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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
SCHIESARO GIAMPAOLO MARIA VITT, Presidente e Relatore
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
PRIMICERIO GIUSEPPE, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 724/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto - Palazzo Balbi - Dorsoduro 30123 Venezia VE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Venezia - Via Torino N. 180 30172 Venezia VE
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Piazza Delle Istituzioni N. 10 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 11980202500006014000 IRPEF-ALTRO 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 19202400078104900 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920240014924384000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920250004740059000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920250005639634000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Alle ore 14.50 nessuno delle parti è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava l'atto in epigrafe contestandone la legittimità e chiedendone l'annullamento previa sospensiva.
Deduceva i seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, difetti di motivazione del fermo amministrativo per mancata allegazione degli atti presupposti. Mancata e/o irregolare notifica degli atti presupposti;
2) Nullità della comunicazione di fermo amministrativo dell'autoveicolo per mancata indicazione del computo interessi – interessi eccessivi usurari – violazione dell'art.644 c.p., violazione dell'art. 1283 c.c.;
3) Violazione dell'art.86 DPR 602/1973 – divieto di scrizione del fermo amministrativo su un veicolo strumentale per l'esercizio di un'arte, di una professione e/o di un mestiere strutturalmente organizzato;
4) Interessi calcolati sulle sanzioni, violazione del combinato disposto degli artt. 30 D.P.R. 602/72 e 2 D.
Lgs. 472/97; 5) Sulla Prescrizione delle cartelle esattoriali;
6) Sulla prescrizione degli interessi;
7) Riduzione delle sanzioni irrogate.
Si costituivano sia Agenzia Entrate Riscossione che Agenzia delle Entrate di Venezia che chiedevano il rigetto del ricorso per infondatezza previe reiezione della sospensiva di cui non ricorrevano i presupposti.
All'udienza cautelare la domanda di sospensiva veniva rigettata con la seguente motivazione:
“Letti gli atti e sentite le parti come da verbale in relazione alla domanda di sospensiva;
Considerato che non ricorre il fumus boni iuris alla luce delle specifiche contestazioni svolte da entrambe le resistenti in ordine alla regolare notifica degli atti prodromici, alla delibazione consentita in questa sede non manifestamente infondate;
Considerato che la mancanza di fumus dispensa il giudicante da esaminare il profilo del periculum in mora, peraltro contestato anch'esso in quanto il ricorrente è risultato proprietario di altri tre veicoli (di cui due adibiti a trasporto cose e dunque fruibili per l'attività lavorativa) di talchè persino l'eventuale vendita forzata non risulterebbe pregiudizievole allo svolgimento dell'attività lavorativa;
tutto quanto sopra premesso e considerato
Rigetta la sospensiva richiesta, condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in favore delle resistenti nella misura di euro 1500,00 ciascuna oltre accessori e rinvia per il merito all'udienza del 24/02/2026 alle ore 14.30.
Formula sin da ora la seguente proposta conciliativa: “Rinuncia al ricorso a spese del giudizio compensate, comprese quelle della fase cautelare già liquidate”.
Assegna il termine del 10 febbraio 2026 per il deposito di note comunicanti l'intervenuta conciliazione o le ragioni ritenute ostative che l'avessero impedita.”
Successivamente la difesa del ricorrente depositava le seguenti note “Lo scrivente Avv. Difensore_1, in qualità di difensore del ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 nel procedimento in epigrafe indicato, in riscontro all'ordinanza interlocutoria n. 49/2026, depositata in data 3.2.2026, con la quale veniva formulata la seguente proposta conciliativa “Rinuncia al ricorso a spese del giudizio compensate, comprese quelle della fase cautelare già liquidate”
COMUNICA
che si intende addivenire alla conciliazione proposta come sopra formulata.”
Tuttavia il difensore non depositava l'indispensabile atto di rinuncia al ricorso benchè gli fosse stato segnalato, per le vie brevi, dalla segreteria della Corte la mancanza di tale atto per poter addivenire alla conciliazione che era stata proposta.
