Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00498/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2026, proposto da
VA LV, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'ottemperanza:
della sentenza n. 94/2024 , emessa nel giudizio R.G. n. 991/2023 del Tribunale di Oristano
Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.05.2024, notificata il 24.05.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. Antonio IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che il ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, pronunciata all’esito del procedimento n.r.g. 991/2023, con la quale il Tribunale di Oristano, Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e Assistenza, ha così statuito: “1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che VA AS ha diritto, in relazione ai periodi e rapporti di lavoro a termine per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, a percepire un beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la c.d. Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, d.P.C.M. 28 novembre 2016, ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e, per l’effetto, 2) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica pro tempore, a erogare in favore del ricorrente, per i titoli e le causali di cui al capo 1) che precede e tramite accredito sulla medesima Carta, la somma di Euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo;” (sent. n. 94/2024, pubblicata l’8 maggio 2024).
Considerato che, con nota depositata in atti, la parte ricorrente ha rappresentato che, successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso introduttivo, l’Amministrazione resistente ha provveduto, sia pure tardivamente, ad eseguire il dictum giudiziale, procedendo all’accredito delle somme dovute a titolo di “Carta del docente” in favore del ricorrente, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese del presente giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratosi antistatari;
2. Ritenuto, in ragione di quanto dichiarato dal ricorrente, che deve darsi atto della cessazione della materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso;
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che debba disporsene il pagamento a carico dell’Amministrazione resistente, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, avendo la P.A. adempiuto al comando giudiziale solo successivamente all’incardinamento della presente causa; rilevato, inoltre che, il contenzioso in materia presenta natura estremamente seriale e che, alla odierna camera di consiglio il difensore della parte ricorrente ha patrocinato otto cause aventi contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva caratterizzata da un elevato grado di ripetitività e sostanziale standardizzazione; ritenuto, pertanto, equo liquidare le spese del presente giudizio in complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 400,00 (euro quattrocento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio IS, Presidente FF, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio IS |
IL SEGRETARIO