Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00648/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02417/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2417 del 2025, proposto da
Terrealte S.r.l. - Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Rizzo e Alessia Filippi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Associazione Irrigua Est Sesia, non costituita in giudizio;
nei confronti
Distretto A Gestione Autonoma San Biagio - Associazione Irrigua Est Sesia, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del diniego tacito adottato dall’associazione rispetto all’istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 15 luglio 2025;
e per il conseguente accertamento e la dichiarazione del diritto di Terrealte S.r.l. – società agricola ad accedere ai documenti indicati nell’istanza del 15 luglio 2025, nelle parti infra precisate;
nonché per la condanna dell’associazione all’ostensione completa della documentazione richiesta con la predetta istanza e per la nomina di un commissario ad acta ex art. 116, comma 3 c.p.a. che provveda, in via sostitutiva, all’ostensione completa della documentazione richiesta con la predetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. LO RI CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte Terrealte S.r.l. – Società agricola agiva a norma nell’art. 116 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’Associazione Irrigua Est Sesia sull’istanza di accesso agli atti avente ad oggetto i seguenti documenti:
- « dati del catasto consorziale, al fine di conoscere la misura dei propri diritti consorziali rispetto a quelli di tutti gli altri consorziati dell’Associazione »;
- « documenti utili a verificare la corretta gestione distrettuale e la parità di trattamento nell’allocazione della risorsa idrica e nella ripartizione dei correlati oneri contributivi, in coerenza con le finalità statutarie di partecipazione dei consorziati e di uso razionale, parsimonioso ed equo dell’acqua, ivi inclusi il piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, il piano distrettuale e gli ulteriori strumenti disciplinanti l’erogazione delle risorse idriche nel territorio dell’Associazione »;
- « Regolamenti di cui agli artt. 22, comma 4, lettera i), e all’art. 57 dello Statuto, non rinvenibili nella pagina “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Associazione in quanto il relativo collegamento ipertestuale non risulta funzionante ».
La ricorrente fondava il ricorso sui seguenti motivi di diritto, così formulati nell’atto introduttivo:
1. Violazione degli artt. 5, 5-bis e 12, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 97 Cost. Difetto di motivazione. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e pubblicità dell'azione amministrativa; eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta.
2. Violazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. Difetto di motivazione. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e pubblicità dell’azione amministrativa; eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta.
Parte resistente, regolarmente intimata mediante notifica del ricorso presso la sede dell’Associazione, non si costituiva in giudizio.
All’odierna camera di consiglio parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso ed il Collegio tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale che i motivi di ricorso possano essere esaminati congiuntamente per identità di ratio , in quanto mediante gli stessi viene censurata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Associazione sull’istanza avanzata dalla ricorrente per contrarietà alla disciplina sull’accesso documentale, anche tenuto conto della necessità di ottenere la documentazione richiesta per difendere i propri interessi in relazione alla corretta ed equilibrata gestione della risorsa idrica da parte dell’Associazione.
Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
Preliminarmente, vanno ribadite le argomentazioni già fatte proprie dal T.A.R. Piemonte in relazione ad altro ricorso ex art. 116 c.p.a. presentato dalla ricorrente nei confronti dell’Associazione resistente, nei termini che seguono: « il Collegio rileva che l’Associazione Irrigazione Est Sesia – come risulta dallo Statuto in atti – è un consorzio di irrigazione e bonifica ai sensi dell’art. 45 della l.r. Piemonte n. 21/1999, che lo qualifica “consorzio privato di interesse pubblico”; della struttura fanno parte, con iscrizione ad ogni effetto di legge, “i proprietari dei terreni siti nel comprensorio che sono irrigati con le acque consortili o che comunque utilizzando le medesime traggono beneficio dall'attività del consorzio”.
Si tratta quindi di consorzio obbligatorio. con funzioni di dichiarato interesse pubblico.
Ai sensi dell’art. 22 co. 1 lett. e) della l. n. 241/90 sono soggetti passivi del diritto di accesso anche i “soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse”.
Non vi è quindi dubbio che la parte resistente sia soggetta al diritto di accesso, a prescindere per altro da prerogative che il singolo associato potrebbe vantare ad altro titolo e secondo la disciplina statutaria.
Quanto ai documenti richiesti, trattasi di documenti afferenti la fisiologica attività, che, come visto, è per definizione di legge di “interesse pubblico”.
Per altro, come indicato in ricorso e risultante dal sito dello stesso consorzio, l’ente è soggetto ad alcuni obblighi di trasparenza e pubblica una serie di documenti sul proprio sito internet, sezione amministrazione trasparente » (T.A.R. Piemonte, Sez. III, 17.2.2026, n. 300).
Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso debba trovare accoglimento in relazione ai documenti che siano stati adeguatamente specificati nell’istanza, con esclusione di quelli indicati solo genericamente o mediante il riferimento ad intere “categorie” di atti.
In particolare, il ricorso è meritevole di accoglimento in relazione ai seguenti documenti:
- catasto consorziale;
- piano distrettuale e ulteriori strumenti disciplinanti l’erogazione delle risorse idriche nel territorio dell’Associazione;
- regolamenti di cui agli artt. 22, comma 4, lettera i), e all’art. 57 dello Statuto, non rinvenibili nella pagina “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Associazione.
Qualora i documenti siano reperibili sul sito internet dell’Associazione, nella sezione “amministrazione trasparente”, potrà essere indicato alla parte il link di immediata e diretta reperibilità del documento.
Diversamente, il ricorso non può trovare accoglimento in relazione ai « documenti utili a verificare la corretta gestione distrettuale e la parità di trattamento nell’allocazione della risorsa idrica e nella ripartizione dei correlati oneri contributivi, in coerenza con le finalità statutarie di partecipazione dei consorziati e di uso razionale, parsimonioso ed equo dell’acqua, ivi inclusi il piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale » attesa la genericità dell’istanza di accesso in parte qua .
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e ordina a parte resistente di consentire, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, l’accesso a parte ricorrente, mediante presa visione ed estrazione di copia, ai seguenti documenti (con la precisazione che sarà possibile per la parte resistente, qualora si tratti di documenti già reperibili nella sezione “amministrazione trasparente” del proprio sito, limitarsi ad indicare all’interessata il puntuale indirizzo che consente il diretto accesso al documento richiesto):
- catasto consorziale;
- piano distrettuale e ulteriori strumenti disciplinanti l’erogazione delle risorse idriche nel territorio dell’Associazione;
- regolamenti di cui agli artt. 22, comma 4, lettera i), e all’art. 57 dello Statuto, non rinvenibili nella pagina “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Associazione.
Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, determinate in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO ER, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
LO RI CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO RI CO | RO ER |
IL SEGRETARIO