Anche l'agenzia delle Entrate aveva depositato una dichiarazione con cui si dichiarava disponibile all'accettazione della rinuncia al ricorso qualora parte ricorrente l'avesse formalizzata nelle forme di legge.
La causa veniva quindi introitata per la decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato per le stesse ragioni già ampiamente enunciate dalla Corte nell'ordinanza di rigetto della domanda di sospensiva, attesa da un lato la pacifica natura non strumentale dell'autovettura sottoposta a fermo amministrativo in presenza di altri veicoli destinati allo svolgimento dell'attività di impresa;
dall'altro l'infondatezza di tutte le altre doglianze alla luce delle precisazioni fornite dalle resistenti per quanto di rispettiva competenza.
Di tale infondatezza, del resto sembra essersi reso conto anche il legale del ricorrente avendo espressamente manifestato l'intenzione di addivenire alla conciliazione sulla base della proposta formulata dalla Corte.
Tuttavia non ha mai depositato l'atto di rinuncia al ricorso benchè fosse stato ben consapevole, per le ragioni descritte, del fatto che la rinuncia formale sarebbe stata indispensabile per provocare l'effetto estintivo del processo.
La Corte, a tal fine, aveva assegnato il termine del 10 febbraio 2026 per l'adesione alla proposta conciliativa previa rinuncia al ricorso a spese compensate.
Mancando la rinuncia al ricorso non può dirsi perfezionata la conciliazione sulla base di una mera dichiarazione di intenti non seguita da alcun comportamento positivo conforme alla proposta che era stata formulata.
Ne consegue che la causa deve essere decisa con il rigetto del ricorso, la conferma delle spese già liquidate in fase cautelare e la condanna alle spese per la fase di merito, come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta il ricorso e conferma il provvedimento impugnato;
2) condanna il ricorrente a pagare le spese difensive in favore delle due resistenti per la fase di merito che liquida in euro 2000,00 per ciascuna di esse oltre accessori, ferme restanti le spese già liquidate per la fase cautelare.
Venezia 24 2 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dr. Giampaolo Schiesaro
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
SCHIESARO GIAMPAOLO MARIA VITT, Presidente e Relatore
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
PRIMICERIO GIUSEPPE, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 724/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto - Palazzo Balbi - Dorsoduro 30123 Venezia VE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Venezia - Via Torino N. 180 30172 Venezia VE
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Piazza Delle Istituzioni N. 10 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 11980202500006014000 IRPEF-ALTRO 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 19202400078104900 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920240014924384000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920250004740059000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920250005639634000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Alle ore 14.50 nessuno delle parti è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava l'atto in epigrafe contestandone la legittimità e chiedendone l'annullamento previa sospensiva.
Deduceva i seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, difetti di motivazione del fermo amministrativo per mancata allegazione degli atti presupposti. Mancata e/o irregolare notifica degli atti presupposti;
2) Nullità della comunicazione di fermo amministrativo dell'autoveicolo per mancata indicazione del computo interessi – interessi eccessivi usurari – violazione dell'art.644 c.p., violazione dell'art. 1283 c.c.;
3) Violazione dell'art.86 DPR 602/1973 – divieto di scrizione del fermo amministrativo su un veicolo strumentale per l'esercizio di un'arte, di una professione e/o di un mestiere strutturalmente organizzato;
4) Interessi calcolati sulle sanzioni, violazione del combinato disposto degli artt. 30 D.P.R. 602/72 e 2 D.
Lgs. 472/97; 5) Sulla Prescrizione delle cartelle esattoriali;
6) Sulla prescrizione degli interessi;
7) Riduzione delle sanzioni irrogate.
Si costituivano sia Agenzia Entrate Riscossione che Agenzia delle Entrate di Venezia che chiedevano il rigetto del ricorso per infondatezza previe reiezione della sospensiva di cui non ricorrevano i presupposti.
