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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/11/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.741/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CHIARAMONTE GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. ADAMO VINCENZO Controparte_1
Convenuto nonché
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_2
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha impugnato (per le motivazioni indicate in ricorso) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.13376202400000093000 (notificatale in data 28/2/2024) limitatamente alle somme oggetto degli avvisi di addebito n.43320160001304232000 (presuntivamente notificato il 5/1/2017), 43320170000028592000 (presuntivamente notificato il 31/7/2017), 43320170000056601000 (presuntivamente notificato il 31/7/2017), 43320170000869539000 (presuntivamente notificato il 28/1/2018) e 43320180000694236000 (presuntivamente notificato il 3/11/2018), deducendo che i predetti avvisi di addebito non le sarebbero stati notificati e che i crediti ivi indicati sarebbero comunque prescritti. L (che non ha depositato le note scritte entro il Controparte_1 termine indicato nel provvedimento del 27/9/2024) e l' hanno contestato gli CP_2 avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta entro i seguenti limiti. L'art.24 (co.5) d.lgs.46/1999 prevede che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento […]”. Tale disposizione deve essere coordinata con l'art.30 (co.14) d.l.78/2010, ai sensi del quale “[…] i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di CP_2 addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”. Il termine di 40 giorni per proporre opposizione ex art.24 (co.5) d.lgs.46/1999 (riferito all'iscrizione a ruolo, ma applicabile altresì all'avviso di addebito, in forza del rinvio operato dall'art.30, co.14, d.l.78/2010), decorrente dalla notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito, è ritenuto dalla giurisprudenza dominante cui questo Giudice aderisce un termine di decadenza, con la conseguenza che il ricorso in opposizione presentato oltre tale limite temporale deve essere dichiarato inammissibile. Come statuito dalla Suprema Corte, “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dall'art.24, co.5, d.lgs.46/1999 per proporre opposizione nel merito al fine di accertare la fondatezza della pretesa dell'ente deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo […]. Deve, pertanto, ritenersi che, trattandosi di decadenza di natura pubblicista, attinente alla proponibilità stessa della domanda […], il suo avverarsi, che è onere del giudice rilevare anche d'ufficio, preclude, quindi, l'esame del merito della pretesa creditoria, qualunque sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore” (Cass., sez. civ., n.8931/2011). Nella fattispecie in esame il termine perentorio in parola è abbondantemente spirato, in quanto il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 19/3/2024, mentre dalla documentazione allegata alla memoria difensiva dell' emerge che CP_2
l'avviso di addebito n.43320170000869539000 è stato notificato per compiuta giacenza perfezionatasi il 28/1/2018 (all'indirizzo del destinatario all'epoca sito a Crotone in via Cile n.4, come si evince dallo “storico residenze” in atti, dovendosi in tal caso considerare la residenza al momento del rilascio dell'avviso di giacenza - 29/12/2017- e non quella al momento del perfezionamento della notifica), mentre l'avviso di addebito n.43320180000694236000 è stato notificato per compiuta
2 giacenza perfezionatasi il 3/11/2018 (all'indirizzo del destinatario all'epoca sito a Crotone in via Krimisa n.3, come risulta dallo “storico residenze” in atti). Da tale intervenuta decadenza discende, quindi, la preclusione di qualsiasi contestazione inerente il merito della pretesa contributiva e il conseguente rigetto dell'opposizione limitatamente agli avvisi di addebito n.43320170000869539000 e 43320180000694236000. Non coglie infatti nel segno l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, perché per tali avvisi di addebito il decorso del termine prescrizionale quinquennale è stato interrotto (considerando la sospensione della prescrizione ex artt.37, co.2, d.l.18/2020 e 11, co.9, d.l.183/2020) prima dalla notificazione in data 19/6/2023 dell'intimazione di pagamento n.13320239001045526000 in atti (la quale, in disparte qualsivoglia considerazione in ordine al lamentato difetto di legittimazione processuale dell sarebbe comunque acquisibile d'ufficio dal Giudice ex art.421 c.p.c.: vedi, CP_3 al riguardo, Cass. n.14755/2018), recapitata all'indirizzo del destinatario all'epoca sito a Milano in via Adamello n.8 (come emerge dallo “storico residenze” in atti) e, successivamente, dalla notificazione in data 28/2/2024 del preavviso di iscrizione ipotecaria per cui è causa. L'opposizione è invece fondata e deve essere accolta