CASS
Sentenza 29 agosto 2023
Sentenza 29 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/08/2023, n. 36051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36051 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SE SANTALUCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza con riferimento al delitto di cui al capo A, con rinvio per nuovo giudizio;
e rigetto nel resto del ricorso, ferme restando le statuizioni di irrevocabilità della responsabilità penale per tutti gli altri reati. uditi i difensori L'avv. CONTE Francesca Grazia conclude per la conferma della sentenza impugnata, deposita conclusioni e nota spese;
l'avv. VIVA Simone conclude riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento; l'avv. VIANELLO ACCORRETTI Valerio si associa alle richieste del PG relativamente al capo A, per il resto insiste per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36051 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: SANTALUCIA SE Data Udienza: 30/06/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa nei confronti di GI RA dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. di cui al capo B) - tentato omicidio di UI AT - e per l'effetto ha rideterminato la pena complessiva in anni diciannove e mesi quattro di reclusione. Ha quindi confermato l'affermazione di responsabilità per il menzionato reato di tentato omicidio (capo B), commesso in concorso con altri, tra cui NT RE EL IO e CA EL IO, in Casarano il 28 novembre 2016, con l'esplosione di numerosi colpi provenienti da diverse armi da fuoco, e per i connessi reati di detenzione e di porto illegale delle armi utilizzate nell'aggressione (capo B1); oltre che per il reato di tentato omicidio di NT MI AF, commesso in Casarano il 25 ottobre 2019 con l'esplosione di colpi da un fucile a panettoni e da un fucile mitragliatore tipo kalashnikov (capo D), e per i connessi reati: di detenzione e di porto illegale dei fucili utilizzati nell'aggressione (capo D.1); di sostituzione della targa sull'autovettura, di provenienza delittuosa, utilizzata nell'aggressione (E); di distruzione, soppressione o occultamento della targa originaria (capo F), e di distruzione, mediante incendio, dell'autovettura prima menziorata (capo G), fatti tutti commessi in Casarano in data anteriore e prossima al 25 ottobre 2019 e il 25 ottobre 2019; ed ancora per il reato di partecipazione all'associazione criminosa finalizzata al traffico di sostanza stupefacenti„ promossa, diretta e organizzata da AS ED, commesso in Casarano con permanenza e sino all'attualità (capo C); e per numerosi episodi di cessione a terzi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, in Casarano e luoghi prossimi dal dicembre 2017 al maggio 2018 (capo C1), oltre che per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, promossa e diretta da AS ED, in Lecce e in particolare in Casarano sino al 31 ottobre 2019 (capo A). 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori di GI RA, che hanno articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla condanna per i reati di tentato omicidio di UI AT e di detenzione e porto illegali delle armi a tal fine impiegate. La Corte di appello ha errato nell'individuare il riscontro esterno individualizzante - alle dichiarazioni del chiamante de relato in reità ED - nel noleggio ad opera dell'imputato di un'autovettura Fiat Punto qualche ora prima che si verificasse il tentativo di omicidio. Tale fatto al più rappresenta elemento di riscontro per i soli EL IO, perché CA EL IO fu sorpreso a bordo dell'autovettura qualche 1 minuto dopo il fatto e sulla stessa furono rinvenuti i documenti d identità di RE EL IO. E ha altresì errato nell'affermare la consapevolezza di RA sul presunto uso dell'autovettura per la fuga degli esecutori materiali dell'aggressione armata. Le incertezze sull'uso dell'autovettura nella eventuale fuga immediatamente dopo l'attentato escludono che la condotta di RA - quale noleggiatore della stessa - possa costituire riscontro alle dichiarazioni di ED. Nulla in sentenza è contenuto per dimostrare che RA fosse al corrente di quale sarebbe stato l'uso criminoso dell'autovettura. 2.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla condanna per i reati di tentato omicidio di NT MI AF, di detenzione e porto illegali delle armi a tal fine impiegate, di ostacolo all'accertamento della provenienza delittuosa dell'autovettura utilizzata per l'aggressione armata e del conseguente incendio della stessa. La Corte di appello ha messo nel nulla un dato certo, ossia la presenza di un solo aggressore. Si è limitata a valorizzare l'uso di due armi diverse e ha trascurato tutti gli altri elementi di tenore diametralmente opposto alla tesi della presenza di due aggressori sul luogo del delitto. 