rigetto dell'istanza di accertamento di conformità e della successiva richiesta di nulla osta per il ripristino dello stato dei luoghi, che venisse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
All’udienza straordinaria in data 16 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In ragione di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
La natura in rito della presente decisione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
AO IN, Presidente
Valeria Ianniello, Consigliere
IA TA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA TA | AO IN |
IL SEGRETARIO