limitatamente agli avvisi di addebito n.43320160001304232000, 43320170000028592000 e 43320170000056601000 giacché, pur volendo ritenere che siano stati effettivamente notificati tra il 5/1/2027 e il 31/7/2017, il primo successivo valido atto di rivendicazione di tali crediti contributivi è costituito dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.13320239001045526000 in atti intervenuta in data 19/6/2023 e, dunque, allorquando la prescrizione quinquennale era ormai maturata (pur considerando la sospensione della prescrizione ex artt.37, co.2, d.l.18/2020 e 11, co.9, d.l.183/2020). L ha infatti prodotto l'intimazione di pagamento n.13320199000523077000 CP_3 senza corredarla di una valida relata di notifica (atteso che nel documento depositato non risulta barrata alcuna casella), oltre che l'intimazione di pagamento n.13320229000135860000 che risulta tuttavia essere stata erroneamente notificata in data 29/3/2022 a Crotone in via Krimisa n.5 (e, quindi, non presso la residenza del destinatario, all'epoca collocata a Milano -come si evince dallo “storico residenze” in atti- ). È poi inconferente la doglianza della parte ricorrente in ordine all'asserita erroneità della notifica dell'intimazione di pagamento che sarebbe stata eseguita dall di CP_3
Crotone al di fuori del suo ambito territoriale di competenza (pag.3 del ricorso, ultimi due righi), in quanto nel caso di specie non è stata impugnata alcuna intimazione di pagamento ma un preavviso di iscrizione ipotecaria.
3 Parimenti infondate sono inoltre le lagnanze della parte ricorrente relative all'asserito difetto motivazionale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con riguardo al calcolo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione, censure generiche che non contengono alcun riferimento alla fattispecie in esame e non corredate da alcun conteggio della parte ricorrente alternativo rispetto a quello prospettato dall' (che, a suo dire, sarebbe scorretto). CP_3
Priva di pregio è infine la doglianza della parte ricorrente in merito all'asserita mancata sottoscrizione dei ruoli, atteso che nel caso di specie non vi è alcun ruolo, ma soltanto degli avvisi di addebito. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi indicati negli avvisi di addebito n.43320160001304232000, 43320170000028592000 e 43320170000056601000 presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata nel presente giudizio. Rigetta per il resto l'opposizione. Spese compensate. Crotone, 14/11/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.741/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. CHIARAMONTE GIUSEPPE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. ADAMO VINCENZO Controparte_1
Convenuto nonché
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_2
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha impugnato (per le motivazioni indicate in ricorso) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.13376202400000093000 (notificatale in data 28/2/2024) limitatamente alle somme oggetto degli avvisi di addebito n.43320160001304232000 (presuntivamente notificato il 5/1/2017), 43320170000028592000 (presuntivamente notificato il 31/7/2017), 43320170000056601000 (presuntivamente notificato il 31/7/2017), 43320170000869539000 (presuntivamente notificato il 28/1/2018) e 43320180000694236000 (presuntivamente notificato il 3/11/2018), deducendo che i predetti avvisi di addebito non le sarebbero stati notificati e che i crediti ivi indicati sarebbero comunque prescritti. L (che non ha depositato le note scritte entro il Controparte_1 termine indicato nel provvedimento del 27/9/2024) e l' hanno contestato gli CP_2 avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta entro i seguenti limiti. L'art.24 (co.5) d.lgs.46/1999 prevede che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento […]”. Tale disposizione deve essere coordinata con l'art.30 (co.14) d.l.78/2010, ai sensi del quale “[…] i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di CP_2 addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”. Il termine di 40 giorni per proporre opposizione ex art.24 (co.5) d.lgs.46/1999 (riferito all'iscrizione a ruolo, ma applicabile altresì all'avviso di addebito, in forza del rinvio operato dall'art.30, co.14, d.l.78/2010), decorrente dalla notifica della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito, è ritenuto dalla giurisprudenza dominante cui questo Giudice aderisce un termine di decadenza, con la conseguenza che il ricorso in opposizione presentato oltre tale limite temporale deve essere dichiarato inammissibile. Come statuito dalla Suprema Corte, “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dall'art.24, co.5, d.lgs.46/1999 per proporre opposizione nel merito al fine di accertare la fondatezza della pretesa dell'ente deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo […]. Deve, pertanto, ritenersi che, trattandosi di decadenza di natura pubblicista, attinente alla proponibilità stessa della domanda […], il suo avverarsi, che è onere del giudice rilevare anche d'ufficio, preclude, quindi, l'esame del merito della pretesa creditoria, qualunque sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore” (Cass., sez. civ., n.8931/2011). Nella fattispecie in esame il termine perentorio in parola è abbondantemente spirato, in quanto il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 19/3/2024, mentre dalla documentazione allegata alla memoria difensiva dell' emerge che CP_2
