Sentenza 15 dicembre 2004
Massime • 1
La normativa in materia di emissioni radiotelevisive non attribuisce alle stazioni emittenti radiotelevisive il diritto a trasmettere un'opera altrui o la sua esecuzione senza il consenso dell'autore, ma subordina l'emissione radiotelevisiva, volta alla diffusione di un'opera altrui, al rispetto dei diritti dell'autore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2004, n. 10460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10460 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 15/12/2004
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2312
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 32769/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI ER, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 4 marzo 2003 dalla corte d'appello di Bologna;
udita nella Pubblica udienza del 15 dicembre 2004 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile S.I.A.E. il difensore avv. Maurizio Mandel. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Bologna confermò la sentenza emessa il 18 maggio 2001 dal giudice del tribunale di Parma, che aveva dichiarato UG ER colpevole del reato di cui all'art. 171, lett. b), legge 22 aprile 1941, n. 633, per avere effettuato, quale titolare di una stazione radio, trasmissioni radiofoniche utilizzando opere comprese nel repertorio della SIAE senza la prescritta autorizzazione, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile SIAE.
L'imputato propone ricorso per Cassazione deducendo:
a) che deve essere sollevata questione pregiudiziale concernente la competenza esclusiva della Corte di Giustizia della U.E., in quanto la sentenza impugnata ha violato, oltre alle leggi italiane, le norme delle direttive europee e del trattato di Roma in materia, disapplicando anche le nonne relative alla competenza esclusiva della Corte di giustizia a giudicare dei contrasti insorti in ordine alla interpretazione ed alla applicazione delle direttive europee e dei trattati istitutivi dell'Unione;
b) che la corte d'appello non ha tenuto conto della circostanza di fatto, decisiva ed assorbente, che la radiodiffusione di opere musicali è un fatto tecnicamente di impossibile effettuazione, in quanto la radiodiffusione è possibile solo per le esecuzioni musicali;
c) che non esiste una norma che vieti e punisca i fatti di radiodiffusione musicale, in quanto l'art. 171, lett. b), legge 22 aprile 1941, n. 633, vieta l'abusiva esecuzione di una opera musicale ma non ne vieta la radiodiffusione;
d) che la sentenza impugnata, ritenendo che l'imputato dovesse ottenere la preventiva autorizzazione degli autori o della SIAE e versare loro compensi per le trasmissioni musicali, ha dimenticato che in base alla direttiva 92/100/CEE, i compensi sono di esclusiva spettanza degli artisti esecutori e dei produttori dei fonogrammi, sui quali gli autori delle opere e la SIAE non possono esercitare alcuna pretesa.
e) che la sentenza impugnata ha "inventato" il reato di abusiva radiodiffusione, in quanto l'art. 171 lett. b), legge 22 aprile 1941, n. 633, non contempla il reato di abusiva radiodiffusione ne' quello di radiodiffusione dell'opera musicale o della esecuzione. f) violazione dell'art. 171 bis legge 22 aprile 1941, n. 633, per avere erroneamente ritenuto la sentenza impugnata che la norma vieti la radiodiffusione della esecuzione realizzata dagli artisti interpreti o esecutori col consenso dell'autore ex art. 141, invece che la esecuzione in pubblico o la comunicazione al pubblico della esecuzione effettuata in privato. La conseguenza è che, poiché si ratta di esecuzioni, la disciplina è quella diversa, relativa alla utilizzazione delle esecuzioni che rientra nel diritto esclusivo degli esecutori.
g) che la sentenza impugnata ha errato nell'aver negato la distinzione delle esecuzioni rispetto alle opere musicali. Le rappresentazioni e le esecuzioni, invero, in quanto oggetto del diritto esclusivo di chi le ha realizzate, non possono essere comprese nel diritto di autore. La radiodiffusione musicale, quindi, non richiede alcuna autorizzazione.
In prossimità della udienza il ricorrente ha depositato memoria con cui ribadisce la liceità della sua condotta e chiede l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo il principio affermato dalla sentenza delle Sez. Un. n. 32 del 2000, vanno considerati inammissibili per manifesta infondatezza quei ricorsi che si traducono "nella proposizione di censure caratterizzate da evidenti errori di diritto nella interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, il più delle volte contrastate da una giurisprudenza costante e senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l'opposta tesi".