2.3. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla condanna per il delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso capeggiata da AS ED, in assenza della dimostrazione dell'esistenza dell'ipotizzata associazione e di elementi idonei a dare conferma di una partecipazione dinamica di RA. La sentenza non ha dato conto della prova di un assoggettamento del territorio e dell'esistenza di un clima di omertà diffuso. Ha fatto riferimento per la dimostrazione dell'associazione all'omicidio di ZA, soggetto ritenuto intraneo a una consorteria di tipo mafioso un tempo alleata a quella capeggiata da ED e oggetto dell'imputazione ascritta a AR e, quanto al ruolo di quest'ultimo, ha richiamato unicamente il presunto coinvolgimento al tentato omicidio di AF. Non è stata dimostrata in alcun modo l'esistenza di un ruolo partecipativo del ricorrente e, a dispetto di quanto indicato in imputazione, nemmeno di alcuna condotta di sostentamento dei detenuti, di finanziamento della consorteria o di altra forma di contributo partecipativo. La Corte di appello non ha considerato che, secondo quanto dichiarato dallo stesso ED, l'associazione in esame agiva soltanto nel settore degli stupefacenti e senza neanche pretendere il monopolio sul territorio. Non è possibile costruire la sussistenza di un'associazione di tipo mafioso esclusivamente sulla base della constatazione che detta associazione era dedita allo spaccio di sostanze 2 stupefacenti, quando poi le medesime persone sono state altresì accusate di far parte di un'associazione diretta al traffico di stupefacenti. 2.4. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di aggravante dell'essere l'associazione di tipo mafioso, capeggiata da ED, armata. Non sono stati indicati gli elementi che dovrebbero confermare l'esistenza di armi nella disponibilità potenziale di tutti gli intranei per la realizzazione delle finalità consortili. Non è stato dato conto dei fatti che potrebbero legittimare l'estensione a RA della conoscenza o della conoscibilità della disponibilità di armi da parte del gruppo. 2.5. Con il quinto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'imputazione di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. I giudici del merito hanno applicato un mero automatismo deduttivo, che ha tratto dalle condotte punite a sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 la prova dell'esistenza della consorteria, mancando di indicare da quali evenienze si possa desumere che i rapporti tra il ricorrente e gli altri presunti sodali fossero frutto di una effettiva affectio societatis e non di semplici rapporti di reità individuali. 2.6. Con il sesto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla condanna per il reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti (capo C1). La Corte di appello non ha risposto al rilievo difensivo relativo alla natura meramente congetturale dell'accertamento, dato il mancato rinvenimento di sostanze stupefacente e di dati di prova di quanto contestato. E non ha dato risposta alla domanda difensiva di :lqualificazione dei fatti ai sensi del comma 4 del menzionato art. 73. 2.7. Con il settimo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., di agevolazione della consorteria capeggiata da ED, in relazione ai fatti di cui al capo B1), di detenzione e porto illegali delle armi impiegate per il tentato omicidio di UI AT. Il delitto di tentato omicidio di AT non è stato contestato con l'aggravante che invece qualifica i reati connessi concernenti le armi. 2.8. Con l'ottavo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di applicazione della recidiva, senza considerazione della distanza temporale con i reati oggetto delle precedenti condanne. 2.9. Con il nono motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio sia per il reato più grave, per il quale è stata individuata una pena sensibilmente superiore al minimo edittale, che per i reati satellite. La Corte di appello, nell'intervenire sulla pena per il reato di cui al capo B) - tentato omicidio di UI AT - con 3 l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ha rideterminato la pena di un solo anno, a fronte del fatto che l'aggravante comporta un aumento da un terzo alla metà. 2.10. Con il decimo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, operato senza indicazione delle evenienze ostative all'accoglimento della richiesta. