CASS
Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/03/2024, n. 9857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9857 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Ali Sher, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze del 28/12/2023 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 dicembre 2023 la Corte di appello di Firenze ha convalidato l'arresto, operato di urgenza dalla Polizia giudiziaria, di Sher Ali, nei cui confronti è stato emesso ordine di cattura il 28 gennaio 2023 dall'Autorità giudiziaria del Pakistan per il reato di omicidio, e gli ha applicato in via provvisoria la misura della custodia cautelare in carcere. Penale Sent. Sez. 6 Num. 9857 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 28/02/2024 2. Contro l'anzidetta ordinanza ha rwoposto ricorso per cassazione il difensore di Sher Ali, che ha dedotto la violazione dell'art. 715, comma 2 lett. B, cod. proc. pen., per non essere stati descritti i fatti per cui era stata richiesta l'estradizione. Il 18 febbraio 2024 è pervenuto il provvedimento di revoca della misura cautelare in carcere, emesso il 13 febbraio 2024; il 26 febbraio 2024 è stata depositata la rinuncia al ricorso. CONSIDERATO 3I'N DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Risulta, infatti, che il 13 febbraio 2024 è stata revocata la misura cautelare della custodia in carcere, inflitta all'indagato, ed è stata ordinata la sua immediata scarcerazione, così che deve ritenersi venuto meno l'interesse al ricorso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in conformità con quanto già precisato da questa Corte (Sez. 4, n. 45618 dell'11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01), secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 28/2/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 dicembre 2023 la Corte di appello di Firenze ha convalidato l'arresto, operato di urgenza dalla Polizia giudiziaria, di Sher Ali, nei cui confronti è stato emesso ordine di cattura il 28 gennaio 2023 dall'Autorità giudiziaria del Pakistan per il reato di omicidio, e gli ha applicato in via provvisoria la misura della custodia cautelare in carcere. Penale Sent. Sez. 6 Num. 9857 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 28/02/2024 2. Contro l'anzidetta ordinanza ha rwoposto ricorso per cassazione il difensore di Sher Ali, che ha dedotto la violazione dell'art. 715, comma 2 lett. B, cod. proc. pen., per non essere stati descritti i fatti per cui era stata richiesta l'estradizione. Il 18 febbraio 2024 è pervenuto il provvedimento di revoca della misura cautelare in carcere, emesso il 13 febbraio 2024; il 26 febbraio 2024 è stata depositata la rinuncia al ricorso. CONSIDERATO 3I'N DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Risulta, infatti, che il 13 febbraio 2024 è stata revocata la misura cautelare della custodia in carcere, inflitta all'indagato, ed è stata ordinata la sua immediata scarcerazione, così che deve ritenersi venuto meno l'interesse al ricorso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in conformità con quanto già precisato da questa Corte (Sez. 4, n. 45618 dell'11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01), secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 28/2/2024