l'avviso di addebito n.43320170000869539000 è stato notificato per compiuta giacenza perfezionatasi il 28/1/2018 (all'indirizzo del destinatario all'epoca sito a Crotone in via Cile n.4, come si evince dallo “storico residenze” in atti, dovendosi in tal caso considerare la residenza al momento del rilascio dell'avviso di giacenza - 29/12/2017- e non quella al momento del perfezionamento della notifica), mentre l'avviso di addebito n.43320180000694236000 è stato notificato per compiuta
2 giacenza perfezionatasi il 3/11/2018 (all'indirizzo del destinatario all'epoca sito a Crotone in via Krimisa n.3, come risulta dallo “storico residenze” in atti). Da tale intervenuta decadenza discende, quindi, la preclusione di qualsiasi contestazione inerente il merito della pretesa contributiva e il conseguente rigetto dell'opposizione limitatamente agli avvisi di addebito n.43320170000869539000 e 43320180000694236000. Non coglie infatti nel segno l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, perché per tali avvisi di addebito il decorso del termine prescrizionale quinquennale è stato interrotto (considerando la sospensione della prescrizione ex artt.37, co.2, d.l.18/2020 e 11, co.9, d.l.183/2020) prima dalla notificazione in data 19/6/2023 dell'intimazione di pagamento n.13320239001045526000 in atti (la quale, in disparte qualsivoglia considerazione in ordine al lamentato difetto di legittimazione processuale dell sarebbe comunque acquisibile d'ufficio dal Giudice ex art.421 c.p.c.: vedi, CP_3 al riguardo, Cass. n.14755/2018), recapitata all'indirizzo del destinatario all'epoca sito a Milano in via Adamello n.8 (come emerge dallo “storico residenze” in atti) e, successivamente, dalla notificazione in data 28/2/2024 del preavviso di iscrizione ipotecaria per cui è causa. L'opposizione è invece fondata e deve essere accolta limitatamente agli avvisi di addebito n.43320160001304232000, 43320170000028592000 e 43320170000056601000 giacché, pur volendo ritenere che siano stati effettivamente notificati tra il 5/1/2027 e il 31/7/2017, il primo successivo valido atto di rivendicazione di tali crediti contributivi è costituito dalla notificazione dell'intimazione di pagamento n.13320239001045526000 in atti intervenuta in data 19/6/2023 e, dunque, allorquando la prescrizione quinquennale era ormai maturata (pur considerando la sospensione della prescrizione ex artt.37, co.2, d.l.18/2020 e 11, co.9, d.l.183/2020). L ha infatti prodotto l'intimazione di pagamento n.13320199000523077000 CP_3 senza corredarla di una valida relata di notifica (atteso che nel documento depositato non risulta barrata alcuna casella), oltre che l'intimazione di pagamento n.13320229000135860000 che risulta tuttavia essere stata erroneamente notificata in data 29/3/2022 a Crotone in via Krimisa n.5 (e, quindi, non presso la residenza del destinatario, all'epoca collocata a Milano -come si evince dallo “storico residenze” in atti- ). È poi inconferente la doglianza della parte ricorrente in ordine all'asserita erroneità della notifica dell'intimazione di pagamento che sarebbe stata eseguita dall di CP_3
Crotone al di fuori del suo ambito territoriale di competenza (pag.3 del ricorso, ultimi due righi), in quanto nel caso di specie non è stata impugnata alcuna intimazione di pagamento ma un preavviso di iscrizione ipotecaria.
3 Parimenti infondate sono inoltre le lagnanze della parte ricorrente relative all'asserito difetto motivazionale della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con riguardo al calcolo degli interessi di mora e degli oneri di riscossione, censure generiche che non contengono alcun riferimento alla fattispecie in esame e non corredate da alcun conteggio della parte ricorrente alternativo rispetto a quello prospettato dall' (che, a suo dire, sarebbe scorretto). CP_3
Priva di pregio è infine la doglianza della parte ricorrente in merito all'asserita mancata sottoscrizione dei ruoli, atteso che nel caso di specie non vi è alcun ruolo, ma soltanto degli avvisi di addebito. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi indicati negli avvisi di addebito n.43320160001304232000, 43320170000028592000 e 43320170000056601000 presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata nel presente giudizio. Rigetta per il resto l'opposizione. Spese compensate. Crotone, 14/11/2025.
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