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento soltanto in parte, e specificamente in riferimento al terzo e al settimo motivo, mentre per la gran parte ha sviluppato motivi infondati. 2. La sentenza impugnata (fl. 13 ss) ha a lungo, e con compiutezza di argomenti, motivato in ordine alla sussistenza dell'associazione di tipo mafioso capeggiata da ED. Ne ha messo in evidenza la genesi: ha ricordato che in altro procedimento è stata già riconosciuta l'esistenza della predetta consorteria mafiosa, con sentenza confermata in appello il 20 novembre 2020, e che il giudice di primo grado ha richiamato ampiamente i contenuti di quella sentenza senza però venir meno al dovere di una autonoma valutazione delle risultanze probatorie. La Corte di appello ha quindi ricordato che nel 2012, quando sia ED che ZA - che erano stati stretti sodali di Vito Di Emidio, indiscusso vertice della criminalità locale - furono scarcerati, intrapresero insieme un programma criminale costituito non soltanto dal traffico di sostanze stupefacenti ma anche da un capillare controllo del territorio, sia pure attuato con l'espresso divieto di compiere estorsioni in danno dei commercianti, e da relazioni con altri gruppi malavitosi, sfruttando non soltanto la fama criminale personale, ma anche quella riconducibile alla loro pregressa militanza nel gruppo di Di Emidio. Quindi vi fu la scissione del sodalizio tra ED e ZA, la creazione di due gruppi associativi diversi e poi l'omicidio di ZA, che riteneva di vantare un credito per cessione di sostanze stupefacenti nei confronti di ED. La Corte di appello ha quindi precisato che il gruppo capeggiato da ED era dotato di una cassa comune, gestita da Autunno, tra gli uomini di fiducia di ED. 2.1. Per quanto invece attiene alla giustificazione della ritenuta partecipazione associativa del ricorrente la sentenza difetta di adeguata motivazione. Ha infatti limitato l'argomentazione al richiamo del tentato omicidio di NT MI AF e al coinvolgimento in uno dei settori criminali di elezione dell'associazione, quale il traffico di sostanze stupefacenti, ma nulla ha detto per descrivere l'assunzione di un ruolo all'interno della compagine associativa di tipo 4 mafioso. Ha quindi affidato soltanto al richiamo di alcuni fatti criminosi contestati al ricorrente la prova della partecipazione associativa non ademDiendo il dovere di motivare in ordine alla prova di "un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel prendere parte", secondo il principio di diritto stabilito da Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889, per la quale "la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini crimincsi". 3. È altresì fondato il settimo motivo di ricorso. La sentenza impugnata ha escluso la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416.-bis.1 cod. pen. nell'imputazione di tentato omicidio di UI AT perché l'agguato maturò come reazione all'offesa subita da CA EL IO in occasione di un litigio con UI AT che pretendeva il pagamento immediato di un debito derivante da cessioni di sostanze stupefacenti e vantato nei confronti del defunto UG ZA. La ritorsione aggressiva - ha dunque affermato la Corte di appello - si svolse al di fuori di dinamiche del gruppo mafioso e peraltro senza l'avallo del capo, ED. Su questa premessa la Corte di appello avrebbe dovuto escludere l'aggravante dai connessi delitti concernenti le armi impiegate per l'agguato, di cui al capo Bl, attesa la irragionevolezza, non altrimenti spiegabile, del mantenimento dell'aggravante per i reati strumentalmente diretti alla commissione di quello per il quale l'aggravante è stata motivatamente esclusa. 