Questa situazione è appunto ravvisabile nel caso in esame, in quanto tutte le argomentazioni contenute nel ricorso e nella memoria aggiunta non sono altro che la mera riproposizione di tesi innumerevoli volte disattese dalla costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, in modo esaustivo, da ultimo, con la sentenza delle Sez. Un., n. 22 del 2000, e da numerosissime altre successive (tra le tante, cfr. Sez. 4^, 10 ottobre 2000, Baduena, m. 217.344; Sez. 3^, 10 ottobre 2000, Fancelli, m. 217.960; Sez. 3^, 20 settembre 2002, Cellupica, m. 222.693; Sez. 3^, 10 dicembre 2002, Gilmozzi, m. 223.149; Sez. 3^, 25 ottobre 2002, Baggio, m. 222.878; Sez. 3^, 20 febbraio 2003, Fontana, m. 223.862; Sez. 3^, 27 febbraio 2003, Tedeschi, m. 225.526) alle cui motivazioni si rinvia per relationem, senza che siano stati addotti motivi o argomenti nuovi o diversi che possano indurre questa Suprema Corte a mutare la propria consolidata giurisprudenza.
In particolare, la citata decisione delle Sezioni Unite ha affermato il principio che "qualora l'autore di un'opera musicale ceda ad altri il diritto di eseguirla pubblicamente o ceda ad un produttore il diritto alla riproduzione fonografica, non trasferisce, stante l'indipendenza dei vari diritti connessi all'utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, anche il diritto alla radiodiffusione: ne consegue che il soggetto esercente la radiodiffusione (compreso il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo) il quale diffonda, senza il consenso dell'autore, l'opera registrata in un disco o altro supporto fonografico, è privo di titolo e la sua condotta è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633; ne', in mancanza del consenso, può
costituire titolo idoneo a legittimare la radiodiffusione la circostanza che l'agente abbia ricevuto gratuitamente il supporto fonografico a scopo promozionale dal produttore o anche dallo stesso autore (Sez. Un., 5 luglio 2000, Salafrica, m. 216.523)". Del resto, già in precedenza la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte aveva ritenuto che "in tema di tutela del diritto d'autore, la formulazione dell'art. 171 lett. a) della legge 22 aprile 1941 n. 633 va interpretata nel senso che laddove si punisce la diffusione in qualsiasi forma di un'opera da parte di chi non ne ha il diritto, si include nella previsione anche quella particolare forma di diffusione che consiste, conformemente alla nozione offertane dall'art. 16 della stessa legge, nella radiodiffusione";
che "deve escludersi che la registrazione dell'esecuzione di un'opera dell'ingegno musicale comporti che l'esecuzione si distacchi dall'opera stessa e viva di una propria vita autonoma, con la conseguenza che in detta forma essa potrebbe essere utilizzata anche senza il consenso dell'autore dell'opera. Ed invero, ogni utilizzazione della registrazione dell'esecuzione di un'opera implica necessariamente, al tempo stesso, una utilizzazione dell'opera eseguita e registrata (vale a dire, della composizione musicale che è stata tradotta in evento sonoro) da cui non potrebbe prescindere. Ne consegue che la tutela accordata dalla legge agli esecutori, ancorché esclusiva e quindi tale da consentire il divieto alla riproduzione diretta o indiretta, o la radiodiffusione (salvo i casi contemplati dalla legge), non può estendersi sino al punto di consentire la libera utilizzazione delle opere e di pregiudicare i diritti degli autori. Mentre è consentito, infatti, vietare la riproduzione o radiodiffusione della propria interpretazione o esecuzione, non può pretendersi di utilizzarla economicamente senza riconoscere i diritti all'autore dell'opera interpretata o eseguita";
e che "l'autore dell'opera musicale ha il diritto esclusivo non solo di eseguire o rappresentare in pubblico la sua opera e di riprodurla con qualsiasi mezzo ivi compresa la fonografia, ma anche di diffonderla con uno dei mezzi di diffusione a distanza quali la radiodiffusione o la televisione: tali diritti sono fra di loro indipendenti e l'esercizio di uno di essi, come quello di riproduzione fonografica, non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri, come quello di radiodiffusione, sicché dall'avvenuta riproduzione fonografica dell'opera e dalla relativa commercializzazione non può dedursi che gli emittenti di trasmissioni radiodiffuse abbiano il diritto di radiodiffondere tali fonogrammi" (Sez. 3^, 18 ottobre 1999, Scissione, m. 215.780, m. 215.78 1 e m. 215.78 2). La ricordata sentenza n. 22 del 2000 delle Sezioni Unite ha poi, tra l'altro, specificato: che "quanto poi alla distinzione tra la diffusione primaria o diretta, che avrebbe per oggetto l'opera (e sarebbe l'unica vietata) e la diffusione secondaria o indiretta, che avrebbe per oggetto l'esecuzione dell'opera già fissata in supporto meccanico (e sarebbe consentita), si tratta di un ulteriore artificio dialettico che non ha fondamento giuridico e presuppone una sottostante distinzione - quella tra opera ed esecuzione - priva di base reale", che "è priva di fondamento la tesi... secondo cui l'autore che ceda a un produttore fonografico il diritto di registrare su disco l'esecuzione