Sentenza 25 maggio 2011
Massime • 2
Il reato di getto pericoloso di cose può concorrere con i reati di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e di scarico di reflui industriali senza autorizzazione (art. 137, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), purché si accerti la potenziale offensività del rifiuto o del refluo e che il getto avvenga in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o altrui uso.
Lo sversamento in acque superficiali di reflui provenienti da frantoi oleari mediante "ruscellamento" integra, in assenza di un sistema di collettamento tra il luogo di fuoriuscita del refluo e quello del recapito, il reato di gestione non autorizzata di rifiuti allo stato liquido, sanzionato dall'art. 256, commi primo e secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Nella specie, le acque di lavorazione del frantoio venivano sversate attraverso un tombino, collegato mediante un tubo al frantoio, sul terreno limitrofo e di qui, per effetto di ruscellamento, confluivano in un canale d'acqua).
Commentario • 1
- 1. La sentenza della cassazione penale n. 1451/2024 affronta il tema della responsAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 17 giugno 2024
La sentenza della cassazione penale n. 1451/2024 affronta il tema della responsabilità del Sindaco in merito allo scarico di reflui dal depuratore gestito dal Comune. La sentenza affronta diversi temi interessanti articolando anche la distinzione tra responsabilità del Sindaco e quella dei dirigenti. Nel caso tratto dalla sentenza, il Sindaco è stato ritenuto responsabile anche per fatti precedenti alla sua nomina. Responsabile non solo per i dati fattuali risultanti dalla istruttoria ma anche per il ruolo di vertice dell'azione amministrativa e politica del Comune; attività di controllo e vigilanza che non si attenua a fronte delle competenze e attribuzioni della dirigenza. Cass. Pen., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2011, n. 25037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25037 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 25/05/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo MA - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1170
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 35867/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Grande Aracri Domenico, difensore di fiducia di IV MA, n. a Cutro il 11.12.1952;
avverso la sentenza in data 24.5.2010 del Tribunale di Crotone, con la quale venne condannata alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda, quale colpevole dei reati: a) di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art.137; b) di cui all'art. 674 c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo MA Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Crotone ha affermato la colpevolezza di IV MA in ordine ai reati: a) di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137; b) di cui all'art. 674 c.p., a lei ascritti perché, quale responsabile e legale rappresentante della ditta B.M. Oli S.r.l., effettuava lo smaltimento dei reflui derivanti dalla lavorazione e trasformazione delle olive mediante l'attivazione di apposito scarico e l'immissione diretta in un ruscello antistante il frantoio, nonché per avere versato nell'ambiente le acque di lavorazione provenienti dal suddetto frantoio, contenenti residui oleosi e melmosi, costituenti cose atte ad offendere le persone. Il giudice di merito ha accertato in punto di fatto che le acque reflue di lavorazione del frantoio venivano sversate attraverso un tombino, collegato mediante un tubo al frantoio, sul terreno limitrofo al frantoio e di qui, per effetto di "ruscellamento", confluivano in un canale d'acqua. Il giudice di merito ha ritenuto altresì integrata la fattispecie di cui all'art. 674 c.p. in considerazione della potenziale offensività, anche minima, per le persone delle cose versate Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art.137 nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza.
Con il motivo di gravame la ricorrente contesta la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza mediante la indicazione di risultanze probatorie favorevoli all'imputata, che non sarebbero state valutate dal giudice di merito. Si deduce in particolare, in proposito, che il frantoio era dotato di vasche di raccolta delle acque provenienti dalla lavorazione delle olive;
che la fuoriuscita di liquidi dal tombino era avvenuto all'interno della proprietà dell'imputata, che era stata autorizzata all'uso agronomico delle acque reflue;
che il frantoio si trova in posizione più bassa rispetto a quella in cui sarebbe stato accertato il versamento delle acque reflue.
Si deduce, poi, in punto di diritto che, a seguito delle modifiche introdotte nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74 dal D.Lgs. n. 4 del 2008, la nozione di scarico richiede un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo del refluo con il corpo ricevente. Si osserva, quindi, che nel caso in esame non è stata accertata l'esistenza di alcun collegamento diretto tra la fuoriuscita delle acque reflue dal tombino, occasionalmente causata dall'eccessivo riempimento delle vasche, e il loro versamento nel cosiddetto ruscello.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 674 c.p., nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza. In sintesi, si deduce che la fattispecie prevista dalla disposizione citata richiede il getto di cose dannose o pericolose in luogo di pubblico transito ovvero in luogo privato ma di comune o altrui uso, mentre nel caso in esame non sussiste alcuno degli elementi costitutivi del reato ed, in particolare, non è stato accertato che le acque reflue fossero potenzialmente idonee a recare danno alle persone. Il ricorso è fondato.
Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art. 2, comma 5, ha modificato il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, comma 1, lett. ff) e, quindi, la nozione di "scarico" con la quale attualmente deve intendersi "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall'art. 114."
Occorre, pertanto, per la configurabilità del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137 un sistema stabile di collegamento tra la fonte di produzione del refluo ed il luogo di immissione sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria.
Orbene, la sentenza impugnata ha affermato che le acque reflue provenienti dagli impianti del frantoio confluivano nel canale per effetto di "ruscellamento" sul terreno, sicché sembra doversi escludere l'esistenza di un sistema di collettamento tra il luogo di fuoriuscita delle acque ed il luogo in cui si riversavano nel canale, con la conseguente esclusione della configurabilità della fattispecie contravvenzionale di cui alla affermazione di colpevolezza.
È appena il caso di rilevare che, in assenza di una condotta di scarico, le acque reflue devono qualificarsi rifiuti liquidi (cfr. sez. 3, 18.6.2009 n. 35138, Bastone, RV 244783; sez. 3, 13.4.2010 n. 22036, Chiauura, RV 247627), il cui versamento sul suolo ovvero la cui immissione in acque superficiali o sotterranee, senza autorizzazione, è sanzionata penalmente dall'art. 256, commi 1 e 2, del medesimo Testo Unico.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per un ulteriore accertamento sul punto, dal quale dipende la qualificazione giuridica del fatto.
Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
Correttamente la sentenza impugnata ha affermato in punto di diritto che può configurarsi il concorso della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. con la fattispecie di cui all'art. 137 o con quella di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256. Nel caso, in esame, però, a parte il mancato accertamento della potenziale offensività delle acque reflue, che è fondato su un giudizio meramente presuntivo, manca la prova dell'elemento costitutivo del reato e, cioè, che il getto sia avvenuto in luogo di pubblico transito ovvero in un luogo privato di comune o altrui uso. Anche in ordine a detto reato, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per un più puntuale accertamento di fatto degli elementi costitutivi della fattispecie contravvenzionale di cui è stata ritenuta la sussistenza.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Crotone.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 25 maggio 2011. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011