4. É invece infondato il primo motivo di ricorso. La Corte di appello ha fornito adeguata e logica motivazione in ordine al coinvolgimento del ricorrente nel tentativo di omicidio di AT. Ha fatto richiamo alle dichiarazioni accusatorie di ED e ha spiegato le ragioni per le quali la frase di questi, secondo cui l'autovettura noleggiata poco prima dell'aggressione da RA non c'entrava nulla con il fatto di sangue, è tutt'altro che una dichiarazione di estraneità di RA al tentativo di omicidio. La Corte di appello ha logicamente argomentato in ordine al senso di quelle affermazioni, precisando che il collaboratore intese dire che l'autovettura noleggiata non fu utilizzata per l'agguato ma fu riservata, come autovettura pulita, alla fuga degli esecutori materiali. A conferma del fatto che l'autovettura noleggiata fu utilizzata per la fuga degli esecutori materiali ha evidenziato che CA EL IO, mandante dell'agguato secondo quanto dichiarato da ED, fu visto pochi minuti dopo il fatto a bordo dell'autovettura noleggiata, che parcheggiò in via diversa da quella della sua 5 abitazione, tentando di nascondere le chiavi dell'autovettura stessa. Si tratta di un comportamento che costituisce indizio significativo dell'impiego di quella autovettura nel fatto di sangue poco prima commesso. Ancora. Sull'autovettura furono rinvenuti i documenti di RE EL IO e residui di polvere da sparo analoghi a quelli rintracciati sugl abiti dei due EL IO: di qui la logica conclusione sul coinvolgimento dell'autovettura nella esecuzione del programma criminoso come essenziale supporto logistico. La Corte di appello ha poi ricordato che in separato procedimento sono state già accertate le responsabilità di CA EL IO quale mandante e di NT RE EL IO quale esecutore materiale. Il fatto fu commesso in seguito ad un litigio tra AT, accompagnato da IO IN e NT AF MI, e CA EL IO. AT pretendeva il pagamento immediato di un debito di droga da EL IO, debito contratto dal defunto UG ZA, e per tale ragione aggredì EL IO appropriandosi, in garanzia, dell'autovettura di EL IO. Fu questo comportamento offensivo ad innescare la reazione di CA EL IO, che dette ordine di uccidere AT. Il giudice di primo grado ha individuato il secondo esecutore materiale in RA, raggiunto dalle dichiarazioni di ED, riscontrate appunto dal noleggio dell'autovettura qualche ora prima del fatto, che ha riferito quanto appreso da CA EL IO. In ogni caso, esecutore materiale o no, RA noleggiò l'autovettura e - ha aggiunto il giudice di primo grado -, dato il rapporto di assidua frequentazione con EL IO, non poteva non essere al corrente dell'impiego che si sarebbe fatto dell'autovettura. Si tratta di argomento logico, confermato dal giudice di appello, che ha trovato solido fondamento in dati oggettivi opportunamente illustrati in una compiuta motivazione. 5. Infondato è anche il secondo motivo. La Corte di appello ha motivato adeguatamente (fl 9 ss.). Ha spiegato le ragioni di assai maggiore plausibilità della tesi che gli aggressori furono due e non uno, secondo quanto dichiarato dalla stessa vittima che prima disse che gli aggressori potevano essere stati due e che poi, con successiva dichiarazione, disse che in realtà si trattava d un solo soggetto. Ha quindi condiviso, con argomentazioni adeguate, la tesi ricostruttiva del primo giudice in ordine alla pluralità degli aggressori. Ha sul punto valorizzato un dato certo, ossia che i fucili impiegati nell'aggressione furono due. Ha logicamente fatto proprie le deduzioni del primo giudice che aveva rilevato: che non si trattò di armi corte, e quindi facilmente maneggiabili, ma di due ingombranti fucili;
che per comune esperienza giudiziaria un'aggressione organizzata da un gruppo mafioso non è mai affidata ad una sola persona, perché si programma e si tiene conto dell'eventualità di dover fronteggiare la possibile reazione della vittima. 6 Ha quindi, con adeguatezza logica di argomenti, escluso la rilevanza in senso contrario all'affermazione di responsabilità degli esiti della perizia antropometrica sulla figura dell'uomo ripresa nelle immagini del sistema di sorveglianza del supermercato nelle cui vicinanze fu consumato l'agguato. Siccome gli aggressori furono due e non uno solo, è appena il caso di evidenziare, ha scarso rilievo la conclusione della incompatibilità di quella figura con le fattezze fisiche dell'imputato. La sentenza impugnata si è poi misurata con gli altri dati di prova che condurrebbero, secondo la prospettazione difensiva, ad escludere la partecipazione nell'agguato di GI RA. Ha preso in esame le dichiarazioni di UI AR che disse di aver visto una vettura incendiata e due persone che salivano a bordo di un'autovettura Fiat Punto e abbandonavano il luogo dell'incendio. Come rilevato in sentenza, una delle due persone fu individuata in GI Bevilacqua, conducente dell'autovettura, e allora occorre chiedersi, se due furono gli aggressori, che fine fece il terzo soggetto. Sul punto la sentenza impugnata ha preso in esame le deduzioni del primo giudice, che valorizzò il dato costituito da messaggi telefonici tra RA e Bevilacqua, di poco precedenti, dai quali si può agevolmente arguire che i due si erano dati appuntamento nel