della sua opera musicale si spoglia definitivamente di ogni diritto d'autore sull'esecuzione dell'opera stessa, al punto tale che qualsiasi emittente radiotelevisiva avrebbe un autonomo diritto a radiodiffondere l'esecuzione dell'opera registrata su disco o su altro supporto meccanico. Una tesi siffatta non è sostenibile, non solo perché presuppone una distinzione tra opera ed esecuzione dell'opera musicale, che è inammissibile ..., ma anche perché: a) secondo il ripetuto principio di indipendenza, il trasferimento del diritto di riproduzione discografica da parte dell'autore... non implica alienazione o comunque estinzione del diritto patrimoniale dell'autore di diffondere l'opera con qualsiasi mezzo (art. 61, comma 2); b) i diritti connessi acquisiti dal produttore discografico non possono limitare i diritti spettanti all'autore, che sono fatti espressamente salvi (art. 72); c) anche la disciplina dei diritti connessi degli interpreti ed esecutori non costituisce limitazione dei diritti d'autore; d) parimenti i diritti connessi che spettano alle imprese esercenti emittenza radiotelevisiva possono essere esercitati sempre "senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di dischi fonografici ed apparecchi analoghi" (art. 79, comma 1); e) porterebbe all'assurda conseguenza che l'autore resterebbe privato anche del suo diritto a ritirare dal commercio, per gravi ragioni morali, l'opera (e la sua esecuzione registrata):
che è un suo diritto personale, come tale intrasmissibile (art. 2582 cod. civ.; art. 142 legge speciale)"; che è manifestamente infondata la tesi secondo cui questa interpretazione sarebbe in contrasto con l'art. 21 Cost. e con l'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4.11.1950 (ratificata con legge 4.8.1955 n. 848);
che il sistema normativo, così come sopra interpretato, è perfettamente conforme alle convenzioni internazionali stipulate in materia dallo Stato italiano e alle direttive emanate al riguardo dalla Comunità Europea, ed in particolare con la Convenzione di Berna, da ultimo riveduta a Parigi in data 14.7.1971, ratificata con legge 20.6.1978 n. 399; che tale quadro normativo "è perfettamente conforme anche alla Direttiva 92/100/CEE del Consiglio delle Comunità Europee" ed alla disciplina dei diritti connessi da questa prevista;
che, del resto, l'art. 14 della Direttiva precisa ulteriormente che la protezione dei diritti connessi accordata dalla Direttiva stessa "lascia totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore"; che l'art. 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nella formulazione introdotta dal d.lgs. 16.11.1994 n. 685, di attuazione della suddetta Direttiva 92/100/CEE, non attribuisce affatto alle emittenti radiotelevisive un diritto esclusivo a trasmettere l'opera (o l'esecuzione dell'opera) senza il consenso dell'autore, con la conseguenza che l'emissione radiotelevisiva attraverso la quale venga diffusa un'opera altrui dovrà sempre rispettare i diritti dell'autore; che non deve essere rimessa alla Corte di giustizia europea la questione interpretativa della Direttiva 92/100/CEE, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 234 del Trattato sull'Unione Europea, perché l'obbligo di rimettere in via pregiudiziale alla Corte di giustizia le questioni di interpretazione delle norme comunitarie non sussiste allorché la corretta interpretazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a dubbi, e "nel caso di specie non sussiste alcun dubbio ne' sulla interpretazione della normativa comunitaria, nè sulla conformità del diritto nazionale a quello comunitario". Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Essendo il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, la circostanza che, successivamente alla data di emissione della sentenza impugnata, e precisamente in data 1 giugno 2003, sia sopravvenuta una causa di estinzione del reato quale la prescrizione è del tutto irrilevante, perché questa Corte non può rilevarla e dichiararla, e ciò in quanto, secondo la ormai costante giurisprudenza sul punto, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, anche se dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di estinzione del reato verificatesi in data posteriore alla pronuncia della decisione impugnata e le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., quale, tra le altre, la prescrizione del reato maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso (Sez. Un., 22 novembre 2000, De Luca, m. 217.266; giur. costante).
In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00.
Il ricorrente deve essere altresì condannato alla refusione in favore della costituita parte civile S.I.A.E. delle spese del presente grado, che si liquidano in complessivi euro 1.551,64, di cui euro 51,64 per rimborsi, oltre I.V.A., Cassa Avvocati e rimborso ex art. 8 della tariffa forense.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende nonché alla refusione delle spese di parte civile, che si liquidano in complessivi euro 1.551,64, di cui euro 51,64 per rimborsi, oltre I.V.A., Cassa Avvocati e art. 8 della tariffa forense.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2005