All'udienza cautelare la domanda di sospensiva veniva rigettata con la seguente motivazione:
“Letti gli atti e sentite le parti come da verbale in relazione alla domanda di sospensiva;
Considerato che non ricorre il fumus boni iuris alla luce delle specifiche contestazioni svolte da entrambe le resistenti in ordine alla regolare notifica degli atti prodromici, alla delibazione consentita in questa sede non manifestamente infondate;
Considerato che la mancanza di fumus dispensa il giudicante da esaminare il profilo del periculum in mora, peraltro contestato anch'esso in quanto il ricorrente è risultato proprietario di altri tre veicoli (di cui due adibiti a trasporto cose e dunque fruibili per l'attività lavorativa) di talchè persino l'eventuale vendita forzata non risulterebbe pregiudizievole allo svolgimento dell'attività lavorativa;
tutto quanto sopra premesso e considerato
Rigetta la sospensiva richiesta, condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in favore delle resistenti nella misura di euro 1500,00 ciascuna oltre accessori e rinvia per il merito all'udienza del 24/02/2026 alle ore 14.30.
Formula sin da ora la seguente proposta conciliativa: “Rinuncia al ricorso a spese del giudizio compensate, comprese quelle della fase cautelare già liquidate”.
Assegna il termine del 10 febbraio 2026 per il deposito di note comunicanti l'intervenuta conciliazione o le ragioni ritenute ostative che l'avessero impedita.”
Successivamente la difesa del ricorrente depositava le seguenti note “Lo scrivente Avv. Difensore_1, in qualità di difensore del ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 nel procedimento in epigrafe indicato, in riscontro all'ordinanza interlocutoria n. 49/2026, depositata in data 3.2.2026, con la quale veniva formulata la seguente proposta conciliativa “Rinuncia al ricorso a spese del giudizio compensate, comprese quelle della fase cautelare già liquidate”
COMUNICA
che si intende addivenire alla conciliazione proposta come sopra formulata.”
Tuttavia il difensore non depositava l'indispensabile atto di rinuncia al ricorso benchè gli fosse stato segnalato, per le vie brevi, dalla segreteria della Corte la mancanza di tale atto per poter addivenire alla conciliazione che era stata proposta.
Anche l'agenzia delle Entrate aveva depositato una dichiarazione con cui si dichiarava disponibile all'accettazione della rinuncia al ricorso qualora parte ricorrente l'avesse formalizzata nelle forme di legge.
La causa veniva quindi introitata per la decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato per le stesse ragioni già ampiamente enunciate dalla Corte nell'ordinanza di rigetto della domanda di sospensiva, attesa da un lato la pacifica natura non strumentale dell'autovettura sottoposta a fermo amministrativo in presenza di altri veicoli destinati allo svolgimento dell'attività di impresa;
dall'altro l'infondatezza di tutte le altre doglianze alla luce delle precisazioni fornite dalle resistenti per quanto di rispettiva competenza.
Di tale infondatezza, del resto sembra essersi reso conto anche il legale del ricorrente avendo espressamente manifestato l'intenzione di addivenire alla conciliazione sulla base della proposta formulata dalla Corte.
Tuttavia non ha mai depositato l'atto di rinuncia al ricorso benchè fosse stato ben consapevole, per le ragioni descritte, del fatto che la rinuncia formale sarebbe stata indispensabile per provocare l'effetto estintivo del processo.
La Corte, a tal fine, aveva assegnato il termine del 10 febbraio 2026 per l'adesione alla proposta conciliativa previa rinuncia al ricorso a spese compensate.
Mancando la rinuncia al ricorso non può dirsi perfezionata la conciliazione sulla base di una mera dichiarazione di intenti non seguita da alcun comportamento positivo conforme alla proposta che era stata formulata.
Ne consegue che la causa deve essere decisa con il rigetto del ricorso, la conferma delle spese già liquidate in fase cautelare e la condanna alle spese per la fase di merito, come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta il ricorso e conferma il provvedimento impugnato;
2) condanna il ricorrente a pagare le spese difensive in favore delle due resistenti per la fase di merito che liquida in euro 2000,00 per ciascuna di esse oltre accessori, ferme restanti le spese già liquidate per la fase cautelare.
Venezia 24 2 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dr. Giampaolo Schiesaro