udita la relazione svolta dal Consigliere SE SANTALUCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza con riferimento al delitto di cui al capo A, con rinvio per nuovo giudizio;
e rigetto nel resto del ricorso, ferme restando le statuizioni di irrevocabilità della responsabilità penale per tutti gli altri reati. uditi i difensori L'avv. CONTE Francesca Grazia conclude per la conferma della sentenza impugnata, deposita conclusioni e nota spese;
l'avv. VIVA Simone conclude riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento; l'avv. VIANELLO ACCORRETTI Valerio si associa alle richieste del PG relativamente al capo A, per il resto insiste per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36051 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: SANTALUCIA SE Data Udienza: 30/06/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa nei confronti di GI RA dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. di cui al capo B) - tentato omicidio di UI AT - e per l'effetto ha rideterminato la pena complessiva in anni diciannove e mesi quattro di reclusione. Ha quindi confermato l'affermazione di responsabilità per il menzionato reato di tentato omicidio (capo B), commesso in concorso con altri, tra cui NT RE EL IO e CA EL IO, in Casarano il 28 novembre 2016, con l'esplosione di numerosi colpi provenienti da diverse armi da fuoco, e per i connessi reati di detenzione e di porto illegale delle armi utilizzate nell'aggressione (capo B1); oltre che per il reato di tentato omicidio di NT MI AF, commesso in Casarano il 25 ottobre 2019 con l'esplosione di colpi da un fucile a panettoni e da un fucile mitragliatore tipo kalashnikov (capo D), e per i connessi reati: di detenzione e di porto illegale dei fucili utilizzati nell'aggressione (capo D.1); di sostituzione della targa sull'autovettura, di provenienza delittuosa, utilizzata nell'aggressione (E); di distruzione, soppressione o occultamento della targa originaria (capo F), e di distruzione, mediante incendio, dell'autovettura prima menziorata (capo G), fatti tutti commessi in Casarano in data anteriore e prossima al 25 ottobre 2019 e il 25 ottobre 2019; ed ancora per il reato di partecipazione all'associazione criminosa finalizzata al traffico di sostanza stupefacenti„ promossa, diretta e organizzata da AS ED, commesso in Casarano con permanenza e sino all'attualità (capo C); e per numerosi episodi di cessione a terzi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, in Casarano e luoghi prossimi dal dicembre 2017 al maggio 2018 (capo C1), oltre che per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, promossa e diretta da AS ED, in Lecce e in particolare in Casarano sino al 31 ottobre 2019 (capo A). 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori di GI RA, che hanno articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla condanna per i reati di tentato omicidio di UI AT e di detenzione e porto illegali delle armi a tal fine impiegate. La Corte di appello ha errato nell'individuare il riscontro esterno individualizzante - alle dichiarazioni del chiamante de relato in reità ED - nel noleggio ad opera dell'imputato di un'autovettura Fiat Punto qualche ora prima che si verificasse il tentativo di omicidio. Tale fatto al più rappresenta elemento di riscontro per i soli EL IO, perché CA EL IO fu sorpreso a bordo dell'autovettura qualche 1 minuto dopo il fatto e sulla stessa furono rinvenuti i documenti d identità di RE EL IO. E ha altresì errato nell'affermare la consapevolezza di RA sul presunto uso dell'autovettura per la fuga degli esecutori materiali dell'aggressione armata. Le incertezze sull'uso dell'autovettura nella eventuale fuga immediatamente dopo l'attentato escludono che la condotta di RA - quale noleggiatore della stessa - possa costituire riscontro alle dichiarazioni di ED. Nulla in sentenza è contenuto per dimostrare che RA fosse al corrente di quale sarebbe stato l'uso criminoso dell'autovettura. 2.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla condanna per i reati di tentato omicidio di NT MI AF, di detenzione e porto illegali delle armi a tal fine impiegate, di ostacolo all'accertamento della provenienza delittuosa dell'autovettura utilizzata per l'aggressione armata e del conseguente incendio della stessa. La Corte di appello ha messo nel nulla un dato certo, ossia la presenza di un solo aggressore. Si è limitata a valorizzare l'uso di due armi diverse e ha trascurato tutti gli altri elementi di tenore diametralmente opposto alla tesi della presenza di due aggressori sul luogo del delitto. 2.3. Con il terzo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla condanna per il delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso capeggiata da AS ED, in assenza della dimostrazione dell'esistenza dell'ipotizzata associazione e di elementi idonei a dare conferma di una partecipazione dinamica di RA. La sentenza non ha dato conto della prova di un assoggettamento del territorio e dell'esistenza di un clima di omertà diffuso. Ha fatto riferimento per la dimostrazione dell'associazione all'omicidio di ZA, soggetto ritenuto intraneo a una consorteria di tipo mafioso un tempo alleata a quella capeggiata da ED e oggetto dell'imputazione ascritta a AR e, quanto al ruolo di quest'ultimo, ha richiamato unicamente il presunto coinvolgimento al tentato omicidio di AF. Non è stata dimostrata in alcun modo l'esistenza di un ruolo partecipativo del ricorrente e, a dispetto di quanto indicato in imputazione, nemmeno di alcuna condotta di sostentamento dei detenuti, di finanziamento della consorteria o di altra forma di contributo partecipativo. La Corte di appello non ha considerato che, secondo quanto dichiarato dallo stesso ED, l'associazione in esame agiva soltanto nel settore degli stupefacenti e senza neanche pretendere il monopolio sul territorio. Non è possibile costruire la sussistenza di un'associazione di tipo mafioso esclusivamente sulla base della constatazione che detta associazione era dedita allo spaccio di sostanze 2 stupefacenti, quando poi le medesime persone sono state altresì accusate di far parte di un'associazione diretta al traffico di stupefacenti. 2.4. Con il quarto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di aggravante dell'essere l'associazione di tipo mafioso, capeggiata da ED, armata. Non sono stati indicati gli elementi che dovrebbero confermare l'esistenza di armi nella disponibilità potenziale di tutti gli intranei per la realizzazione delle finalità consortili. Non è stato dato conto dei fatti che potrebbero legittimare l'estensione a RA della conoscenza o della conoscibilità della disponibilità di armi da parte del gruppo. 2.5. Con il quinto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'imputazione di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. I giudici del merito hanno applicato un mero automatismo deduttivo, che ha tratto dalle condotte punite a sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 la prova dell'esistenza della consorteria, mancando di indicare da quali evenienze si possa desumere che i rapporti tra il ricorrente e gli altri presunti sodali fossero frutto di una effettiva affectio societatis e non di semplici rapporti di reità individuali. 2.6. Con il sesto motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla condanna per il reato continuato di cessione di sostanze stupefacenti (capo C1). La Corte di appello non ha risposto al rilievo difensivo relativo alla natura meramente congetturale dell'accertamento, dato il mancato rinvenimento di sostanze stupefacente e di dati di prova di quanto contestato. E non ha dato risposta alla domanda difensiva di :lqualificazione dei fatti ai sensi del comma 4 del menzionato art. 73. 2.7. Con il settimo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., di agevolazione della consorteria capeggiata da ED, in relazione ai fatti di cui al capo B1), di detenzione e porto illegali delle armi impiegate per il tentato omicidio di UI AT. Il delitto di tentato omicidio di AT non è stato contestato con l'aggravante che invece qualifica i reati connessi concernenti le armi. 2.8. Con l'ottavo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di applicazione della recidiva, senza considerazione della distanza temporale con i reati oggetto delle precedenti condanne. 2.9. Con il nono motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio sia per il reato più grave, per il quale è stata individuata una pena sensibilmente superiore al minimo edittale, che per i reati satellite. La Corte di appello, nell'intervenire sulla pena per il reato di cui al capo B) - tentato omicidio di UI AT - con 3 l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ha rideterminato la pena di un solo anno, a fronte del fatto che l'aggravante comporta un aumento da un terzo alla metà. 2.10. Con il decimo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, operato senza indicazione delle evenienze ostative all'accoglimento della richiesta. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento soltanto in parte, e specificamente in riferimento al terzo e al settimo motivo, mentre per la gran parte ha sviluppato motivi infondati. 2. La sentenza impugnata (fl. 13 ss) ha a lungo, e con compiutezza di argomenti, motivato in ordine alla sussistenza dell'associazione di tipo mafioso capeggiata da ED. Ne ha messo in evidenza la genesi: ha ricordato che in altro procedimento è stata già riconosciuta l'esistenza della predetta consorteria mafiosa, con sentenza confermata in appello il 20 novembre 2020, e che il giudice di primo grado ha richiamato ampiamente i contenuti di quella sentenza senza però venir meno al dovere di una autonoma valutazione delle risultanze probatorie. La Corte di appello ha quindi ricordato che nel 2012, quando sia ED che ZA - che erano stati stretti sodali di Vito Di Emidio, indiscusso vertice della criminalità locale - furono scarcerati, intrapresero insieme un programma criminale costituito non soltanto dal traffico di sostanze stupefacenti ma anche da un capillare controllo del territorio, sia pure attuato con l'espresso divieto di compiere estorsioni in danno dei commercianti, e da relazioni con altri gruppi malavitosi, sfruttando non soltanto la fama criminale personale, ma anche quella riconducibile alla loro pregressa militanza nel gruppo di Di Emidio. Quindi vi fu la scissione del sodalizio tra ED e ZA, la creazione di due gruppi associativi diversi e poi l'omicidio di ZA, che riteneva di vantare un credito per cessione di sostanze stupefacenti nei confronti di ED. La Corte di appello ha quindi precisato che il gruppo capeggiato da ED era dotato di una cassa comune, gestita da Autunno, tra gli uomini di fiducia di ED. 2.1. Per quanto invece attiene alla giustificazione della ritenuta partecipazione associativa del ricorrente la sentenza difetta di adeguata motivazione. Ha infatti limitato l'argomentazione al richiamo del tentato omicidio di NT MI AF e al coinvolgimento in uno dei settori criminali di elezione dell'associazione, quale il traffico di sostanze stupefacenti, ma nulla ha detto per descrivere l'assunzione di un ruolo all'interno della compagine associativa di tipo 4 mafioso. Ha quindi affidato soltanto al richiamo di alcuni fatti criminosi contestati al ricorrente la prova della partecipazione associativa non ademDiendo il dovere di motivare in ordine alla prova di "un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel prendere parte", secondo il principio di diritto stabilito da Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889, per la quale "la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini crimincsi". 3. È altresì fondato il settimo motivo di ricorso. La sentenza impugnata ha escluso la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 416.-bis.1 cod. pen. nell'imputazione di tentato omicidio di UI AT perché l'agguato maturò come reazione all'offesa subita da CA EL IO in occasione di un litigio con UI AT che pretendeva il pagamento immediato di un debito derivante da cessioni di sostanze stupefacenti e vantato nei confronti del defunto UG ZA. La ritorsione aggressiva - ha dunque affermato la Corte di appello - si svolse al di fuori di dinamiche del gruppo mafioso e peraltro senza l'avallo del capo, ED. Su questa premessa la Corte di appello avrebbe dovuto escludere l'aggravante dai connessi delitti concernenti le armi impiegate per l'agguato, di cui al capo Bl, attesa la irragionevolezza, non altrimenti spiegabile, del mantenimento dell'aggravante per i reati strumentalmente diretti alla commissione di quello per il quale l'aggravante è stata motivatamente esclusa. 4. É invece infondato il primo motivo di ricorso. La Corte di appello ha fornito adeguata e logica motivazione in ordine al coinvolgimento del ricorrente nel tentativo di omicidio di AT. Ha fatto richiamo alle dichiarazioni accusatorie di ED e ha spiegato le ragioni per le quali la frase di questi, secondo cui l'autovettura noleggiata poco prima dell'aggressione da RA non c'entrava nulla con il fatto di sangue, è tutt'altro che una dichiarazione di estraneità di RA al tentativo di omicidio. La Corte di appello ha logicamente argomentato in ordine al senso di quelle affermazioni, precisando che il collaboratore intese dire che l'autovettura noleggiata non fu utilizzata per l'agguato ma fu riservata, come autovettura pulita, alla fuga degli esecutori materiali. A conferma del fatto che l'autovettura noleggiata fu utilizzata per la fuga degli esecutori materiali ha evidenziato che CA EL IO, mandante dell'agguato secondo quanto dichiarato da ED, fu visto pochi minuti dopo il fatto a bordo dell'autovettura noleggiata, che parcheggiò in via diversa da quella della sua 5 abitazione, tentando di nascondere le chiavi dell'autovettura stessa. Si tratta di un comportamento che costituisce indizio significativo dell'impiego di quella autovettura nel fatto di sangue poco prima commesso. Ancora. Sull'autovettura furono rinvenuti i documenti di RE EL IO e residui di polvere da sparo analoghi a quelli rintracciati sugl abiti dei due EL IO: di qui la logica conclusione sul coinvolgimento dell'autovettura nella esecuzione del programma criminoso come essenziale supporto logistico. La Corte di appello ha poi ricordato che in separato procedimento sono state già accertate le responsabilità di CA EL IO quale mandante e di NT RE EL IO quale esecutore materiale. Il fatto fu commesso in seguito ad un litigio tra AT, accompagnato da IO IN e NT AF MI, e CA EL IO. AT pretendeva il pagamento immediato di un debito di droga da EL IO, debito contratto dal defunto UG ZA, e per tale ragione aggredì EL IO appropriandosi, in garanzia, dell'autovettura di EL IO. Fu questo comportamento offensivo ad innescare la reazione di CA EL IO, che dette ordine di uccidere AT. Il giudice di primo grado ha individuato il secondo esecutore materiale in RA, raggiunto dalle dichiarazioni di ED, riscontrate appunto dal noleggio dell'autovettura qualche ora prima del fatto, che ha riferito quanto appreso da CA EL IO. In ogni caso, esecutore materiale o no, RA noleggiò l'autovettura e - ha aggiunto il giudice di primo grado -, dato il rapporto di assidua frequentazione con EL IO, non poteva non essere al corrente dell'impiego che si sarebbe fatto dell'autovettura. Si tratta di argomento logico, confermato dal giudice di appello, che ha trovato solido fondamento in dati oggettivi opportunamente illustrati in una compiuta motivazione. 5. Infondato è anche il secondo motivo. La Corte di appello ha motivato adeguatamente (fl 9 ss.). Ha spiegato le ragioni di assai maggiore plausibilità della tesi che gli aggressori furono due e non uno, secondo quanto dichiarato dalla stessa vittima che prima disse che gli aggressori potevano essere stati due e che poi, con successiva dichiarazione, disse che in realtà si trattava d un solo soggetto. Ha quindi condiviso, con argomentazioni adeguate, la tesi ricostruttiva del primo giudice in ordine alla pluralità degli aggressori. Ha sul punto valorizzato un dato certo, ossia che i fucili impiegati nell'aggressione furono due. Ha logicamente fatto proprie le deduzioni del primo giudice che aveva rilevato: che non si trattò di armi corte, e quindi facilmente maneggiabili, ma di due ingombranti fucili;
che per comune esperienza giudiziaria un'aggressione organizzata da un gruppo mafioso non è mai affidata ad una sola persona, perché si programma e si tiene conto dell'eventualità di dover fronteggiare la possibile reazione della vittima. 6 Ha quindi, con adeguatezza logica di argomenti, escluso la rilevanza in senso contrario all'affermazione di responsabilità degli esiti della perizia antropometrica sulla figura dell'uomo ripresa nelle immagini del sistema di sorveglianza del supermercato nelle cui vicinanze fu consumato l'agguato. Siccome gli aggressori furono due e non uno solo, è appena il caso di evidenziare, ha scarso rilievo la conclusione della incompatibilità di quella figura con le fattezze fisiche dell'imputato. La sentenza impugnata si è poi misurata con gli altri dati di prova che condurrebbero, secondo la prospettazione difensiva, ad escludere la partecipazione nell'agguato di GI RA. Ha preso in esame le dichiarazioni di UI AR che disse di aver visto una vettura incendiata e due persone che salivano a bordo di un'autovettura Fiat Punto e abbandonavano il luogo dell'incendio. Come rilevato in sentenza, una delle due persone fu individuata in GI Bevilacqua, conducente dell'autovettura, e allora occorre chiedersi, se due furono gli aggressori, che fine fece il terzo soggetto. Sul punto la sentenza impugnata ha preso in esame le deduzioni del primo giudice, che valorizzò il dato costituito da messaggi telefonici tra RA e Bevilacqua, di poco precedenti, dai quali si può agevolmente arguire che i due si erano dati appuntamento nel